N. 1313 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 1996

                                N. 1313
  Ordinanza  emessa  il  18  ottobre 1996 dal tribunale di Plaermo sul
 ricorso proposto da Oddo Camillo contro la regione siciliana ed altri
 Elezioni  -  Regione  Sicilia  -  Elezione  a  membro  dell'assemblea
    regionale  siciliana  -  Ineleggibilita'  per  mancata  tempestiva
    cessazione dalla carica di parlamentare nazionale - Previsione  di
    ineleggibilita'  e  non  di  incompatibilita'  -    Disparita'  di
    trattamento  rispetto  alla  legislazione  nazionale,   che,   per
    l'elezione  dei  consigli    regionali  delle  regioni  a  statuto
    ordinario   considera   tale   fattispecie    quale    causa    di
    incompatibilita'  -  Lesione   del diritto di elettorato passivo e
    dei principi costituzionali posti in materia di elezioni regionali
    - Riferimento  a numerose decisioni della Corte.
 (Legge regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, art. 8, n. 1).
 (Cost., artt. 3, 51 e 122).
(GU n.50 del 11-12-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 n. 4870 del  registro  generale  degli    affari  civili  contenziosi
 dell'anno  1996  promosso  da  Oddo  Camillo, nato il 7 agosto 1956 a
 Valderice  ed  ivi  residente  in  via   Ettore   Maiorana   n.   24,
 rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Domenico Galata' del foro di
 Marsala, ed elettivamente domiciliato ai fini del giudizio a Palermo,
 via Notarbartolo n. 31, nello  studio  dell'avvocato  Pompeo  Mangano
 contro:
     la  Regione  siciliana,  in  persona del legale rappresentante in
 carica, rappresentata e  difesa  dall'Avvocatura  distrettuale  dello
 Stato di Palermo;
     l'Assemblea  della  regione  siciliana,  in  persona  del  legale
 rappresentante in  carica,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura
 distrettuale dello Stato di Palermo;
     l'Ufficio  centrale  circoscrizionale  di  Trapani costituito per
 l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana svoltasi il  16  giugno
 1996, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e
 difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
     Navarra   Ottavio,   nato  a  Castelvetrano  il  6  luglio  1965,
 elettivamente domiciliato ai fini del giudizio a Palermo, via Rodi n.
 1, nello studio dell'avvocato Guido Corso, dal quale e' rappresentato
 e difeso per mandato a margine del controricorso.
   Visto il ricorso depositato il giorno 1 agosto 1996 con cui Camillo
 Oddo - in qualita' di cittadino elettore del comune di Valderice e di
 primo  dei  candidati  non  eletti  nella  lista  n.  7   avente   il
 contrassegno  "Partito Democratico della Sinistra, Sinistra Europea",
 alle elezioni  per  il  rinnovo  dell'Assemblea  regionale  siciliana
 svoltesi  il  16  giugno  1996  -  ha  chiesto  che venga accertata e
 dichiarata, nei confronti di Ottavio Navarra (candidato eletto  nella
 medesima  lista),  la  sussistenza  della  causa  di  ineleggibilita'
 prevista dall'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29;
   Visti i controricorsi con i quali il Navarra, la Regione siciliana,
 l'Assemblea   della   regione   siciliana,   e   l'Ufficio   centrale
 circoscrizionale   di   Trapani,   si   sono   opposti  alla  domanda
 sollecitandone conseguentemente il rigetto;
   Sentite le parti, visti gli atti, e sentito il giudice relatore.
                             O s s e r v a
   Il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 8, n. 1, della  legge
 regionale 20 marzo 1951 n. 29, a mente del quale "non sono eleggibili
 i  parlamentari  nazionali che, per tempestive dimissioni o per altra
 causa, non abbiano cessato effettivamente la loro funzione almeno  90
 giorni prima della scadenza della precedente legislatura", lamentando
 appunto  che  il  Navarra,  non  essendosi  dimesso  dalla  carica di
 parlamentare nazionale entro il 16 marzo 1996 (90  giorno  precedente
 alla  data  di  scadenza  della precedente legislatura) verserebbe in
 tale condizione.
   In  relazione  a  tale  allegazione,   i   resistenti   eccepiscono
 l'incostituzionalita'  della  norma  in commento, stigmatizzandone la
 contrarieta' con i precetti di cui agli  artt.  3,  122  e  51  della
 Costituzione della Repubblica italiana.
   L'eccezione  appare  fondata, e giustifica senz'altro la rimessione
 degli atti alla Corte costituzionale.
   E' noto, invero, che la giurisprudenza avviata dalla sentenza della
 Corte costituzionale n.  129  del  1975  tende  a  dare  al  precetto
 dell'art.      51   della   Costituzione  la  piu'  ampia  estensione
 applicativa.
   In numerosi altri casi la Corte ha peraltro avuto modo di affermare
 che la disciplina  di  accesso  alle  cariche  elettive  deve  essere
 strettamente   limitata  dai  principi  della  legislazione  statale,
 laddove poi eventuali deroghe ai principi e ai  criteri  adottati  da
 tale  legislazione  sul  diritto fondamentale di elettorato passivo -
 riconosciuto e garantito con carattere di inviolabilita' dall'art.  2
 della  Costituzione  -  sono  ammissibili  soltanto  in  presenza  di
 condizioni del tutto peculiari alla regione interessata  e,  in  ogni
 caso  per  motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati comunque alla
 tutela di un interesse generale (in tal senso, v. sent.  n.  105  del
 1957;  26 del 1965; 171 del 1984; 162 del 1985; 235 del 1988; 162 del
 1995).
   Con specifico riferimento a casi del tutto analoghi  a  quello  che
 qui  ci  occupa e relativi alla regione siciliana, la stessa Corte ha
 peraltro precisato  che  la  previsione  di  determinate  ipotesi  in
 termini di ineleggibilita', anziche' di incompatibilita', costituisce
 violazione  dei  principi cui si e' teste' fatto riferimento (si veda
 in particolare la sentenza n. 432 del 1987).
   Nella specie, si ha che l'appartenenza  ad  una  delle  due  Camere
 nazionali  e' disciplinata dalla regione siciliana appunto in termini
 di ineleggibilita', mentre la parallela disciplina dettata  dall'art.
 6  della  legge  17  febbraio  1968  n. 108 (norme per l'elezione dei
 consigli  regionali  delle  regioni  a  statuto  ordinario)   prevede
 siffatta  ipotesi  in  termini  di  incompatibilita',  di  tal che la
 normativa siciliana in materia di accesso alla carica  di  componente
 dell'Assemblea  regionale  si palesa appunto discriminatoria rispetto
 alle maggiori opportunita' offerte dalla  legislazione  nazionale,  e
 contrastante  con gli indicati precetti costituzionali, specie ove si
 consideri che non sembrano  ricorrere  le  "ipotesi  di  peculiarita'
 relative  alla  Sicilia"  che  potrebbero  altrimenti  legittimare la
 compressione  del  diritto  di   elettorato   passivo   in   concreto
 sussistente.
   Con  riferimento  alla rilevanza della questione, e' poi il caso di
 sottolineare che gli effetti dell'incompatibilita' sono  ben  diversi
 da  quelli  dell'ineleggibilita',  visto  che  quest'ultima impedisce
 radicalmente  l'accesso  alla  carica    elettiva,  mentre  la  prima
 consente  all'eletto  -  una  volta  divenuto  tale - di rimuovere la
 situazione impeditiva (costituita dalla  coesistenza  di  funzioni  o
 attivita'  che la legge considera inconciliabili con la carica di che
 trattasi), di tal che  nella  specie  la  previsione  in  termini  di
 incompatibilita',  anziche'  di  ineleggibilita',  della  fattispecie
 rilevata   dal   ricorrente,   consentirebbe   di   valutare    sotto
 un'angolazione   prospettica  del  tutto  diversa  la  lagnanza    in
 commento.
   Ne'  varrebbe  obbiettare  che  la  rilevanza  della  questione  di
 incostituzionalita'  sarebbe  svilita  ed assorbita dalla circostanza
 relativa all'avvenuto scioglimento delle Camere in data  16  febbraio
 1996,  precedente  al  termine  a  disposizione  del  Navarra  per la
 presentazione delle dimissioni e comunque integrante una delle "altre
 cause"  di  cessazione  della  carica di parlamentare nazionale, che'
 invero il regime di prorogatio delle Camere  sciolte  dal  Presidente
 della  Repubblica (protrattosi fino ad epoca successiva alla scadenza
 del termine entro il quale il Navarra avrebbe  dovuto  cessare  dalle
 funzioni  di  parlamentare  nazionale),  ed il tenore della normativa
 regionale in materia  di  ineleggibilita'  (prevista  in  termini  di
 "effettivita'",  laddove  tale  requisito  non  sembra ravvisabile in
 presenza di formale appartenenza  alla  stessa),  non  consentono  di
 ritenere  pienamente sussistente la condizione richiesta dall'art. 8,
 n. 1, della legge regionale n.  29 del 1951. Va del resto evidenziato
 che nel corso dell'odierna  udienza  il  ricorrente  ha  prodotto  in
 giudizio   copia   dei   verbali  dei  bollettini  delle  commissioni
 parlamentari di cui era componente il Navarra (difesa  ed  infanzia),
 attestanti  appunto  che tra i giorni 17 febbraio ed 8 maggio 1996 le
 stesse si riunirono  piu'  volte,  ed  e'  percio'  evidente  che  il
 resistente  ha  avuto,  fino ad epoca successiva al termine utile per
 non incorrere nella causa di ineleggibilita'  oggetto  di  causa,  la
 possibilita'  di  continuare ad esercitare le flinzioni inerenti alla
 carica parlamentare.
   Considerato,  pertanto,  che  la  questione   prospettata   risulta
 rilevante per il giudizio in corso che non puo' essere definito senza
 la sua decisione.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione; 1 della legge 9 febbraio
 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costtuzionale  dell'art.  8, n. 1 della legge della regione siciliana
 20 marzo 1951 n. 29, con riferimento agli artt. 3,  122  e  51  della
 Costituzione;
   Dispone  la  sospensione  del  giudizio  e l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale, ed ordina   che  a  cura  della
 cancelleria   la  presente  ordinanza  sia  comunicata  in  copia  al
 presidente dell'assemblea regionale  ed al presidente  della  regione
 siciliana.
     Palermo, addi' 18 ottobre 1996
                        Il presidente: Battaglia
                                        Il giudice estensore: D'Antoni
 96C1819