N. 1315 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 1995- 25 novembre 1996
N. 1315 Ordinanza emessa il 20 gennaio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 novembre 1996) dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Galeazzi Giacomo Processo penale - Giudice che abbia gia' avuto cognizione piena in merito allo stesso fatto in altro dibattimento a carico di diverso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3, 76, 25 e 101).(GU n.50 del 11-12-1996 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 4331/1994/F - n. 211/1995 a carico di Galeazzi Giacomo nato a Borgosatollo il 10 gennaio 1948, osserva in fatto e in diritto quanto segue. 1. - A seguito di incidente mortale avvenuto il 21 maggio 1990 il p.m. rinviava, a giudizio dinnanzi a questo pretore, tale Brioni Giulio conducente dell'autobetoniera investitrice. Dopo complesso dibattimento questo pretore assolveva il Brioni prospettando, nella sentenza, una responsabilita' della ditta che aveva avuto in appalto, per conto del comune di Brescia, i lavori. Segnatamente si prospettava che la perdita di controllo della bicicletta, da parte di Guerra Adalberto, fosse in qualche modo riconducibile ad un cavalletto posto in zona non visibile troppo ravvicinata all'incrocio. La suddetta sentenza diveniva irrevocabile. Sulla base degli atti trasmessi il p.m. rinviava a giudizio, sempre dinnanzi a questo pretore, Galeazzi Giacomo titolare della ditta che aveva in appalto i suddetti lavori. Questo pretore provvedeva con la presente ordinanza di cui dava lettura in dibattimento. 2. - Oggetto del giudizio e' l'art. 34 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 76, 25 e 101 della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che ha gia' conosciuto dei fatti nell'esercizio delle sue funzioni. 3. - Sulla non manifesta infondatezza della questione e' sufficiente evidenziare che le succitate norme costituzionali, cosi' come interpretate dalla stessa Corte costituzionale impongono l'incompatibilita' alla funzione di giudizio dibattimentale del giudice che abbia compiuto, con riferimento allo stesso fatto, una valutazione non formale ma di contenuto delle risultanze delle indagini. 4. - La rilevanza della questione non puo' revocarsi in dubbio ove si ponga mente che: a) questo pretore aveva gia' valutato in dibattimento le indagini svolte prospettando una responsabilita' della ditta de qua; b) ove la Corte accolga la questione questo pretore dovra' ex art. 36 c.p.p. astenersi.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia gia' avuto cognizione piena del fatto in altro dibattimento a carico di altro soggetto; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Brescia, addi' 20 gennaio 1995 Il presidente: Toselli 96C1821