N. 1315 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 1995- 25 novembre 1996

                                N. 1315
  Ordinanza   emessa   il   20  gennaio  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 25  novembre  1996)  dal  pretore  di  Brescia  nel
 procedimento penale a carico di Galeazzi Giacomo
 Processo  penale  -  Giudice che abbia gia' avuto cognizione piena in
    merito allo stesso fatto in altro dibattimento a carico di diverso
    imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di  giudizio
    -  Omessa  previsione  -  Indicazione  solo numerica dei parametri
    costituzionali.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., artt. 3, 76, 25 e 101).
(GU n.50 del 11-12-1996 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti del procedimento penale n. 4331/1994/F - n. 211/1995
 a carico di Galeazzi Giacomo nato a  Borgosatollo il 10 gennaio 1948,
 osserva in fatto e in diritto quanto segue.
   1. - A seguito di incidente mortale avvenuto il 21 maggio  1990  il
 p.m.  rinviava,  a  giudizio  dinnanzi  a questo pretore, tale Brioni
 Giulio conducente dell'autobetoniera investitrice.
   Dopo complesso dibattimento  questo  pretore  assolveva  il  Brioni
 prospettando,  nella  sentenza,  una  responsabilita' della ditta che
 aveva avuto in appalto, per conto del comune di Brescia, i lavori.
   Segnatamente si prospettava  che  la  perdita  di  controllo  della
 bicicletta,  da  parte  di  Guerra  Adalberto,  fosse in qualche modo
 riconducibile ad un cavalletto posto  in  zona  non  visibile  troppo
 ravvicinata all'incrocio.
   La suddetta sentenza diveniva irrevocabile.
    Sulla  base  degli  atti  trasmessi  il  p.m. rinviava a giudizio,
 sempre dinnanzi a questo pretore,  Galeazzi  Giacomo  titolare  della
 ditta che aveva in appalto i suddetti lavori.
    Questo  pretore  provvedeva  con la presente ordinanza di cui dava
 lettura in dibattimento.
   2. - Oggetto del giudizio e' l'art. 34 c.p.p. per contrasto con gli
 artt. 3, 76, 25 e 101 della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non
 prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio dibattimentale il
 giudice che ha gia' conosciuto dei  fatti  nell'esercizio  delle  sue
 funzioni.
   3.   -   Sulla   non  manifesta  infondatezza  della  questione  e'
 sufficiente evidenziare che le succitate norme costituzionali,  cosi'
 come   interpretate   dalla  stessa  Corte  costituzionale  impongono
 l'incompatibilita'  alla  funzione  di  giudizio  dibattimentale  del
 giudice  che  abbia  compiuto, con riferimento allo stesso fatto, una
 valutazione non  formale  ma  di  contenuto  delle  risultanze  delle
 indagini.
   4.  - La rilevanza della questione non puo' revocarsi in dubbio ove
 si ponga mente che:
     a) questo pretore aveva gia' valutato in dibattimento le indagini
 svolte prospettando una responsabilita' della ditta de qua;
     b) ove la Corte accolga la questione  questo  pretore  dovra'  ex
 art. 36 c.p.p. astenersi.
                                P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non
 manifestatamente   infondata   la   questione   di       legittimita'
 costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede
 l'incompatibilita'  alla  funzione  di giudizio del giudice che abbia
 gia'  avuto cognizione piena del fatto in altro dibattimento a carico
 di altro soggetto;
   Dispone la sospensione del procedimento in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 dei deputati e del Senato della Repubblica.
     Brescia, addi' 20 gennaio 1995
                        Il presidente: Toselli
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