N. 1336 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 settembre 1996
N. 1336 Ordinanza emessa il 2 settembre 1996 dal pretore di Bologna nel procedimento tra Di Credico Gregorio e l'E.N.P.A.L.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.P.A.L.S. - Introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 1992, di una piu' elevata contribuzione previdenziale sui compensi corrsiposti agli artisti lirici mediante applicazione delle aliquote previdenziali sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di L. 1.000.000 anziche' di L. 315.000 come stabilito in precedenza - Mancata previsione di un corrispondente proporzionale aumento del massimo della retribuzione calcolabile ai fini della pensione rimasto non modificato nella misura di L. 315.000 giornaliere - Incidenza sui principi di uguaglianza nonche' di proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e di garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 173/1986. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11, secondo comma). (Cost., artt. 3, 36 e 38).(GU n.1 del 3-1-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g.l. n. 210/1995 promossa da Gregorio Di Credito, (avv. A. Carullo), contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), (avv.ti V. Longobardi e R. Cardano), per la rimessione di questione di legittimita' costituzionale alla Corte costituzionale. Svolgimento del processo 1. - Il ricorrente ha esposto di essere stato cantante lirico professionista e che dal 1963 erano stati versati all'ENPALS, cui era obbligatoriamente assicurato, i contributi previdenziali sui compensi che gli erano stati corrisposti, nelle misure prevste. Dal 1971 su ogni retribuzione giornaliera pagatagli era stata applicata per tale contribuzione l'aliquota del 14,70%, fino all'ammontare massimo di L. 315.000 di compenso, ai sensi del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420. Sulle somme superiori a tale limite massimo (c.d. "tetto") di compenso giornaliero veniva applicato un contributo di solidarieta' nella misura del 3%. Il ricorrente ha esposto che la legge 30 dicembre 1991 n. 412 ("Disposizioni in tema di finanza pubblica") all'art. 11, comma 2, aveva elevato il "tetto", su cui applicare integralmente la contribuzione determinata nella misura del 26,97% per gli artisti lirici, a lire un milione. Il contributo di solidarieta' sulle somme superiori a tale "tetto" era stato elevato alla misura del 5%. Il ricorrente ha esposto che, nonostante tali maggiori importi di contribuzione, la retribuzione da calcolare ai fini del computo della pensione era rimasta quella dello stesso "tetto" massimo di L. 315.000 giornaliere, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del citato d.P.R. n. 1420/1971. La difesa del ricorrente ha osservato che in tal modo la legge aveva "causato un appiattimento dei trattamenti di quiescenza con contemporanea compressione verso il basso del valore degli stessi, ormai inidonei a conservare le esigenze vitali dei percettori e consentire di conservare il tenore di vita precedentemente goduto: la correlazione tra retribuzione (e tenore di vita) e pensione si e' ormai persa|. Livellare le pensioni in valori cosi' bassi ed ormai non piu' correlati alla realta' economica attuale significa snaturare e vanificare, almeno parzialmente, il fine pensionistico previdenziale ...". Dopo aver svolto altre considerazioni e aver compiuto un esame dei precedenti analoghi decisi dalla Corte costituzionale sul tema della legittimita' costituzionale di norme che riducevano il "tetto pensionabile" solo ad una frazione del reddito percepito dall'assicurato, per il quale erano stati invece corrisposti per intero i contributi assicurativi, la difesa ha richiamato la esigenza di principio espressa in materia dalla Corte: la discrezionalita' del legislatore in materia non poteva comunque violare "il principio di proporzionalita' che sorregge il sistema pensionistico e non tenere conto effettivamente delle contribuzioni dei prestatori d'opera" (sentenza n. 173/1986). Tale proporzionalita' era espressione dei principi normativi tratti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione, sulla gia' esposta correlazione tra la retribuzione adeguata e sufficiente ed il trattamento di quiescenza. Dopo aver dedotto che l'imposizione contributiva, nel caso, era "piu' che tripla rispetto a quella considerata ai fini pensionistici"; che la pensione che era stata attribuita dall'ENPALS al ricorrente era di L. 2.600.000 mensili calcolata in via provvisoria al 31 dicembre 1992, rispetto a quella che si sarebbe potuta calcolare in L. 4.500.000 circa, secondo i prelievi contributivi effettuati e con il computo delle migliori 540 retribuzioni giornaliere (escluso il contributo di solidarieta'), la difesa ha precisato le conclusioni che si trascrivono: "Voglia l'Ill.mo pretore ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed in accoglimento del presente ricorso; Riconoscere, sulla base del dettato costituzionale, il diritto del ricorrente ad un piu' equo trattamento pensionistico e, di conseguenza; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione sollevata nel presente ricorso; Emettere ordinanza con cui disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Accertare, quindi, all'esito della sentenza della Corte medesima, nell'auspicata ipotesi di dichiarazione di illegittimita' costituzionale della impugnata norma, il diritto del ricorrente al trattamento di quiesceza ricalcolato tenendo conto dei criteri dettati dalla Corte nella sua pronuncia; Ritenere e dichiarare l'E.N.P.A.L.S. nella persona del suo presidente pro-tempore tenuta, di conseguenza, a riliquidare la pensione, e, per l'effetto; Condannare l'E.N.P.A.L.S. medesimo ad erogare il trattamento pensionistico cosi' ricalcolato oltre al pagamento degli arretrati dovuti, del risarcimento del danno da svalutazione e degli interessi nella misura legale sulle somme via via rivalutate. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e richiesta, anche istruttoria che, compatibilmente col rito, si rendesse necessaria". 2. - L'ENPALS si e' costituito in giudizio; ha sostenuto che la questione di legittimita' sollevata non era fondata. Gli assicurati dell'ENPALS avevano contribuzioni e trattamenti differenziati, a seconda delle diverse caratteristiche delle varie categorie; il sistema previdenziale dell'ENPALS era basato sul criterio della c.d. "capitalizzazione a contributo medio costante", nella cui applicazione si teneva conto delle conseguenze della rivalutazione della moneta nel tempo, agli effetti sia della contribuzione come delle pensioni. Motivi della decisione La rilevanza della eccezione La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente e' rilevante ai fini della decisione. Senza che occorra in questa fase del processo una specifica istruttoria sulla situazione concreta prospettata dal ricorrente, si osserva che ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 l'aumento della contribuzione sui compensi corrisposti ha avuto applicazione anche nei confronti del ricorrente. La eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma nel senso indicato nella eccezione avrebbe concrete e rilevanti ripercussioni sull'ammontare del trattamento di quiescenza. Quanto si e' constatato, come non e' stato negato dalla difesa dell'ENPALS, e' sufficiente a far ritenere rilevante la questione sollevata ai fini della decisione della causa. In merito della questione La questione proposta non e' manifestamente infondata, come il giudice deve deliberare prima e per rimetterne la decisione alla Corte costituzionale. L'art. 11, comma 2, della legge cosi' dispone: "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992, il terzo comma dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420 e' sostituito dal seguente: Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di L. 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarieta' nella misura del 5 per cento di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro". Tale norma e' stata emanata per aumentare la contribuzione corrisposta all'ENPALS, e percio' le entrate e i mezzi a disposizione dell'ente mutualistico. La norma produce l'effetto di aumentare in maniera rilevante la percentuale di contribuzione posta a carico degli assicurati; soprattutto per quanto riguarda il massimale (il c.d. tetto) contributivo, elevato dalla misura di L. 315.000 a quello di 1 milione. Le considerazioni svolte dalla difesa mettono in evidenza come il "tetto" della retribuzione, che le norme applicabili ed applicate al ricorrente prendono in considerazione ai fini del computo dell'ammontare del trattamento di quiescenza, e' rimasto invece fermo all'importo di L. 315.000: cio' crea una notevole sperequazione tra la contribuzione e il trattamento pensionistico. Le constatazioni di tale rottura dell'equilibrio preesistente e del venir meno di un rapporto di proporzionalita' tra i contributi percepiti dall'ENPALS e la pensione corrisposta all'assicurato, che sono conseguenza della norma in esame, non sono state negate della difesa dell'ENPALS. Tale nuova situazione olfrc un concreto fondamento alle considerazioni svolte dalla difesa del ricorrente sulla lesione "del principio di proporzionalita' che sorregge il sistema pensionistico" e del fatto che il legislatore, in questa ipotesi, non avrebbe tenuto alcun conto delle effettive contribuzioni versate dai lavoratori assicurati ai fini dell'ammontare della pensione. La difesa ha richiamato in proposito le enunciazioni svolte in argomento nella sentenza n. 173/1986 della Corte costituzionale. Il pretore rileva come le constatazioni latte e le considerazioni svolte prospettino una seria questione di legittimita' della norma, che non puo' non essere sottoposta alla Corte costituzionale per essere esaminata e decisa, con riferimento alle norme di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, anche secondo le argomentazioni svolte in proposito dalla difesa del ricorrente negli scritti difensivi. Il pretore rimette percio' alla Corte la eccezione sollevata, con riferimento alle considerazioni svolte dalla difesa, in relazione alle norme richiamate.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, nella parte in cui, insieme alla introduzione di una piu' elevata contribuzione prvidenziale sui compensi dati agli artisti lirici, in particolare con la previsione della contribuzione generica fino al massimo giornaliero di compenso di lire un milione, non ha disposto un corrispondente proporzionale aumento del massimo della retribuzione calcolabile ai fini della pensione, rimasto non modificato nella misura di L. 315.000 giornaliere, con riferimento alle norme e ai principi di cui agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, anche per le ragioni esposte in proposito nelle difese del ricorrente, quali richiamate nella motivazione; Ordina la comunicazione della presente ordinanza alle parti, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bologna, addi' 2 settembre 1996 Il pretore: Governatori 96C1846