N. 398 ORDINANZA 9 - 16 dicembre 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Professionisti - Ingegneri ed architetti - Decreti ingiuntivi concernenti il pagamento di somme per prestazioni professionali - Previsione di interessi moratori ragguagliati al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia - Questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 43/1989) - Non confrontabilita' del trattamento riservato ai crediti di determinate categorie professionali con quello riconosciuto alla generalita' dei crediti per somme di denaro (v. ordinanza n. 229/1990 e sentenza n. 1064/1988) - Manifesta infondatezza. (Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9). (Cost., art. 3).(GU n.51 del 18-12-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22 gennaio 1987 e il 30 ottobre 1986 dal Tribunale di Grosseto, nei procedimenti civili vertenti tra i comuni di Roccalbegna e di Semproniano e Pisaneschi Enzo, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e 621 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che il tribunale di Grosseto, nel corso di due giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi concernenti il pagamento di somme per prestazioni professionali, con due ordinanze rispettivamente emesse il 30 ottobre 1986 ed il 22 gennaio 1987 (pervenute alla Corte, l'una il 5 giugno e l'altra il 10 aprile 1996), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), nella parte in cui prevede interessi moratori ragguagliati al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia; che il rimettente rileva come la norma impugnata riconosca sulle somme dovute e non pagate entro sessanta giorni dalla consegna della specifica un tasso di interesse moratorio ben superiore a quello legale ex art. 1224, primo comma, e 1284 del codice civile (che all'epoca delle ordinanze di rimessione era del 5%) poiche' "la misura corrente del tasso ufficiale di sconto e' del 16,50%"; e come, in tal modo, agli ingegneri ed architetti viene accordata una posizione di vantaggio, non giustificata ne' dalla natura della prestazione ne' da quella del credito, rispetto agli altri professionisti e alla generalita' dei creditori, in cio' configurandosi l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione; Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione, e percio' i due giudizi devono essere riuniti; che questa Corte ha gia' dichiarato non fondata identica questione con la sentenza n. 43 del 1989, ritenendo non confrontabili il trattamento riservato ai crediti di determinate categorie professionali e quello riconosciuto alla generalita' dei crediti per somme di denaro, attese le peculiarita' della tutela delle prestazioni in argomento (v. anche ordinanza n. 229 del 1990 e sentenza n. 1064 del 1988); che nessun nuovo argomento in contrario risulta dalle ordinanze di rimessione e che, per di piu', con l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, attraverso la sostituzione dell'art. 1284 cod. civ., il saggio degli interessi legali e' stato elevato al dieci per cento, mentre, di contro, il tasso ufficiale di sconto e' da allora fortemente diminuito; che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Grosseto con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C1858