N. 398 ORDINANZA 9 - 16 dicembre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Professionisti   -  Ingegneri  ed  architetti  -  Decreti  ingiuntivi
 concernenti il pagamento di somme  per  prestazioni  professionali  -
 Previsione  di  interessi moratori ragguagliati al tasso ufficiale di
 sconto della Banca d'Italia - Questione gia' dichiarata  non  fondata
 dalla  Corte  (v.  sentenza  n.  43/1989)  - Non confrontabilita' del
 trattamento   riservato   ai   crediti   di   determinate   categorie
 professionali  con  quello  riconosciuto alla generalita' dei crediti
 per  somme  di  denaro  (v.  ordinanza  n.  229/1990  e  sentenza  n.
 1064/1988) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.51 del 18-12-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
  dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,
  prof. Valerio ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,
  prof. Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge  2
 marzo  1949,  n.  143 (Approvazione della tariffa professionale degli
 ingegneri ed architetti), promossi con n. 2 ordinanze  emesse  il  22
 gennaio  1987  e  il  30  ottobre 1986 dal Tribunale di Grosseto, nei
 procedimenti civili  vertenti  tra  i  comuni  di  Roccalbegna  e  di
 Semproniano  e Pisaneschi Enzo, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e
 621 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica nn. 19 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio del 27  novembre  1996  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che il tribunale di Grosseto, nel corso di due giudizi di
 opposizione a decreti ingiuntivi concernenti il  pagamento  di  somme
 per  prestazioni  professionali,  con  due  ordinanze rispettivamente
 emesse il 30 ottobre 1986 ed  il  22  gennaio  1987  (pervenute  alla
 Corte,  l'una il 5 giugno e l'altra il 10 aprile 1996), ha sollevato,
 in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n.
 143  (Approvazione  della  tariffa  professionale  degli ingegneri ed
 architetti),  nella  parte  in   cui   prevede   interessi   moratori
 ragguagliati al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia;
     che  il rimettente rileva come la norma impugnata riconosca sulle
 somme dovute e non pagate entro  sessanta giorni dalla consegna della
 specifica un tasso di interesse  moratorio  ben  superiore  a  quello
 legale    ex  art.  1224,  primo comma, e 1284 del codice civile (che
 all'epoca delle ordinanze di  rimessione  era  del  5%)  poiche'  "la
 misura corrente del tasso ufficiale di sconto e' del 16,50%"; e come,
 in  tal  modo,  agli  ingegneri  ed  architetti  viene  accordata una
 posizione di vantaggio,  non  giustificata  ne'  dalla  natura  della
 prestazione   ne'   da   quella  del  credito,  rispetto  agli  altri
 professionisti  e   alla   generalita'   dei   creditori,   in   cio'
 configurandosi l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione;
   Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione, e
 percio' i due giudizi devono essere riuniti;
     che   questa  Corte  ha  gia'  dichiarato  non  fondata  identica
 questione con la sentenza n. 43 del 1989, ritenendo non confrontabili
 il  trattamento  riservato  ai  crediti  di   determinate   categorie
 professionali  e quello riconosciuto alla generalita' dei crediti per
 somme  di  denaro,  attese  le  peculiarita'   della   tutela   delle
 prestazioni  in  argomento  (v.  anche  ordinanza  n.  229 del 1990 e
 sentenza n. 1064 del 1988);
     che nessun nuovo argomento in contrario risulta  dalle  ordinanze
 di  rimessione  e  che,  per  di  piu',  con  l'art. 1 della legge 26
 novembre 1990, n. 353, attraverso la sostituzione dell'art. 1284 cod.
 civ., il saggio degli interessi legali e' stato elevato al dieci  per
 cento,  mentre,  di contro, il tasso ufficiale di sconto e' da allora
 fortemente diminuito;
     che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 9 della legge 2
 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della  tariffa  professionale  degli
 ingegneri  ed architetti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, dal tribunale di Grosseto con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.
                         Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C1858