N. 1346 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 1996

                                N. 1346
  Ordinanza emessa  il  7  ottobre  1996  dal  pretore  di  Monza  nel
 procedimento  civile vertente tra Morandi Studio e la C.G.A.  Brianza
 S.r.l.
 Processo civile - Mancata comparizione  delle  parti  nel  corso  del
    processo  -  Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod.
    proc. civ., di fissazione di udienza  successiva  -  Cancellazione
    della  causa  dal  ruolo  soltanto in caso di mancata comparizione
    alla nuova udienza - Violazione del  principio  di  eguaglianza  -
    Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C.,  art.  309,  in  relazione all'art. 181, primo comma, stesso
    codice, sostituito da d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma
    1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).
 (Cost., artt. 3, secondo comma, 24, primo comma).
(GU n.2 del 8-1-1997 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
   I.  -  La  presente  controversia e' stata introdotta con citazione
 notificata il 9 giugno 1995. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima
 comparizione,  nella  quale  la  parte  convenuta  veniva  dichiarata
 contumace, all'udienza  ex art. 183 c.p.c. del 1 febbraio 1996 veniva
 concesso  termine  per  deduzioni  e  produzioni  istruttorie ed alla
 successiva udienza del 23  aprile  1996  venivano  ammesse  le  prove
 dedotte  dalla  parte  attrice.  All'udienza del   27 settembre 1996,
 fissata per  l'espletamento  delle  prove  nessuno  compariva  ed  il
 giudicante  si riservava,   occorrendo stabilire se al processo fosse
 applicabile  la  norma  dell'art.  309  c.p.c.   nella   formulazione
 risultante  dal  rinvio all'art.   181, primo comma, c.p.c. nel testo
 inopinatamente novellato (o meglio, come  si  vedra',    rinovellato)
 dall'art.  4  primo  comma-bis del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432, come
 modificato (o meglio aggiunto)  dall'allegato approvato  dall'art.  1
 (ed  unico)  della  legge  di  conversione di detto decreto, cioe' la
 legge 20 dicembre 1995, n. 534.
   Tale nuovo testo dell'art. 181 secondo comma, c.p.c.,  che  non  ha
 fatto  altro  che  ripristinare  il  vecchio   testo modificato dalla
 sfortunata legge 26 novembre 1990 n. 353/1990, e' entrato in vigore a
 far tempo dal 21  dicembre  1995,  giusta  la  disposizione  generale
 dell'art. 15, comma quinto, della legge 23 agosto 1988 n. 400.
   Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio tempus regit
 actum,  la nuova norma (vecchia quanto  al contenuto) sia applicabile
 alla presente controversia, di  modo  che,  di  fronte  alla  mancata
 comparizione
  dell'unica  parte  costituita  si dovrebbe, in forza del primo comma
 dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa.
   In particolare, il testo  dell'art.  181  primo  comma,  nuovamente
 reintrodotto  dispone  che  "se nessuna delle  parti comparisce nella
 prima udienza, il giudice fissa una udienza  successiva,  di  cui  il
 cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
 parti  comparisce  alla  nuova udienza, il giudice, con ordinanza non
 impugnabile, dispone la cancellazione della causa  dal  ruolo".  Tale
 testo,  salva  la  sostituzione del riferimento al giudice istruttore
 del  vecchio  processo  avanti  al  tribunale,  del  riferimento   al
 "giudice"  (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale civile
 della figura del  giudice  istruttore),  e'  quello  che  nel  nostro
 ordinamento venne  introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950
 n. 581, cioe' dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore
 un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.
   Per  effetto  del  rinvio  (formale o ricettizio che sia) dell'art.
 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la  disciplina  dell'assenza
 delle  parti  costituite in prima udienza, nel senso della previsione
 di un rinvio dell'udienza,  e'  ridiventata  applicabile  anche  alle
 udienze  successive  all'udienza  di  prima comparizione. Per cui, il
 nostro processo civile e'   tornato ad ispirarsi ad  una  regola,  in
 base  alla  quale  e'  consentito  alle  parti  costituite,  se  sono
 d'accordo, ovvero  all'unica  parte  costituita,  di  dilazionare  lo
 svolgimento  del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione
 della dilazione e senza che al giudice sia consentito alcun potere di
 valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione.
   Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non
 sia  conforme a Costituzione e sulla base  di questo convincimento ha
 gia' sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 309  c.p.c., dapprima  con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella
 causa  fra  Immobiliare  Giga  S.r.l.  e  Zamboni  Alfio  Tullio  (n.
 5743/1995  R.G.C.)  e,  poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella
 causa fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e  Russo
 Anna   (n.      6264/1995  R.G.C.),  nella  quale  le  ragioni  della
 incostituzionalita'  sono  state  aggiornate  al  lume  del   recente
 disconoscimento  da parte della Corte costituzionale della rilevanza,
 ai fini della  regolamentazione  del  processo  civile,  della  norma
 dell'art.  97  della Costituzione.  Nella recente sentenza n. 84/1996
 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma  dell'art.
 97  rileverebbe  solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento
 degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini
 della  concreta  regolamentazione  del  processo  sotto  il   profilo
 dell'esercizio della funzione giurisdizionale.
   Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella
 citata  ordinanza  del  13  maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha
 abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di
 costituzionalita' dell'art. 309 c.p.c. il riferimento all'art.    97,
 gia' utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.
   II.  -  Con  la  presente  ordinanza si intende in primo luogo fare
 applicazione della norma dell'art. 208 c.p.c., con la conseguenza che
 la parte attrice deve essere dichiarata decaduta dal diritto di  fare
 assumere  le  prove a suo tempo ammesse. In secondo luogo, si intende
 sollevare  anche  nella  presente  controversia   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  309 c.p.c. nel testo che ora
 rinvia all'art. 181  primo  comma  come  modificato  dalla  legge  n.
 534/1995.  La  questione si solleva sulla base del richiamo integrale
 delle ragioni esposte nell'ordinanza del 13 maggio 1996,  che  appare
 inutile  qui  riprodurre,  bastando  -  si  crede  -  un richiamo per
 relationem.   In tale ordinanza, del resto,  si  evidenzio'  come  la
 Corte  costituzionale,  ove  accogliesse  la questione sull'art. 309,
 potrebbe d'ufficio  dichiarare  incostituzionale  direttamente  anche
 l'art.  181,  primo  comma,  c.p.c.,  che  in  forza  del  rinvio  ne
 somministra il contenuto.
   In ordine alla rilevanza della questione di legittimita'  dell'art.
 309  c.p.c.  nel presente giudizio, si osserva che essa e' manifesta,
 poiche' il giudicante dovrebbe necessariamene provvedere ad applicare
 la  norma  denunciata  come  incostituzionale  e  fissare  una  nuova
 udienza,  anziche' disporre l'immediata cancellazione della causa dal
 ruolo, come dovrebbe essere  secondo  la  disciplina  che  si  reputa
 conforme  alla  Costituzione,  siccome  illustrato  nell'ordinanza 13
 maggio 1996.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 208 del c.p.c. dichiara parte attrice  in  opposizione
 decaduta   dal   diritto  di  fare  assumere  la  prova  ammessa  con
 l'ordinanza pronunciata all'udienza del 23 aprile 1996;
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo  integrale
 richiamo  delle  considerazioni  poste  a  base  della  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 309 del c.p.c., sollevata con l'ordinanza
 13 maggio 1996, resa nella causa n.  6264  r.g.c.  96  (vertente  fra
 Residence  Santa  Giuliana  S.r.l.  e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna),
 dichiara   rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata in relazione agli artt.  3,  secondo  comma,  e  24,  primo
 comma,  della Costituzione la medesima questione di costituzionalita'
 dell'art. 309 del c.p.c.  nel testo risultante  dal  rinvio  all'art.
 181  primo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 4, primo comma-bis
 del d.-l. 18 ottobre n. 432 convertito nella legge 20  dicembre  1995
 n.  534,  nella  parte  in cui, in caso di mancata comparizione delle
 parti costituite ad
  un'udienza successiva all'udienza di prima comparizione, prevede che
 il giudice debba fissare  una  nuova  udienza,  invece  che  disporre
 l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;
   Sospende  il  presente  giudizio e dispone l'immediata trasmissione
 alla Corte costituzionale degli atti del processo;
   Ordina alla cancelleria  di  provvedere  alla  notificazione  della
 presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed
 ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Si comunichi alle parti, compresa la parte opposta contumace.
     Monza, 7 ottobre 1996
                          Il pretore: Frasca
 96C1861