N. 1350 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 1996

                                N. 1350
  Ordinanza  emessa  il  7  novembre 1996 dal tribunale amministrativo
 regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Rossi Andrea  contro
 il Ministro degli interni ed altra
 Leggi,  decreti  e  regolamenti  -  Modifica  della  disciplina dello
    scioglimento dei consigli comunali a seguito di  cessazione  dalla
    carica,  per  dimissioni  od  altra  causa  di  oltre la meta' dei
    componenti, adottata con decreto-legge reiterato - Violazione  del
    principio della decadenza del decreto-legge non convertito - Abuso
    della   decretazione  d'urgenza  in  assenza  dei  presupposti  di
    necessita' ed urgenza -  Riferimento  alla  sentenza  della  Corte
    costituzionale n. 360/1996.
 (D.-L.  30  agosto  1966,  n.  452  (recte: 30 agosto 1996); d.-l. 23
    ottobre 1966, n. 550 (recte: 23 ottobre 1996)).
 (Cost., art. 77).
(GU n.3 del 15-1-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del
 7 novembre 1996 sul ricorso n. 1725/1996 proposto  da  Rossi  Andrea,
 rappresentato  e difeso dagli avv.ti Angela Canessa e Davide Oddo con
 domicilio eletto presso la prima in Genova, via Assarotti n.    19/5;
 contro  il  Ministero  degli  interni  e la prefettura di Imperia, in
 persona del Ministro e del prefetto in carica, rappresentati e difesi
 per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria  in
 Genova,  viale Brigate Partigiane n. 2, per l'annullamento del d.P.R.
 14 settembre 1996 di scioglimento del  consiglio  comunale  di  Diano
 Marina nonche' degli atti consequenziali e presupponenti tra i quali,
 in particolare, la convocazione dei comizi elettorali;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
 intimata;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito il relatore dott. Santo Balba e uditi, altresi, l'avv. Davide
 Oddo per il ricorrente e l'avv. dello  Stato  Giuseppe  Novaresi  per
 l'Amministrazione statale resistente;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  18  ottobre  1996  e depositato il 26
 successivo il  sig.  Andrea  Rossi,  consigliere  comunale  di  Diano
 Marina,  ha  impugnato il decreto presidenziale sopra indicato con il
 quale (a seguito di dimissioni presentate nel maggio 1996 prima da  8
 consiglieri  -  su  16,  oltre  il sindaco - e qualche giorno dopo da
 altri 5) e' stato sciolto il consiglio comunale ai sensi degli  artt.
 31  e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificati dal d.-l.
 30 agosto 1996, n. 452.
   Il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge  per  errata
 applicazione  di norme sopravvenute e di eccesso di potere per errore
 sul fatto, assumendo che nel caso di specie, risalendo le  dimissioni
 al maggio del 1996, non poteva trovare applicazione una norma entrata
 in  vigore  nel  settembre successivo. Le dimissioni rassegnate nella
 fattispecie non si potevano cosi' ritenere immediatamente efficaci ma
 lo  diventavano  una  volta  adottata  dal  consiglio   la   relativa
 surrogazione  e  a  questa  si  doveva provvedere (entro venti giorni
 dalla data di presentazione delle dimissioni) al fine di ripristinare
 la integrita'  del  consiglio,  procedendo  allo  scioglimento  dello
 stesso solo nel caso di constatata impossibilita' di surrogazione dei
 dimissionari (quale che fosse il loro numero).
   Per  il  Ministero  dell'interno  (prefettura  di  Imperia)  si  e'
 costituita in giudizio l'Avvocatura dello  Stato  di  Genova  che  ha
 chiesto  la  reiezione  del  ricorso  e,  ancora prima, della domanda
 incidentale di sospensione, sostenendo essere il ricorso non  fondato
 e  il  decreto  impugnato  conforme  alla normativa vigente alla data
 della sua adozione (decreto-legge n. 452/1996, reiterato nello stesso
 testo con il d.-l.  23 ottobre 1996, n. 550).
                         Motivi della decisione
   Il ricorso investe il d.P.R. 14 settembre  1996  con  il  quale,  a
 causa  delle dimissioni presentate da 13 consiglieri (su 16, oltre il
 sindaco), ai sensi degli artt. 31 e 39 della legge n.  142/1990  come
 modificati  dal  decreto-legge  n.  452/1996,  e'  stato  sciolto  il
 consiglio comunale di Diano Marina.
   I  citati artt. 31 e 39 della legge n. 142/1990 nel testo novellato
 dal decreto-legge n. 452/1996  dispongono  che  le  dimissioni  dalla
 carica di consigliere comunale (sono irrevocabili, non necessitano di
 presa  d'atto  e)  sono immediatamente efficaci e che non si fa luogo
 alla surrogazione  qualora,  ricorrendone  i  presupposti,  si  debba
 procedere allo scioglimento del consiglio per cessazione dalla carica
 per  dimissioni  o  altra  causa  della  meta'  piu'  uno  dei membri
 assegnati, non computando a tal fine il sindaco.
   Nella normativa previgente (artt. 31 e 39 della legge n.  142  come
 modificati,  in particolare, dall'art. 7 della legge 15 ottobre 1993,
 n.  415)  le  dimissioni  dalla  carica  di  consigliere  non   erano
 immediatamente  efficaci,  ma  lo  diventavano una volta adottata dal
 consiglio la relativa surrogazione  entro  venti  giorni  dalla  data
 della loro presentazione.
   Secondo  l'orientamento  giurisprudenziale  che  si  era formato al
 riguardo (TAR Calabria - Catanzaro 21  febbraio  1996,  n.  222;  TAR
 Liguria,  sezione  seconda,  1  ottobre  1996,  n. 314) era questo il
 momento in cui le dimissioni potevano considerarsi perfezionate,  con
 la  conseguenza  che  era al momento della surrogazione che occorreva
 fare  riferimento  per  verificare  se  l'entita'  delle   dimissioni
 raggiungeva la soglia rilevante ai fini dello scioglimento.
   Il decreto-legge (n. 452/1996) di cui nel caso in esame si e' fatta
 applicazione  ha  invece cambiato il sistema previgente: ha disposto,
 come gia' detto, che le dimissioni sono immediatamente efficaci e che
 non si fa luogo allo scioglimento ove si siano dimessi la meta'  piu'
 uno dei consiglieri.
   Il  citato  decreto-legge,  peraltro, in vigore alla data in cui e'
 stato adottato il provvedimento impugnato, alcuni  giorni  prima  che
 scadesse  il  termine  per  la  conversione  e fosse pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  17-24
 ottobre  1996, n. 360 sulla decretazione d'urgenza, e' stato abrogato
 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550 (pubblicato nella  Gazzetta
 Ufficiale  23  ottobre  1996,  n. 249, ed entrato in vigore lo stesso
 giorno). Quest'ultimo decreto-legge, pero', abrogando  il  precedente
 n.  452/1996  (ex nunc, in mancanza di espressa previsione contraria,
 come normalmente accade  per  l'abrogazione),  ne  ha  riprodotto  il
 testo,  senza alcuna soluzione di continuita' (temporale e normativa)
 con il precedente decreto-legge e senza alcuna modifica.
   Nella situazione indicata e' avviso del Collegio che il decreto  di
 scioglimento  impugnato,  che  in  un  primo  tempo  trovava  il  suo
 referente normativo nel decreto-legge n. 452/1996, nel  prosieguo  ha
 trovato,  e  continua  anche adesso a trovare, la sua giustificazione
 normativa nel sopravvenuto decreto-legge n. 550/1996.
   E' ora alla stregua del  precetto  normativo  enunciato  in  questi
 decreti-legge,   precetto   vigente   alla   data   di  adozione  del
 provvedimento impugnato, che deve essere valutata, a  giudizio  della
 sezione,  la legittimita' di questo, e non gia', come si sostiene nel
 ricorso, in forza del sistema previgente risultate dalle leggi n. 142
 del 1990 e n.  415  del  1993  nella  interpretazione  accolta  nella
 giurisprudenza  amministrativa  cui sopra si e' fatto cenno; e a tale
 stregua, il  provvedimento  impugnato  appare  conforme  al  precetto
 normativo  di cui ha fatto applicazione. Peraltro, il Collegio dubita
 della legittimita' costituzionale dei decreti-legge (nn.  452  e  550
 del  1996)  che quel precetto hanno introdotto e solleva d'ufficio la
 relativa  questione,  ritenendola  rilevante  anche  in  questa  sede
 cautelare  e  non  manifestamente infondata, in relazione all'art. 77
 della Costituzione: rilevante perche' il  requisito  del  fumus  boni
 iuris  del  ricorso,  che  integra con il requisito dei danni gravi e
 irreparabili  le  condizioni  richieste  dall'ordinamento   giuridico
 vigente  ai fin della tutela cautelare (art. 21, legge n. 1034/1971),
 passa nella fattispecie attraverso la legittimita' costituzionale dei
 decreti-legge  che   costituiscono   il   referente   normativo   del
 provvedimento impugnato.
   E   difatti  se  tali  decreti-legge  dovessero  essere  dichiarati
 costituzionalmente illegittimi,  certamente  illegittimo  sarebbe  il
 provvedimento  di  scioglimento  impugnato  e  il  ricorrente in tale
 ipotesi (oltre a vedersi accolto il ricorso  nel  merito)  otterrebbe
 (ancora   prima)  piena  tutela  anche  in  sede  cautelare;  se,  al
 contrario, quei decreti-legge che giustificano  il  provvedimento  di
 scioglimento  impugnato  fossero  ritenuti  (dal giudice delle leggi)
 costituzionalmente legittimi, sarebbe conseguentemente  legittimo  il
 provvedimento  impugnato e il ricorrente (oltre a vedersi respinto il
 ricorso nel merito) si vedrebbe (ancora prima)  negare  la  richiesta
 misura   cautelare;   non   manifestamente  infondata  perche'  nella
 fattispecie  l'abrogazione  del  decreto-legge  n.  452/1996   e   la
 contestuale emanazione, senza alcuna soluzione di continuita' e senza
 modifica  alcuna, di un nuovo decreto-legge di identico contenuto (n.
 550/1996), che salda il suo valore, la sua forza e i suoi  effetti  a
 quelli  del  decreto-legge  abrogato,  per  un  verso  comprimono  la
 funzione legislativa  e  le  prerogative  del  Parlamento  dal  quale
 soltanto ormai dipendeva la sorte del decreto-legge che il Governo ha
 abrogato  con  efficacia ex nunc a ridosso della scadenza del termine
 per la conversione in  legge;  per  l'altro  verso,  contrastano  con
 l'art.  77  della Costituzione, anche alla luce della gia' richiamata
 recentissima sentenza della Corte cost. n. 360/1996, dove il  giudice
 delle  leggi  -  dopo  avere premesso che "l'art. 77, commi secondo e
 terzo, della Costituzione prevede la possibilita' per il  Governo  di
 adottare,  sotto  la propria responsabilita', atti con forza di legge
 (nella forma del decreto-legge) come ipotesi eccezionale, subordinata
 al rispetto di condizioni precise.    Tali  atti,  qualificati  dalla
 stessa Costituzione come "provvisori", devono risultare fondati sulla
 presenza  di  presupposti  "straordinari"  di necessita' ed urgenza e
 devono essere presentati, il giorno stesso della loro adozione,  alle
 Camere,  ai  fini  della  conversione  in  legge,  conversione che va
 operata nel termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione.  Ove
 la  conversione  non  avvenga  entro  tale  termine,  i decreti-legge
 perdono la loro efficacia fin dall'inizio, salva la possibilita'  per
 le Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base
 dei  decreti-legge  non  convertiti"  - ha, tra l'altro, statuito che
 "questa  disciplina,  nella  sua  limpida  formulazione,  non   offre
 alternative    al   carattere   necessariamente   provvisorio   della
 decretazione d'urgenza: o le Camere convertono il  decreto  in  legge
 entro  sessanta giorni o il decreto perde retroattivamente la propria
 efficacia, senza che il Governo abbia  la  possibilita'  di  invocare
 proroghe  o  il  Parlamento di provvedere ad una conversione tardiva.
 La  disciplina  costituzionale  viene,  pertanto,  a  qualificare  il
 termine dei sessanta giorni fissato per la vigenza della decretazione
 d'urgenza  come  limite  insuperabile,  che  -  proprio  ai  fini del
 rispetto del criterio di attribuzione  della  competenza  legislativa
 ordinaria   alle   Camere   -   non   puo'  essere  ne'  violato  ne'
 indirettamente aggirato".
   "Ora, il decreto-legge iterato  o  reiterato  -  per  il  fatto  di
 riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni) il contenuto
 di  un  decreto-legge  non  convertito,  senza  introdurre variazioni
 sostanziali - lede la previsione costituzionale sotto  piu'  profili:
 perche'  altera  la  natura  provvisoria della decretazione d'urgenza
 procrastinando, di fatto,  il  termine  invalicabile  previsto  dalla
 Costituzione  per  la  conversione in legge; perche' toglie valore al
 carattere  "straordinario"   dei   requisiti   della   necessita'   e
 dell'urgenza,  dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e
 a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi gia' posti a  fondamento
 del   primo  decreto;  perche'  attenua  la  sanzione  della  perdita
 retroattiva di efficacia  del  decreto  non  convertito,  venendo  il
 ricorso  ripetuto  alla reiterazione a suscitare nell'ordinamento una
 aspettativa  circa  la  possibilita'  di  consolidare   gli   effetti
 determinanti  dalla  decretazione  d'urgenza  mediante  la  sanatoria
 finale della disciplina reiterata".
   Sulla base delle osservazioni suesposte, riservata  ogni  ulteriore
 pronuncia,  va  disposta  la trasmissione degli atti alla Corte cost.
 per  la  definizione  della  sollevata  questione   di   legittimita'
 costituzionale, sospendendo il giudizio cautelare in corso, nel quale
 il Collegio con separata ordinanza n. 404 in pari data si e' limitato
 a  sospendere  temporaneamente l'esecuzione dell'impugnato decreto di
 scioglimento del consiglio comunale di Diano Marina.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della  legge  n.  1/1948  e  23  della  legge  n.
 87/1953,  riservata  ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle
 spese, ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la
 questione di costituzionalita' dei decreti-legge 30 agosto  1996,  n.
 452  e 23 ottobre 1996, n. 550 che recano "Modalita' di funzionamento
 dei consigli degli enti  locali",  in  relazione  all'art.  77  della
 Costituzione,  dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale, sospendendo il giudizio cautelare in corso;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  con  urgenza  alle  parti  in  causa  e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  della  Camera  dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi'  deciso  in  Genova, nella camera di consiglio del 7 novembre
 1996.
                    Il presidente estensore: Balba
 96C1865