N. 1350 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 1996
N. 1350 Ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Rossi Andrea contro il Ministro degli interni ed altra Leggi, decreti e regolamenti - Modifica della disciplina dello scioglimento dei consigli comunali a seguito di cessazione dalla carica, per dimissioni od altra causa di oltre la meta' dei componenti, adottata con decreto-legge reiterato - Violazione del principio della decadenza del decreto-legge non convertito - Abuso della decretazione d'urgenza in assenza dei presupposti di necessita' ed urgenza - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 360/1996. (D.-L. 30 agosto 1966, n. 452 (recte: 30 agosto 1996); d.-l. 23 ottobre 1966, n. 550 (recte: 23 ottobre 1996)). (Cost., art. 77).(GU n.3 del 15-1-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 7 novembre 1996 sul ricorso n. 1725/1996 proposto da Rossi Andrea, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Canessa e Davide Oddo con domicilio eletto presso la prima in Genova, via Assarotti n. 19/5; contro il Ministero degli interni e la prefettura di Imperia, in persona del Ministro e del prefetto in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2, per l'annullamento del d.P.R. 14 settembre 1996 di scioglimento del consiglio comunale di Diano Marina nonche' degli atti consequenziali e presupponenti tra i quali, in particolare, la convocazione dei comizi elettorali; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Udito il relatore dott. Santo Balba e uditi, altresi, l'avv. Davide Oddo per il ricorrente e l'avv. dello Stato Giuseppe Novaresi per l'Amministrazione statale resistente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 18 ottobre 1996 e depositato il 26 successivo il sig. Andrea Rossi, consigliere comunale di Diano Marina, ha impugnato il decreto presidenziale sopra indicato con il quale (a seguito di dimissioni presentate nel maggio 1996 prima da 8 consiglieri - su 16, oltre il sindaco - e qualche giorno dopo da altri 5) e' stato sciolto il consiglio comunale ai sensi degli artt. 31 e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificati dal d.-l. 30 agosto 1996, n. 452. Il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge per errata applicazione di norme sopravvenute e di eccesso di potere per errore sul fatto, assumendo che nel caso di specie, risalendo le dimissioni al maggio del 1996, non poteva trovare applicazione una norma entrata in vigore nel settembre successivo. Le dimissioni rassegnate nella fattispecie non si potevano cosi' ritenere immediatamente efficaci ma lo diventavano una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione e a questa si doveva provvedere (entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni) al fine di ripristinare la integrita' del consiglio, procedendo allo scioglimento dello stesso solo nel caso di constatata impossibilita' di surrogazione dei dimissionari (quale che fosse il loro numero). Per il Ministero dell'interno (prefettura di Imperia) si e' costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato di Genova che ha chiesto la reiezione del ricorso e, ancora prima, della domanda incidentale di sospensione, sostenendo essere il ricorso non fondato e il decreto impugnato conforme alla normativa vigente alla data della sua adozione (decreto-legge n. 452/1996, reiterato nello stesso testo con il d.-l. 23 ottobre 1996, n. 550). Motivi della decisione Il ricorso investe il d.P.R. 14 settembre 1996 con il quale, a causa delle dimissioni presentate da 13 consiglieri (su 16, oltre il sindaco), ai sensi degli artt. 31 e 39 della legge n. 142/1990 come modificati dal decreto-legge n. 452/1996, e' stato sciolto il consiglio comunale di Diano Marina. I citati artt. 31 e 39 della legge n. 142/1990 nel testo novellato dal decreto-legge n. 452/1996 dispongono che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale (sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e) sono immediatamente efficaci e che non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni o altra causa della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco. Nella normativa previgente (artt. 31 e 39 della legge n. 142 come modificati, in particolare, dall'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415) le dimissioni dalla carica di consigliere non erano immediatamente efficaci, ma lo diventavano una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione entro venti giorni dalla data della loro presentazione. Secondo l'orientamento giurisprudenziale che si era formato al riguardo (TAR Calabria - Catanzaro 21 febbraio 1996, n. 222; TAR Liguria, sezione seconda, 1 ottobre 1996, n. 314) era questo il momento in cui le dimissioni potevano considerarsi perfezionate, con la conseguenza che era al momento della surrogazione che occorreva fare riferimento per verificare se l'entita' delle dimissioni raggiungeva la soglia rilevante ai fini dello scioglimento. Il decreto-legge (n. 452/1996) di cui nel caso in esame si e' fatta applicazione ha invece cambiato il sistema previgente: ha disposto, come gia' detto, che le dimissioni sono immediatamente efficaci e che non si fa luogo allo scioglimento ove si siano dimessi la meta' piu' uno dei consiglieri. Il citato decreto-legge, peraltro, in vigore alla data in cui e' stato adottato il provvedimento impugnato, alcuni giorni prima che scadesse il termine per la conversione e fosse pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la sentenza della Corte costituzionale 17-24 ottobre 1996, n. 360 sulla decretazione d'urgenza, e' stato abrogato dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, ed entrato in vigore lo stesso giorno). Quest'ultimo decreto-legge, pero', abrogando il precedente n. 452/1996 (ex nunc, in mancanza di espressa previsione contraria, come normalmente accade per l'abrogazione), ne ha riprodotto il testo, senza alcuna soluzione di continuita' (temporale e normativa) con il precedente decreto-legge e senza alcuna modifica. Nella situazione indicata e' avviso del Collegio che il decreto di scioglimento impugnato, che in un primo tempo trovava il suo referente normativo nel decreto-legge n. 452/1996, nel prosieguo ha trovato, e continua anche adesso a trovare, la sua giustificazione normativa nel sopravvenuto decreto-legge n. 550/1996. E' ora alla stregua del precetto normativo enunciato in questi decreti-legge, precetto vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato, che deve essere valutata, a giudizio della sezione, la legittimita' di questo, e non gia', come si sostiene nel ricorso, in forza del sistema previgente risultate dalle leggi n. 142 del 1990 e n. 415 del 1993 nella interpretazione accolta nella giurisprudenza amministrativa cui sopra si e' fatto cenno; e a tale stregua, il provvedimento impugnato appare conforme al precetto normativo di cui ha fatto applicazione. Peraltro, il Collegio dubita della legittimita' costituzionale dei decreti-legge (nn. 452 e 550 del 1996) che quel precetto hanno introdotto e solleva d'ufficio la relativa questione, ritenendola rilevante anche in questa sede cautelare e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 77 della Costituzione: rilevante perche' il requisito del fumus boni iuris del ricorso, che integra con il requisito dei danni gravi e irreparabili le condizioni richieste dall'ordinamento giuridico vigente ai fin della tutela cautelare (art. 21, legge n. 1034/1971), passa nella fattispecie attraverso la legittimita' costituzionale dei decreti-legge che costituiscono il referente normativo del provvedimento impugnato. E difatti se tali decreti-legge dovessero essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, certamente illegittimo sarebbe il provvedimento di scioglimento impugnato e il ricorrente in tale ipotesi (oltre a vedersi accolto il ricorso nel merito) otterrebbe (ancora prima) piena tutela anche in sede cautelare; se, al contrario, quei decreti-legge che giustificano il provvedimento di scioglimento impugnato fossero ritenuti (dal giudice delle leggi) costituzionalmente legittimi, sarebbe conseguentemente legittimo il provvedimento impugnato e il ricorrente (oltre a vedersi respinto il ricorso nel merito) si vedrebbe (ancora prima) negare la richiesta misura cautelare; non manifestamente infondata perche' nella fattispecie l'abrogazione del decreto-legge n. 452/1996 e la contestuale emanazione, senza alcuna soluzione di continuita' e senza modifica alcuna, di un nuovo decreto-legge di identico contenuto (n. 550/1996), che salda il suo valore, la sua forza e i suoi effetti a quelli del decreto-legge abrogato, per un verso comprimono la funzione legislativa e le prerogative del Parlamento dal quale soltanto ormai dipendeva la sorte del decreto-legge che il Governo ha abrogato con efficacia ex nunc a ridosso della scadenza del termine per la conversione in legge; per l'altro verso, contrastano con l'art. 77 della Costituzione, anche alla luce della gia' richiamata recentissima sentenza della Corte cost. n. 360/1996, dove il giudice delle leggi - dopo avere premesso che "l'art. 77, commi secondo e terzo, della Costituzione prevede la possibilita' per il Governo di adottare, sotto la propria responsabilita', atti con forza di legge (nella forma del decreto-legge) come ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise. Tali atti, qualificati dalla stessa Costituzione come "provvisori", devono risultare fondati sulla presenza di presupposti "straordinari" di necessita' ed urgenza e devono essere presentati, il giorno stesso della loro adozione, alle Camere, ai fini della conversione in legge, conversione che va operata nel termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Ove la conversione non avvenga entro tale termine, i decreti-legge perdono la loro efficacia fin dall'inizio, salva la possibilita' per le Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti" - ha, tra l'altro, statuito che "questa disciplina, nella sua limpida formulazione, non offre alternative al carattere necessariamente provvisorio della decretazione d'urgenza: o le Camere convertono il decreto in legge entro sessanta giorni o il decreto perde retroattivamente la propria efficacia, senza che il Governo abbia la possibilita' di invocare proroghe o il Parlamento di provvedere ad una conversione tardiva. La disciplina costituzionale viene, pertanto, a qualificare il termine dei sessanta giorni fissato per la vigenza della decretazione d'urgenza come limite insuperabile, che - proprio ai fini del rispetto del criterio di attribuzione della competenza legislativa ordinaria alle Camere - non puo' essere ne' violato ne' indirettamente aggirato". "Ora, il decreto-legge iterato o reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni) il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali - lede la previsione costituzionale sotto piu' profili: perche' altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge; perche' toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della necessita' e dell'urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi gia' posti a fondamento del primo decreto; perche' attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell'ordinamento una aspettativa circa la possibilita' di consolidare gli effetti determinanti dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata". Sulla base delle osservazioni suesposte, riservata ogni ulteriore pronuncia, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte cost. per la definizione della sollevata questione di legittimita' costituzionale, sospendendo il giudizio cautelare in corso, nel quale il Collegio con separata ordinanza n. 404 in pari data si e' limitato a sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'impugnato decreto di scioglimento del consiglio comunale di Diano Marina.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550 che recano "Modalita' di funzionamento dei consigli degli enti locali", in relazione all'art. 77 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio cautelare in corso; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata con urgenza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7 novembre 1996. Il presidente estensore: Balba 96C1865