N. 1351 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio - 11 dicembre 1996

                                N. 1351
  Ordinanza  emessa  il  20  gennaio  1996   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale   l'11  dicembre  1996)  dal  pretore  di  Latina  nel
 procedimento civile vertente tra  S.p.a.    Bristol  Myers  Squibb  e
 C.I.B. Unicobas di Latina
 Sindacati  e  liberta'  sindacale  - Diritti sindacali previsti dallo
    statuto dei lavoratori - Esercizio  limitato,  per  effetto  della
    abrogazione referendaria della originaria formulazione della norma
    impugnata,   alle  sole  organizzazioni  sindacali  firmatarie  di
    contratti  collettivi  -  Lesione   della   tutela   dei   diritti
    inviolabili,  per  essere  il  sindacato  indotto  a sottoscrivere
    accordi  anche  non  consoni  agli  interessi  dei rappresentati -
    Disparita' di trattamento tra  organizzazioni  sindacali  in  base
    alla  sottoscrizione  di  contratti  collettivi, indipendentemente
    dalla  maggiore  o  minore  rappresentativita'  delle   stesse   -
    Violazione del principio della liberta' sindacale.
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19).
 (Cost., artt. 3 e 39).
(GU n.3 del 15-1-1997 )
                              IL PRETORE
   A scioglimento della riserva che precede;
   Letti gli atti di causa;
   Richiamate  le  premesse  di  fatto  poste a fondamento del ricorso
 introduttivo e della memoria di costituzione;
   Rileva che la societa' Bristol e' destinataria delle  richieste  di
 C.I.B.  Unicobas  che  chiede  di  usufruire  di diritti previsti dal
 titolo terzo della legge n. 300 del 1970.
   Non risulta che  il  sindacato  CIB  Unicobas  sia  firmatario  del
 contratto  collettivo applicato presso l'unita'  produttiva aziendale
 della ricorrente.
    Orbene, l'art. 19 della legge n. 300/1970 nella nuova formulazione
 susseguente  all'abrograzione  referendaria,  individua  la  maggiore
 rappresentativita'   del   sindacato,  e  quindi  l'attribuzione  dei
 conseguenti diritti di cui al titolo terzo  delle  legge,  nell'unico
 criterio  della  sottoscrizione  del  contratto  collettivo applicato
 nell'unita' produttiva aziendale.
   La nuova disciplina individua  percio'  il  carattere  di  maggiore
 rappresentativita'  di  un sindacato sulla base di un unico elemento:
 la sottoscrizione del contratto collettivo.
   E' evidente che tale  nuova  formulazione  legislativa  si  applica
 anche a quei sindacati, come quello ricorrente, il cui riconoscimento
 pretorile  era  avvenuto  sotto  l'impero  della  vecchia  disciplina
 legislativa.
   Il carattere di maggiore  rappresentativita'  di  un  sindacato  e'
 dinamico e contingente; di qui la necessita' di  continue, periodiche
 verifiche  ogni  qualvolta  se  ne  manifesti  la  necessita'  (anche
 giudiziale).
   Le verifiche vanno fatte sulla base del diritto al momento  vigente
 secondo il generale principio tempus  regit actum.
   Accertata l'applicabilita' al caso di specie dello jus superveniens
 si   dischiude   la   rilevanza  alla  questione  di     legittimita'
 costituzionale della nuova disciplina.
   L'eccezione  di   incostituzionalita'   sollevata   dal   sindacato
 ricorrente appare non manifestamente infondata.
   In  particolare con la vecchia disciplina il sindacato si affermava
 per fatto proprio, per propri  meriti,  attraverso  il  consenso  che
 riusciva ad ottenere presso i lavoratori.
   Con la nuova disciplina l'accesso ai diritti di cui al titolo terzo
 e' legato al potere di accreditamento  dell'imprenditore.
   Da  una parte il sindacato e' onerato della necessita' di stipulare
 accordi per ottenere il requisito che gli consenta  l'accreditamento,
 e  dall'altra  l'iniziativa potrebbe avvantaggiare una rappresentanza
 sindacale  anche  minima  anziche'  altra  con   maggiore   consenso,
 sottoscrivendo accordi con l'una anziche' con l'altra.
   La   questione  di  incostituzionalita'  della  nuova  formulazione
 dell'art.  9, legge n. 300/1970, in relazione agli    artt.  3  e  39
 della Costituzione appare pertanto non manifestamente infondata.
   E'  evidente  la  rilevanza  della  questione  costituzionale nella
 presente controversia, ove l'azienda  continui  ad  interpretare  nel
 senso  letterale  la  disciplina  normativa  in  subiecta  materia si
 troverebbe di fronte al rischio concreto  di  un'azione  ex  art.  28
 legge  n.  300/1970  con  la  possibilita'  di  un  danno grave e una
 possibile.....
   Dalle svolte argomentazioni discende la necessita'  della  verifica
 da parte della Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1 della legge 9  febbraio 1948, n. 1, e 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87,  in  accoglimento    della  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970
 in relazione agli artt. 3 e 39 della Costituzione;
   Ritenuta la questione  non  manifestamente  infondata,  dispone  la
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale perche' decida
 sulla questione stessa;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti ed al presidente del Consiglio dei Ministri e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento.
     Latina, addi' 20 gennaio 1996
                        Il pretore g.d.l.: Diana
 96C1866