N. 1351 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio - 11 dicembre 1996
N. 1351 Ordinanza emessa il 20 gennaio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 dicembre 1996) dal pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Bristol Myers Squibb e C.I.B. Unicobas di Latina Sindacati e liberta' sindacale - Diritti sindacali previsti dallo statuto dei lavoratori - Esercizio limitato, per effetto della abrogazione referendaria della originaria formulazione della norma impugnata, alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi - Lesione della tutela dei diritti inviolabili, per essere il sindacato indotto a sottoscrivere accordi anche non consoni agli interessi dei rappresentati - Disparita' di trattamento tra organizzazioni sindacali in base alla sottoscrizione di contratti collettivi, indipendentemente dalla maggiore o minore rappresentativita' delle stesse - Violazione del principio della liberta' sindacale. (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19). (Cost., artt. 3 e 39).(GU n.3 del 15-1-1997 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede; Letti gli atti di causa; Richiamate le premesse di fatto poste a fondamento del ricorso introduttivo e della memoria di costituzione; Rileva che la societa' Bristol e' destinataria delle richieste di C.I.B. Unicobas che chiede di usufruire di diritti previsti dal titolo terzo della legge n. 300 del 1970. Non risulta che il sindacato CIB Unicobas sia firmatario del contratto collettivo applicato presso l'unita' produttiva aziendale della ricorrente. Orbene, l'art. 19 della legge n. 300/1970 nella nuova formulazione susseguente all'abrograzione referendaria, individua la maggiore rappresentativita' del sindacato, e quindi l'attribuzione dei conseguenti diritti di cui al titolo terzo delle legge, nell'unico criterio della sottoscrizione del contratto collettivo applicato nell'unita' produttiva aziendale. La nuova disciplina individua percio' il carattere di maggiore rappresentativita' di un sindacato sulla base di un unico elemento: la sottoscrizione del contratto collettivo. E' evidente che tale nuova formulazione legislativa si applica anche a quei sindacati, come quello ricorrente, il cui riconoscimento pretorile era avvenuto sotto l'impero della vecchia disciplina legislativa. Il carattere di maggiore rappresentativita' di un sindacato e' dinamico e contingente; di qui la necessita' di continue, periodiche verifiche ogni qualvolta se ne manifesti la necessita' (anche giudiziale). Le verifiche vanno fatte sulla base del diritto al momento vigente secondo il generale principio tempus regit actum. Accertata l'applicabilita' al caso di specie dello jus superveniens si dischiude la rilevanza alla questione di legittimita' costituzionale della nuova disciplina. L'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal sindacato ricorrente appare non manifestamente infondata. In particolare con la vecchia disciplina il sindacato si affermava per fatto proprio, per propri meriti, attraverso il consenso che riusciva ad ottenere presso i lavoratori. Con la nuova disciplina l'accesso ai diritti di cui al titolo terzo e' legato al potere di accreditamento dell'imprenditore. Da una parte il sindacato e' onerato della necessita' di stipulare accordi per ottenere il requisito che gli consenta l'accreditamento, e dall'altra l'iniziativa potrebbe avvantaggiare una rappresentanza sindacale anche minima anziche' altra con maggiore consenso, sottoscrivendo accordi con l'una anziche' con l'altra. La questione di incostituzionalita' della nuova formulazione dell'art. 9, legge n. 300/1970, in relazione agli artt. 3 e 39 della Costituzione appare pertanto non manifestamente infondata. E' evidente la rilevanza della questione costituzionale nella presente controversia, ove l'azienda continui ad interpretare nel senso letterale la disciplina normativa in subiecta materia si troverebbe di fronte al rischio concreto di un'azione ex art. 28 legge n. 300/1970 con la possibilita' di un danno grave e una possibile..... Dalle svolte argomentazioni discende la necessita' della verifica da parte della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in accoglimento della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970 in relazione agli artt. 3 e 39 della Costituzione; Ritenuta la questione non manifestamente infondata, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' decida sulla questione stessa; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento. Latina, addi' 20 gennaio 1996 Il pretore g.d.l.: Diana 96C1866