N. 1352 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 1996
N. 1352 Ordinanza emessa il 25 luglio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dalla s.n.c. AL.CO. Albertini Costruzioni conto il Ministero dei lavori pubblici ed altri Appalto - Appalto per la costruzione di opere pubbliche - Esclusione, per gli appalti di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria, delle offerte con percentuale di ribasso superiore di oltre un quinto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse - Violazione del principio di diritto comunitario del divieto di esclusione automatica delle offerte in base a criterio matematico senza la puntuale verifica in contraddittorio con l'offerente - Incidenza sul principio di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 132/1996. (Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21, comma 1-bis). (Cost., art. 97).(GU n.3 del 15-1-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 25 luglio 1996 visto il ricorso 1316/1996 proposto dalla s.n.c. AL.CO. - Albertini Costruzioni di Albertini Mafalda e rappresentato e difeso da Miniero avv. Roberto con domicilio eletto in Bologna, via Mazzini, 23, presso Miniero avv. Roberto, contro il Ministero dei lavori pubblici e il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna rappresentanto e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Bologna, via Reni n. 4, preso la sua sede e nei confronti di S.r.l. Impresa Mina; per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, in relazione al procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della palazzina Comando nell'edificio demaniale caserma "Cesare Battisti", del bando di gara, nella parte in cui abbia previsto l'esclusione automatica di cui all'ultima parte del comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109/1994; della lettera di invito 3 giugno 1996, nella parte in cui prevede l'esclusione automatica di cui alla detta norma; dei verbali di gara, nella parte in cui, in applicazione della citata disposizione, e' stata decisa l'esclusione automatica della s.n.c. AL.CO.; dei verbali di gara, nella parte in cui, operata l'esclusione automatica della s.n.c. AL.CO., si e' aggiudicato l'appalto alla S.r.l. Impresa Mina, risultata la miglior offerente solo dopo l'esclusione automatica della piu' vantaggiosa offerta della s.n.c. AL.CO.; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna; Udito il relatore cons. Grazia Brini e udito altresi' per la parte ricorrente l'avv. R. Miniero; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o La ricorrente soc. AL.CO. s.n.c. partecipava ad una licitazione privata indetta dal Provveditorato delle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna per l'appalto dei lavori di ristrutturazione della palazzina Comando nell'edificio demaniale "Cesare Battisti" sede della scuola allievi agenti della Polizia di Piacenza (importo previsto L. 782.986.360), e presentava un'offerta per L. 590.283.359. L'offerta, siccome inferiore alla soglia di esclusione (determinata in L. 751.276.439, secondo il meccanismo previsto dall'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994) veniva automaticamente esclusa. Nei confronti di detta esclusione, impugnata unitamente al bando ed alla lettera di invito, la AL.CO. s.n.c. con ricorso notificato il 3 luglio 1996 deduceva i seguenti motivi di illegittimita': 1. - Violazione del principio di cui al disposto dell'art. 30.4 della direttiva CEE del 14 giugno 1993. 2. - Violazione delle disposizioni del trattato CEE, specie art. 100 e segg. e 189. In base al diritto comunitario l'offerta sospettata di anomalia puo' essere esclusa solo dopo un'attenta analisi ed alla stregua delle giustificazioni fornite. Il principio di diritto comunitario ha valenza generale e prevale, anche per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, sulla disposizione di diritto interno che ha temporaneamente introdotto l'esclusione automatica. 3. - Illegittimita' costituzionale. Ove si ritenesse insuperabile, alla luce delle disposizioni comunitarie, il dettato del comma 1-bis per la parte che si riferisce agli appalti di importo inferiore alla soglia, se ne eccepisce la illegittimita' costituzionale: il consentire nell'ordinamento italiano che in una gara per l'affidamento di opere pubbliche la garanzia della verifica in contraddittorio sia riservata solo ad alcune imprese e negata ad altre solo per una lira di differenza nel valore di stima delle opere appare assurdo e contrastante con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il consentire quanto precede varrebbe a riservare una reale concorrenza negli appalti sopra soglia e a negarla in quelli sotto soglia, legittimando per questi volute distorsioni pregiudizievoli per l'Amministrazione e per le imprese che intendono operare in un regime realmente concorrenziale. 4. - Eccesso di potere per erroneita', illogicita' e carenza di istruttoria. Molte imprese che ne hanno la possibilita', anche con accordi di cartello, sono indotte ad offrire non il prezzo piu' basso, ma il prezzo piu' alto compatibile con quello a base d'asta. Con tale "operazione" la media che dovra' poi essere calcolata per determinare la soglia dell'anomalia si spostera' necessariamente verso l'alto, favorendo chi, a conoscenza o meno della "manovra", avra' offerto un prezzo di poco inferiore a quello a base d'asta; per converso, altre imprese "ignare" avendo offerto un "vero" ribasso, resteranno automaticamente escluse per una soglia di anomalia determinata da altre offerte anomale. 5. - Inapplicabilita' dell'esclusione automatica per violazione dell'art. 21, conma 1, della legge n. 109/1994. L'applicazione del sistema dell'anomalia automatica comporta che il criterio di aggiudicazione non sia piu' quello del prezzo piu' basso (il solo legittimo), ma quello della media corretta (non legittimamente adottabile). Delle parti resistenti, ritualmente intimate, si costituiva il solo Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, che chiedeva declaratoria di inammissibilita', irricevibilita' e rigetto nel merito del ricorso e si opponeva all'accoglimento dell'istanza cautelare per mancanza di danno grave e irreparabile. Nella Camera di consiglio del 25 luglio 1996, con separata ordinanza, la sezione ha accolto temporaneamente l'istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, con espressa riserva di riesame all'esito della definizione della questione di costituzionalita' (oggetto della presente ordinanza di deferimento alla Corte Costituzionale), ed ha sospeso la fase cautelare in corso. D i r i t t o L'esclusione della ditta ricorrente e' avvenuta, in via automatica, per effetto dell'applicazione della norma transitoria che chiude il comma 1-bis dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 aggiunto dall'art. 7 della legge 2 giugno 1995 n. 216 ("Fino al 1 gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse"). Essa, che impugna anche il bando e la lettera di invito (in cui tale esclusione automatica risulta espressamente prevista) lamenta in primo luogo la mancata disapplicazione della norma, siccome contrastante con il principio del diritto comunitario del divieto di esclusione automatica delle offerte sulla base di un criterio matematico e senza verifica in contradittorio con l'offerente, e, comunque, deduce la illegittimita' costituzionale di tale norma con riguardo agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Siffatta questione appare rilevante (da un lato, trattandosi di appalto per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, la disapplicazione diretta per incompatibilita' non appare ammissibile: dall'altro, solo attraverso l'eliminazione della norma la ricorrente avrebbe la possibilita' di soddisfare il proprio interesse - strumentale - ad ottenere una verifica istruttoria in contraddittorio dei prezzi offerti), e non manifestamente infondata. Come ha recentemente precisato la Corte costituzionale, pur in materia di appalti di servizi assoggettati alla disciplina comunitaria, "il principio enunciato dalla disciplina comunitaria risponde ad un indirizzo generale in materia di appalti e consiste nel divieto di esclusione automatica delle offerte, sulla base di un criterio matematico, senza che si proceda alla puntuale verifica in contraddittorio con l'offerente" (n. 132/1996). L'obbligo generalizzato posto dal legislatore in via transitoria nel senso sopra visto appare in effetti suscettibile di provocare gli effetti distorsivi evidenziati nel ricorso, essendo preclusa all'Amministrazione non solo qualsiasi verifica che possa indurla a superare, nel suo stesso interesse, il sospetto dell'anomalia, ma anche la possibilita' di interferire in un meccanismo i cui valori sono determinati dalle stesse imprese. Non e' (a priori) da escludere che queste possano anche prendere accordi al proposito, menomando ingiustamente la posizione di altre imprese che non abbiano partecipato a tali intese ma che abbiano formulato un'offerta comunque inferiore. In particolare, poi, la norma di cui trattasi inibisce all'Amministrazione, in modo assoluto e irreversibile, di poter fruire di un prezzo piu' vantaggioso, e dunque di realizzare i propri obiettivi con il minor sacrificio economico, in antinomia con l'obbligo di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle prospettate questioni, deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalita' dell'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 in relazione all'art. 97 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Bologna, il 25 luglio 1996. Il presidente: Laurita Il consigliere estensore: Brini 96C1867