N. 404 ORDINANZA 11 - 20 dicembre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Espropriazione  per  pubblica  utilita'  -  Indennizzo  - Criteri per
 l'espropriazione  di  aree  fabbricabili  -  Riferimento  al   valore
 dell'immobile in una libera contrattazione di compravendita - Analoga
 questione   gia'   decisa   con   sentenza  n.  80/1996  dichiarativa
 dell'illegittimita' costituzionale della norma oggetto di  censura  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, comma 1).
 
 (Cost., artt. 3, 5 e 42; d.P.R. 31 agosto 1982, n. 670, artt. 4 e 8).
 
(GU n.52 del 28-12-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof. Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo VARI,  dott. Cesare RUPERTO,  dott. Riccardo  CHIEPPA,  prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY,  prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
  avv.  Fernanda  CONTRI,    prof.  Guido  NEPPI MODONA,   prof. Piero
 Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  8,  comma  1,
 della  legge  della  provincia  di  Bolzano  15  aprile  1991,  n. 10
 (Espropriazioni per causa di pubblica utilita' per tutte  le  materie
 di  competenza  provinciale),  promosso  con  ordinanza  emessa il 21
 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile
 vertente tra Vieider Alois e comune di Cornedo iscritta al n. 77  del
 registro  ordinanze  1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 7, prima serie speciale dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio del 13  novembre  1996  il  giudice
 relatore Renato Granata;
   Ritenuto  che  con  ordinanza  del  21 novembre 1995 - emessa in un
 giudizio di opposizione alla stima dell'indennizzo  espropriativo  di
 un  suolo edificatorio, effettuata in applicazione dell'art. 8, comma
 1, della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n.    10  -
 l'adita Corte di appello di Trento ha sollevato questione incidentale
 di  legittimita'  costituzionale  della norma suddetta, per contrasto
 con gli artt. 3, 5, 42 della Costituzione e 4 e 8 dello  statuto  del
 Trentino-Alto  Adige, in relazione all'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio
 1992, n.333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359;
     che secondo il  giudice  a  quo  il  criterio  indennitario,  per
 l'espropriazione  di  aree fabbricabili, stabilito dalla disposizione
 provinciale denunciata  facendo  riferimento  al  giusto  prezzo  che
 avrebbe   avuto   l'immobile   in   una   libera   contrattazione  di
 compravendita ridotto del 25%, sarebbe incompatibile con la ben  piu'
 restrittiva  disciplina statuale, basata sul criterio della semisomma
 del valore venale e di quello dominicale ex art. 24 del d.P.R. n. 917
 del 1986, con ulteriore riduzione del  40%,  introdotto,  dal  citato
 art.  5-bis  del decreto-legge n. 333 del 1992; disciplina questa che
 costituisce normativa  di  grande  riforma  economico-sociale  e  che
 quindi  e'  di  obbligatoria  osservanza  anche  per  le regioni e le
 provincie autonome titolari  in  materia  di  competenza  legislativa
 primaria;
   Considerato  che  analoga  questione e' stata gia' decisa da questa
 Corte con sentenza n. 80 del 1996,  dichiarativa  dell'illegittimita'
 costituzionale  della  disposizione  censurata,  nella  parte  in cui
 determina l'indennita' di espropriazione con criterio non adeguato  a
 quello  stabilito  dall'art.  5-bis  del d.-l. 11 luglio 1992, n.333,
 inserito dalla legge statale 8 agosto 1992, n.359;
     che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile  atteso
 che  la citata disposizione, nel contenuto precettivo censurato dalla
 Corte  rimettente,  e'  gia'  stata   dichiarata   costituzionalmente
 illegittima;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, della  legge  della
 provincia  di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa
 di pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione e 4
 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1982, n.670 (Approvazione  del  testo  unico
 delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il
 Trentino-Alto  Adige),  dalla  Corte  di  appello   di   Trento   con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.
                  Il Presidente: Granata
                  Il Redattore: Granata
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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