N. 405 ORDINANZA 11 - 20 dicembre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sequestro  e  misure  cautelari  -  Non consentita individuazione con
 certezza del  giudice  competente  a  conoscere  delle  richieste  in
 materia durante la pendenza del giudizio di Cassazione - Possibilita'
 di  una sua individuazione attraverso i vari strumenti interpretativi
 e secondo il sistema di norme  vigenti  -  Spettanza  al  giudice  di
 merito   -   Prospettazione   di  un  dubbio  interpretativo  la  cui
 risoluzione  e'  da  rimettere  al  giudice   a   quo   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.C., artt. 383, 669-ter, quater  e quinquies).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 25).
(GU n.52 del 28-12-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici:  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo VARI,  dott. Cesare RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA,   prof.
 Gustavo  ZAGREBELSKY,   prof. Valerio ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,
 avv. Fernanda CONTRI,  prof. Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 383, 669-ter,
 669-quater, 669-quinquies del codice di procedura civile promosso con
 ordinanza emessa il  16  gennaio  1996  dal  giudice  istruttore  del
 tribunale  di  Pesaro  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Soc.
 Bellatrix s.a.s. e Strapazzini Resine s.r.l., iscritta al n. 254  del
 registro  ordinanze  1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento cautelare finalizzato ad
 ottenere un sequestro conservativo, l'adito Tribunale  di  Pesaro  ha
 sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, degli artt.  383,  669-ter,
 quater e quinquies del codice di procedura civile;
     che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  tale  complesso di norme
 contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per  un'ingiustificata
 disparita'   di   trattamento   tra   coloro  che  hanno  chiesto  un
 provvedimento cautelare prima dell'entrata in vigore della riforma di
 cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, e  coloro  i  quali  l'hanno
 chiesto  successivamente, nonche' tra chi richiede tale provvedimento
 in pendenza del giudizio di cassazione e chi  lo  richiede  in  altri
 gradi del giudizio;
     che, sempre ad avviso del rimettente, sarebbero lesi anche l'art.
 24   della   Costituzione,   in   quanto   le   norme  impugnate  non
 permetterebbero di individuare con esattezza il giudice cui rivolgere
 la richiesta di  provvedimento  cautelare  durante  la  pendenza  del
 giudizio  di  cassazione,  nonche'  l'art.  25 della Costituzione, in
 quanto,  non  potendosi  ritenere  la  Corte  di  cassazione  giudice
 strutturalmente  idoneo alla concessione dei provvedimenti cautelari,
 il sistema non consentirebbe di conoscere ex ante con sicurezza quale
 sia il giudice competente in tale caso;
     che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che la questione
 sollevata sia dichiarata infondata;
   Considerato che il giudice a quo lamenta, in sostanza, l'incoerenza
 delle norme impugnate nella  parte  in  cui  non  consentirebbero  di
 individuare  con  certezza  il  giudice  competente a conoscere delle
 richieste di misure cautelari durante la  pendenza  del  giudizio  di
 cassazione;
     che,  diversamente  da  quanto  argomentato  dal  rimettente,  il
 sistema di norme impugnato in questa sede consente, mediante  i  vari
 strumenti  interpretativi, di individuare il giudice competente anche
 nel caso in esame;
     che tale compito di individuazione spetta al giudice del merito;
     che,  pertanto,  la  questione  posta  all'esame  della  Corte si
 risolve nella prospettazione di  un  dubbio  interpretativo,  la  cui
 risoluzione e' rimessa al giudice a quo, non potendo tale dubbio dare
 luogo ad un giudizio di legittimita' costituzionale;
     che,   infatti,   come  piu'  volte  affermato  da  questa  Corte
 (ordinanza n. 427 del 1994), il sindacato di costituzionalita' non e'
 preordinato a  valutare  l'incertezza  in  ordine  all'applicabilita'
 delle norme, bensi' ad eliminare la norma eventualmente viziata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  383,  669-ter,  quater  e
 quinquies  del  codice  di procedura civile sollevata, in riferimento
 agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Pesaro con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C1874