N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 1996

                                 N. 51
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 18 dicembre 1996 (della provincia autonoma di Trento)
 Agricoltura  -  Interventi  programmati  per  il  1996 - Programmi di
    rilevanza interregionale  -  Prevista  approvazione  di  essi,  in
    seguito  a  proposte  del  Ministero  delle  risorse agricole o di
    almeno tre regioni o province autonome di Trento e di Bolzano,  da
    parte   del   comitato   permanente  istituito  nell'ambito  della
    Conferenza Stato-regioni - Conseguente possibilita' che le  azioni
    da  individuarsi,  nell'ambito  di tali programmi, qualora questi,
    come la normativa de qua consente, siano stati proposti  solo  dal
    Ministero e approvati dal comitato permanente, solo a maggioranza,
    vengano effettuate nei territori delle province autonome, senza il
    consenso  delle  stesse  -  Obbligo delle province autonome, anche
    nelle suddette ipotesi,  di  finanziare  la  spesa  relativa  agli
    interventi  ricadenti nei propri territori - Violazione dei limiti
    stabiliti dall'art. 4 delle  norme  di  attuazione  dello  statuto
    speciale  per  il  Trentino-Alto Adige emanate con d.lgs. 16 marzo
    1992, n. 266, riguardo  alle  funzioni  amministrative  che  nelle
    materie   (quale   e'   certamente   quella  dell'agricoltura)  di
    competenza della regione o delle province autonome possono  essere
    attribuite dalla legge agli organi statali - Violazione, altresi',
    dell'autonomia finanziaria delle province autonome.
 (D.-L. 20 settembre 1996, n. 489, art. 2, commi 1 e 4; convertito con
    modificazioni nella legge 5 novembre 1996, n. 578).
 (Statuto  regione autonoma Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, e 16,
    primo comma).
(GU n.2 del 8-1-1997 )
   Ricorso per  la  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 presidente   della   Giunta   provinciale   pro-tempore  dott.  Carlo
 Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale  n.
 15438 del 29 novembre 1996 (all. 1), rappresentata e difesa - come da
 procura  speciale  del  2  dicembre  1996  (rep. n. 62654) rogata dal
 notaio dott.  Pierluigi  Mott  del  Collegio  notarile  di  Trento  e
 Rovereto  (all.  2)  - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e
 Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma  presso  lo  studio
 dell'avv.  Manzi,  via  Confalonieri  5,    contro  il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  per  la  dichiarazione  di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  2,  commi  1 e 4, del d.-l.   20 settembre
 1996, n. 489, come convertito con legge  5  novembre  1996,  n.  578,
 Interventi  programmati  in  agricoltura  per l'anno 1996, pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1996, per  violazione
 dell'art.  8, n. 21) dello statuto; dell'art. 16 dello statuto; delle
 norme di attuazione, e in particolare dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo
 1992, n. 266;  dell'autonomia  finanziaria  provinciale  sancita  dal
 Titolo  VI dello statuto e dai principi costituzionali; per i profili
 e nei modi di seguito illustrati.
                               F a t t o
   La ricorrente provincia  e'  titolare  della  potesta'  legislativa
 primaria  in materia di agricoltura e foreste, ai sensi dell'art.  8,
 n. 21) dello statuto speciale di autonomia, ed e'  altresi'  titolare
 delle  corrispondenti  potesta' amministrative previste dall'art. 16,
 comma  1,  dello  statuto  stesso.  Tali  competenze  legislative  ed
 amministrative sono d'altronde pacificamente riconosciute, e da molti
 anni ormai esercitate dalla provincia autonoma di Trento.
   Giova  anche ricordare che la titolarita' esclusiva della provincia
 nell'esercizio delle funzioni amministrative, nelle materia  ad  essa
 affidate,  ha trovato particolare garanzia nell'art. 4 del d.lgs.  16
 marzo 1992, n. 266, il quale dispone che "nelle materie di competenza
 propria della regione o delle province autonome  la  legge  non  puo'
 attribuire agli organi statali funzioni amministrative ... diverse da
 quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative
 norme di attuazione" (comma 1), e che ancora nelle stesse materie "le
 amministrazioni   statali,  comprese  quelle  autonome,  e  gli  enti
 dipendenti dallo Stato non  possono  disporre  spese  ne'  concedere,
 direttamente   o   indirettamente,  finanziamenti  o  contributi  per
 attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale".
   Tale  e'  il  quadro  normativo  entro  il  quale va considerato il
 sopraggiungere della legge qui impugnata, di conversione del d.-l. 20
 settembre 1996, n. 489, del quale vanno ora sinteticamente esposti  i
 contenuti lesivi.
   Il  decreto-legge  in  questione,  dopo aver all'art. 1 disposto il
 finanziamento  delle  attivita'  regionali  e  delle  attivita'   del
 Ministero  secondo il criterio stabilito dalla legge 4 dicembre 1993,
 n. 491, all'art. 2 dispone (comma 1) che "i  programmi  di  rilevanza
 interregionale  possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre
 regioni e province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano",  che  tali
 programmi  "individuano  le  azioni  attuate  rispettivamente,  dalle
 regioni e dalle province autonome e dal Ministero", e che essi  "sono
 approvati dal Comitato permamente".
   Inoltre, tale decreto dispone anche che "qualora i programmi di cui
 al  presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a
 statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le
 stesse finanziano la spesa relativa  agli  interventi  ricadenti  nei
 propri territori".
   Senonche',   tali  disposti,  palesemente  lesivi  della  autonomia
 legislativa, amministrativa e finanziaria della ricorrente  provincia
 autonoma  di  Trento,  appaiono costituzionalmente illegittimi per le
 seguenti ragioni di
                             D i r i t t o
   1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, in  quanto
 dispone  che  i programmi di rilevanza interregionale interessanti la
 provincia autonoma di Trento possano essere proposti dal Ministero  e
 approvati dal Comitato permanente.
   Come  esposto  in  narrativa,  l'art.  2, comma 1 del decreto-legge
 (come convertito con l'impugnata legge) dispone che "i  programmi  di
 rilevanza  interregionale  possono essere proposti dal Ministero o da
 almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano", e che
 essi "sono approvati dal Comitato permamente".
   Ora, la  ricorrente  provincia  non  intende  certo  contestare  la
 possibilita'  e  la  potenziale  utilita' della collaborazione tra le
 regioni e le province autonome per la realizzazione di  programmi  di
 comune  interesse,  e  non  intende  neppure pregiudizialmente negare
 l'ipotesi che  tali  programmi  possano  essere  concepiti,  su  base
 consensuale,   anche   con   la  collaborazione  del  Ministero,  ove
 richiesta.
   Non puo'  non  balzare  tuttavia  all'occhio  l'incongruita'  della
 circostanza  che  -  stando  alla  lettera  della  disposizione  -  i
 programmi interregionali previsti dalla  disposizione  ora  riportata
 possono  essere  proposti  e  persino  approvati  a  prescindere  dal
 consenso specifico della regione o provincia autonoma interessata. Ma
 questa possibilita' e' innegabilmente insita nel testo  della  legge,
 dato  che il Ministero appare addirittura come il primo dei possibili
 "proponenti" dei programmi,  e  dato  che,  una  volta  proposti  (in
 ipotesi,  dal  Ministero),  i  programmi  sono approvati dal Comitato
 permamente.
   Infatti, a termini dell'art. 2, comma 6,  della  legge  4  dicembre
 1993,  n.  491, tale Comitato permamente, istituito nell'ambito della
 Conferenza permanente Stato-Regioni, e' presieduto dal Ministro ed e'
 composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome o  da
 loro  delegati.  In  esso dunque e' certo presente un esponente della
 Provincia autonoma di Trento, ma non si puo' affatto dire che il  suo
 voto  sia  determinante, se all'approvazione dei piani interregionali
 il Comitato provveda, come sembra, mediante un voto a maggioranza.
   Naturalmente,    se    il    piano    interregionale     sottoposto
 all'approvazione  del Comitato potesse essere proposto soltanto dalle
 regioni o province autonome interessate,  il  problema  evidentemente
 non   si   porrebbe,  essendo  il  loro  consenso  condizione  stessa
 dell'inizio della procedura; come ugualmente non  si  porrebbe  alcun
 problema   se   il   programma,  da  chiunque  proposto,  richiedesse
 necessariamente  il  consenso  della  regione  o  provincia  autonoma
 interessata per l'approvazione.
   Se  invece si congiunge la possibilita' della proposta ministeriale
 con l'approvazione a maggioranza da parte del  Comitato,  ne  risulta
 inevitabile  la  possibilita'  che  il programma interregionale venga
 approvato senza  il  consenso  della  regione  o  provincia  autonoma
 direttamente  interessata.  Ma  questa, che appare a prima vista come
 una  stranezza,  dal  punto  di  vista  del  diritto   costituzionale
 regionale  non  puo'  che  apparire  piuttosto  come  una illegittima
 invasione delle valutazioni e delle decisioni riservate all'autonomia
 regionale e provinciale.
   Non  si  vede  infatti  quale  logica  o  criterio   potrebbe   mai
 giustificare  che  un  programma  destinato  a  realizzarsi  entro la
 provincia, e prevedente azioni che interessano gli agricoltori  della
 provincia   stessa,  venga  approvato  senza  il  consenso  di  essa,
 legittima ed esclusiva titolare di tale funzione decisionale.
   Ne risulta violata, ad un tempo: la potesta'  legislativa  primaria
 in  materia  di  agricoltura  e foreste, prevista dell'art. 8, n. 21)
 dello statuto speciale di autonomia, in quanto modalita' e regole  di
 una azione amministrativa interna alla provincia vengono decise al di
 fuori  della  legislazione  provinciale;  la  corrispondente potesta'
 amministrativa prevista  e  dall'art.  16,  comma  1,  dello  statuto
 stesso,  in quanto specifiche azioni amministrative vengono decise da
 un  soggetto  diverso  dal  titolare  esclusivo  della  funzione;  le
 particolari  garanzie  disposte dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992,
 n. 266 (secondo il quale, come detto, da un lato  "nelle  materie  di
 competenza  propria  della regione o delle province autonome la legge
 non puo' attribuire agli organi statali funzioni  amministrative  ...
 diverse  da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e
 le relative  norme  di  attuazione"  dall'altro  "le  amministrazioni
 statali,  comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato
 non  possono   disporre   spese   ne'   concedere,   direttamente   o
 indirettamente,  finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito
 del territorio regionale o provinciale"). E' evidente infatti che  in
 tale  ultima  disposizione  e' pienamente riconosciuta l'esclusivita'
 della titolarita' provinciale del potere di  decisione  delle  azioni
 amministrative,   e   che   tale  esclusivita'  -  che  pure  tollera
 limitazioni ed  anche  indirizzi  statali,  da  esprimersi  nei  modi
 statutariamente  previsti  -  comporta  pero'  che entro quei limiti,
 cosi' come recepiti  dalla  provincia,  sia  la  provincia  stessa  a
 decidere ed attuare i propri programmi di azione amministrativa.
   Palese  risulta  percio'  ad  avviso  della ricorrente provincia la
 lesivita' e l'illegittimita' delle disposizioni impugnate.
   2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, in  quanto
 dispone  che i programmi di rilevanza  interregionale interessanti la
 provincia autonoma di Trento possano individuare azioni attuate nella
 provincia  stessa dal Ministero.
   Le  stesse  ragioni ora esposte non possono non valere a dimostrare
 con evidenza - ed a maggiore ragione - anche  l'illegittimita'  della
 disposizione  (sempre  dell'art. 2, comma 1), secondo cui i programmi
 interregionali,  proposti  ed   approvati   come   si   e'   esposto,
 "individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle
 province autonome e dal Ministero".
   Infatti,  per  quanto  riguarda  le azioni attuate "dalle regioni e
 dalle  province  autonome"  (e  dunque,  nel  caso,  dalla  provincia
 autonoma  di  Trento), sarebbe palesemente illegittima la pretesa che
 la Provincia stessa abbia a compierle, in  termini  attuativi,  senza
 previamente  avervi consentito ed averle, in definitiva, decise: e di
 cio' in sostanza si e' detto sopra.
   Per quanto poi riguarda le azioni che  in  ipotesi  debbano  essere
 attuate  dal  Ministero,  sembra  anche  troppo  evidente che la loro
 previsione, gia' illegittima in via di principio in  quanto  consente
 una  attivita'  amministrativa  ministeriale in sede locale, cozza in
 ogni caso contro il preciso disposto dell'art. 4 del d.lgs. 16  marzo
 1992,  n.  266,  il quale, come detto, da un lato vieta di attribuire
 "agli organi statali funzioni amministrative ...  diverse  da  quelle
 spettanti  allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme
 di attuazione", dall'altro  vieta  alle  amministrazioni  statali  di
 "disporre   spese   ne'  concedere,  direttamente  o  indirettamente,
 finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito  del  territorio
 regionale o provinciale".
   Di qui la specifica illegittimita' anche di tale disposizione.
   3.  - Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, in quanto
 dispone il finanziamento da parte provinciale del finanziamento degli
 interventi  dei  programmi  interregionali    riguardanti  azioni  da
 realizzare  nel proprio territorio, in quanto si tratti di interventi
 decisi ed attuati da soggetti diversi dalla provincia stessa.
   Come ricordato in narrativa, l'art. 2, comma 4,  del  decreto-legge
 n.  489  del 1996 dispone che "qualora i programmi di cui al presente
 articolo riguardino azioni da  realizzare  nelle  regioni  a  statuto
 speciale  o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse
 finanziano la spesa relativa agli  interventi  ricadenti  nei  propri
 territori".
   Ad    avviso    della    ricorrente    provincia   l'illegittimita'
 costituzionale  della  disposizione,  per  violazione  della  propria
 autonomia  finanziaria,  e' evidente e palese in quanto l'obbligo del
 finanziamento provinciale si riferisca  a  programmi  o  comunque  ad
 azioni  decise  senza  il proprio consenso, o comunque non realizzate
 nell'ambito di una propria decisione e responsabilita'.
   In tale caso, infatti, la provincia verrebbe  paradossalmente  -  e
 del tutto illegittimamente - chiamata a "pagare il conto" di cio' che
 altri hanno proposto, deciso e realizzato|
    In  altre  parole,  all'illegittimita'  gia'  lamentata  di azioni
 amministrative in sede locale proposte, decise ed attuate da soggetti
 diversi dalla  provincia,  titolare  costituzionale  della  funzione,
 verrebbe   qui   ad   aggiungersi   e   sommarsi,   quale   ulteriore
 illegittimita',  la  circostanza  che  la  provincia   dovrebbe   poi
 finanziare sul proprio bilancio tali decisioni ed azioni altrui.
   Tutto  cio'  premesso,  la ricorrente provincia autonoma di Trento,
 come sopra rappresentata e difesa chiede    voglia  l'eccellentissima
 Corte   costituzionale   dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  2, commi 1 e 4, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 489,  come
 convertito  con  legge  5 novembre 1996, n. 578, per violazione della
 Costituzione e dello statuto di autonomia, secondo quanto indicato in
 premessa ed illustrato nel ricorso.
     Padova-Roma, 9 dicembre 1996
           Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi
 96C1877