N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 1996
N. 51 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 1996 (della provincia autonoma di Trento) Agricoltura - Interventi programmati per il 1996 - Programmi di rilevanza interregionale - Prevista approvazione di essi, in seguito a proposte del Ministero delle risorse agricole o di almeno tre regioni o province autonome di Trento e di Bolzano, da parte del comitato permanente istituito nell'ambito della Conferenza Stato-regioni - Conseguente possibilita' che le azioni da individuarsi, nell'ambito di tali programmi, qualora questi, come la normativa de qua consente, siano stati proposti solo dal Ministero e approvati dal comitato permanente, solo a maggioranza, vengano effettuate nei territori delle province autonome, senza il consenso delle stesse - Obbligo delle province autonome, anche nelle suddette ipotesi, di finanziare la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori - Violazione dei limiti stabiliti dall'art. 4 delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, riguardo alle funzioni amministrative che nelle materie (quale e' certamente quella dell'agricoltura) di competenza della regione o delle province autonome possono essere attribuite dalla legge agli organi statali - Violazione, altresi', dell'autonomia finanziaria delle province autonome. (D.-L. 20 settembre 1996, n. 489, art. 2, commi 1 e 4; convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1996, n. 578). (Statuto regione autonoma Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, e 16, primo comma).(GU n.2 del 8-1-1997 )
Ricorso per la provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale pro-tempore dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 15438 del 29 novembre 1996 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 2 dicembre 1996 (rep. n. 62654) rogata dal notaio dott. Pierluigi Mott del Collegio notarile di Trento e Rovereto (all. 2) - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 489, come convertito con legge 5 novembre 1996, n. 578, Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1996, per violazione dell'art. 8, n. 21) dello statuto; dell'art. 16 dello statuto; delle norme di attuazione, e in particolare dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dell'autonomia finanziaria provinciale sancita dal Titolo VI dello statuto e dai principi costituzionali; per i profili e nei modi di seguito illustrati. F a t t o La ricorrente provincia e' titolare della potesta' legislativa primaria in materia di agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 8, n. 21) dello statuto speciale di autonomia, ed e' altresi' titolare delle corrispondenti potesta' amministrative previste dall'art. 16, comma 1, dello statuto stesso. Tali competenze legislative ed amministrative sono d'altronde pacificamente riconosciute, e da molti anni ormai esercitate dalla provincia autonoma di Trento. Giova anche ricordare che la titolarita' esclusiva della provincia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nelle materia ad essa affidate, ha trovato particolare garanzia nell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, il quale dispone che "nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative ... diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione" (comma 1), e che ancora nelle stesse materie "le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale". Tale e' il quadro normativo entro il quale va considerato il sopraggiungere della legge qui impugnata, di conversione del d.-l. 20 settembre 1996, n. 489, del quale vanno ora sinteticamente esposti i contenuti lesivi. Il decreto-legge in questione, dopo aver all'art. 1 disposto il finanziamento delle attivita' regionali e delle attivita' del Ministero secondo il criterio stabilito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, all'art. 2 dispone (comma 1) che "i programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano", che tali programmi "individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero", e che essi "sono approvati dal Comitato permamente". Inoltre, tale decreto dispone anche che "qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori". Senonche', tali disposti, palesemente lesivi della autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della ricorrente provincia autonoma di Trento, appaiono costituzionalmente illegittimi per le seguenti ragioni di D i r i t t o 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, in quanto dispone che i programmi di rilevanza interregionale interessanti la provincia autonoma di Trento possano essere proposti dal Ministero e approvati dal Comitato permanente. Come esposto in narrativa, l'art. 2, comma 1 del decreto-legge (come convertito con l'impugnata legge) dispone che "i programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano", e che essi "sono approvati dal Comitato permamente". Ora, la ricorrente provincia non intende certo contestare la possibilita' e la potenziale utilita' della collaborazione tra le regioni e le province autonome per la realizzazione di programmi di comune interesse, e non intende neppure pregiudizialmente negare l'ipotesi che tali programmi possano essere concepiti, su base consensuale, anche con la collaborazione del Ministero, ove richiesta. Non puo' non balzare tuttavia all'occhio l'incongruita' della circostanza che - stando alla lettera della disposizione - i programmi interregionali previsti dalla disposizione ora riportata possono essere proposti e persino approvati a prescindere dal consenso specifico della regione o provincia autonoma interessata. Ma questa possibilita' e' innegabilmente insita nel testo della legge, dato che il Ministero appare addirittura come il primo dei possibili "proponenti" dei programmi, e dato che, una volta proposti (in ipotesi, dal Ministero), i programmi sono approvati dal Comitato permamente. Infatti, a termini dell'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, tale Comitato permamente, istituito nell'ambito della Conferenza permanente Stato-Regioni, e' presieduto dal Ministro ed e' composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. In esso dunque e' certo presente un esponente della Provincia autonoma di Trento, ma non si puo' affatto dire che il suo voto sia determinante, se all'approvazione dei piani interregionali il Comitato provveda, come sembra, mediante un voto a maggioranza. Naturalmente, se il piano interregionale sottoposto all'approvazione del Comitato potesse essere proposto soltanto dalle regioni o province autonome interessate, il problema evidentemente non si porrebbe, essendo il loro consenso condizione stessa dell'inizio della procedura; come ugualmente non si porrebbe alcun problema se il programma, da chiunque proposto, richiedesse necessariamente il consenso della regione o provincia autonoma interessata per l'approvazione. Se invece si congiunge la possibilita' della proposta ministeriale con l'approvazione a maggioranza da parte del Comitato, ne risulta inevitabile la possibilita' che il programma interregionale venga approvato senza il consenso della regione o provincia autonoma direttamente interessata. Ma questa, che appare a prima vista come una stranezza, dal punto di vista del diritto costituzionale regionale non puo' che apparire piuttosto come una illegittima invasione delle valutazioni e delle decisioni riservate all'autonomia regionale e provinciale. Non si vede infatti quale logica o criterio potrebbe mai giustificare che un programma destinato a realizzarsi entro la provincia, e prevedente azioni che interessano gli agricoltori della provincia stessa, venga approvato senza il consenso di essa, legittima ed esclusiva titolare di tale funzione decisionale. Ne risulta violata, ad un tempo: la potesta' legislativa primaria in materia di agricoltura e foreste, prevista dell'art. 8, n. 21) dello statuto speciale di autonomia, in quanto modalita' e regole di una azione amministrativa interna alla provincia vengono decise al di fuori della legislazione provinciale; la corrispondente potesta' amministrativa prevista e dall'art. 16, comma 1, dello statuto stesso, in quanto specifiche azioni amministrative vengono decise da un soggetto diverso dal titolare esclusivo della funzione; le particolari garanzie disposte dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (secondo il quale, come detto, da un lato "nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative ... diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione" dall'altro "le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale"). E' evidente infatti che in tale ultima disposizione e' pienamente riconosciuta l'esclusivita' della titolarita' provinciale del potere di decisione delle azioni amministrative, e che tale esclusivita' - che pure tollera limitazioni ed anche indirizzi statali, da esprimersi nei modi statutariamente previsti - comporta pero' che entro quei limiti, cosi' come recepiti dalla provincia, sia la provincia stessa a decidere ed attuare i propri programmi di azione amministrativa. Palese risulta percio' ad avviso della ricorrente provincia la lesivita' e l'illegittimita' delle disposizioni impugnate. 2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, in quanto dispone che i programmi di rilevanza interregionale interessanti la provincia autonoma di Trento possano individuare azioni attuate nella provincia stessa dal Ministero. Le stesse ragioni ora esposte non possono non valere a dimostrare con evidenza - ed a maggiore ragione - anche l'illegittimita' della disposizione (sempre dell'art. 2, comma 1), secondo cui i programmi interregionali, proposti ed approvati come si e' esposto, "individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero". Infatti, per quanto riguarda le azioni attuate "dalle regioni e dalle province autonome" (e dunque, nel caso, dalla provincia autonoma di Trento), sarebbe palesemente illegittima la pretesa che la Provincia stessa abbia a compierle, in termini attuativi, senza previamente avervi consentito ed averle, in definitiva, decise: e di cio' in sostanza si e' detto sopra. Per quanto poi riguarda le azioni che in ipotesi debbano essere attuate dal Ministero, sembra anche troppo evidente che la loro previsione, gia' illegittima in via di principio in quanto consente una attivita' amministrativa ministeriale in sede locale, cozza in ogni caso contro il preciso disposto dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, il quale, come detto, da un lato vieta di attribuire "agli organi statali funzioni amministrative ... diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione", dall'altro vieta alle amministrazioni statali di "disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale". Di qui la specifica illegittimita' anche di tale disposizione. 3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, in quanto dispone il finanziamento da parte provinciale del finanziamento degli interventi dei programmi interregionali riguardanti azioni da realizzare nel proprio territorio, in quanto si tratti di interventi decisi ed attuati da soggetti diversi dalla provincia stessa. Come ricordato in narrativa, l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 489 del 1996 dispone che "qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori". Ad avviso della ricorrente provincia l'illegittimita' costituzionale della disposizione, per violazione della propria autonomia finanziaria, e' evidente e palese in quanto l'obbligo del finanziamento provinciale si riferisca a programmi o comunque ad azioni decise senza il proprio consenso, o comunque non realizzate nell'ambito di una propria decisione e responsabilita'. In tale caso, infatti, la provincia verrebbe paradossalmente - e del tutto illegittimamente - chiamata a "pagare il conto" di cio' che altri hanno proposto, deciso e realizzato| In altre parole, all'illegittimita' gia' lamentata di azioni amministrative in sede locale proposte, decise ed attuate da soggetti diversi dalla provincia, titolare costituzionale della funzione, verrebbe qui ad aggiungersi e sommarsi, quale ulteriore illegittimita', la circostanza che la provincia dovrebbe poi finanziare sul proprio bilancio tali decisioni ed azioni altrui.
Tutto cio' premesso, la ricorrente provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 489, come convertito con legge 5 novembre 1996, n. 578, per violazione della Costituzione e dello statuto di autonomia, secondo quanto indicato in premessa ed illustrato nel ricorso. Padova-Roma, 9 dicembre 1996 Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi 96C1877