N. 411 ORDINANZA 11 - 24 dicembre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Partecipazione  al  giudizio  dibattimentale del
 g.i.p.  presso la pretura che, su richiesta di archiviazione del p.m.
 abbia ordinato a quest'ultimo ulteriori indagini - Omessa  previsione
 -  Analoga  questione  gia'  decisa  dalla  Corte  (v.  sentenze  nn.
 131/1996, 455 e 453 del 1994)  -  Insussistenza  di  una  valutazione
 contenutistica  del  materiale  di  indagine  da  parte del giudice -
 Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 76 e 77).
(GU n.2 del 8-1-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,  prof.
 Valerio  ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Fernanda CONTRI, prof.
 Guido NEPPI MODONA, prof. Pier Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34  del  codice
 di  procedura  penale,  promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1996
 dal pretore di Crotone, sezione distaccata di Petilia Policastro, nel
 procedimento penale a carico di Manfreda Vincenzo, iscritta al n. 623
 del registro ordinanze 1996 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 13  novembre  1996  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto  che il pretore di Crotone ha sollevato, con ordinanza del
 6 marzo 1996, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione  e
 in  relazione all'art. 2, direttiva n. 103, della legge-delega per il
 nuovo codice di procedura penale 16 febbraio 1987, n.  81,  questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34 (comma 2) del codice di
 procedura penale, nella parte  in  cui  non  prevede  che  non  possa
 partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura che, sulla richiesta  di  archiviazione
 formulata  dal  pubblico  ministero, abbia ordinato a quest'ultimo di
 eseguire ulteriori indagini, a norma  dell'art.  554,  comma  2,  del
 codice di procedura penale (quale risultante a seguito della sentenza
 n.  445  del  1990  di questa Corte, dichiarativa dell'illegittimita'
 costituzionale della disposizione nella parte in cui, diversamente da
 quanto stabilito nell'art.  409,  comma  4,  per  i  procedimenti  di
 competenza  del  tribunale,  non  prevedeva  la  possibilita'  per il
 giudice per le indagini preliminari presso la  pretura  circondariale
 di  indicare  le ulteriori necessarie indagini al pubblico ministero,
 fissando  il  termine  indispensabile  per   il   loro   compimento),
 ravvisando,  nell'anzidetta  ipotesi, alla luce anche degli enunciati
 della sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte, una  menomazione  del
 principio  di  terzieta'  del  giudice,  in  contrasto  con la citata
 direttiva n. 103 della legge-delega;
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;
   Considerato che questa Corte ha gia' affrontato e risolto nel senso
 della manifesta infondatezza analoghe questioni;
     che, posta la premessa generale secondo cui puo' configurarsi una
 incompatibilita'  del giudice rispetto alla funzione di giudizio solo
 quando la valutazione precedentemente effettuata dal medesimo giudice
 sia resa nell'ambito e in occasione  dello  svolgimento  di  funzioni
 decisorie  e  non  anche puramente processuali (sentenze nn.  131 del
 1996; 455 e 453 del 1994), questa  Corte  ha,  piu'  in  particolare,
 osservato  che,  con  il  provvedimento  con  il quale dispone che il
 pubblico ministero compia  ulteriori  indagini,  il  giudice  per  le
 indagini  preliminari non effettua una valutazione contenutistica del
 materiale di indagine, ma adotta una decisione di natura processuale,
 meramente  interlocutoria,  che  puo'   essere   seguita   non   solo
 dall'esercizio  dell'azione penale da parte del pubblico ministero ma
 anche da un'ulteriore richiesta di archiviazione e quindi dalla gamma
 dei provvedimenti che in tale ultimo caso il giudice puo' adottare, a
 norma dell'art. 409 del codice di procedura penale (ordinanze nn. 281
 del 1996; 157 del 1993);
     che le argomentazioni addotte dal giudice a quo in riferimento al
 principio di separazione tra  le  funzioni  di  accusa  e  quelle  di
 giudice e sotto il profilo della violazione della legge-delega, al di
 la'  della piena pertinenza dei parametri invocati, non sono comunque
 idonee a condurre a diversa conclusione,  dovendo  restare  fermo  il
 necessario presupposto della valutazione decisoria e di contenuto non
 puramente   processuale   ai   fini   della  configurabilita'  di  un
 pregiudizio incidente sull'imparzialita' del giudice, presupposto che
 nell'ipotesi dedotta non ricorre;
     che, pertanto, la  questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
 sollevata,  in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal
 pretore di Crotone, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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