N. 423 ORDINANZA 12 - 27 dicembre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Contenzioso   tributario   -   Liti   fiscali   pendenti   -  Mancata
 ricomprensione di quelle ancora in corso innanzi alla corte d'appello
 -  Prospettazione  della  questione  fondata   su   una   alternativa
 interpretativa   e   sollevata   in   forma   eventuale  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.-L. 30 settembre 1994, n. 564,  art.  2-quinquies,  convertito  in
 legge 30 novembre 1994, n. 656).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.2 del 8-1-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente:, dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,   prof.  Carlo  MEZZANOTTE,    avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,   prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2-quinquies  del
 d.-l.  30  settembre  1994,  n.  564 (Disposizioni urgenti in materia
 fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n.  656,  promossi
 con  n.  3  ordinanze  emesse  il  10  aprile  1995 dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Belluno, rispettivamente iscritte ai nn.
 13, 14 e 15 del  registro ordinanze 1996 e pubblicate nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  5, prima serie speciale,  dell'anno
 1996;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che, con tre identiche ordinanze emesse il 10 aprile 1995,
 la Commissione tributaria di primo grado di Belluno ha sollevato - in
 riferimento agli artt. 3 e  24  della  Costituzione  -  questione  di
 legittimita'   costituzionale  dell'art.  2-quinquies  del  d.-l.  30
 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale),
 convertito  nella legge 30 novembre 1994, n. 656, "nella parte in cui
 non prevede fra le liti fiscali pendenti anche quelle ancora in corso
 innanzi alla Corte d'appello";
     che, secondo quanto risulta dalle ordinanze,  i  giudizi  innanzi
 alla  Commissione  tributaria  rimettente  concernono  gli  avvisi di
 liquidazione emessi dopo che la  Commissione  tributaria  di  secondo
 grado  di  Belluno  si  era pronunciata sui maggiori valori accertati
 dall'Amministrazione  rispetto a quelli contenuti nelle dichiarazioni
 di successione, con decisioni a loro  volta  oggetto  di  impugnativa
 innanzi alla Corte d'appello di Venezia;
     che, a parere del rimettente, la enunciazione letterale contenuta
 nel   primo  comma,  primo  periodo,  del  citato  art.  2-quinquies,
 riguardante la chiusura del contenzioso  tributario,  deve  ritenersi
 meramente  enunciativa  e  non  esaustiva di tutte le ipotesi di liti
 fiscali pendenti, giacche' altrimenti "si avrebbe una antinomia della
 norma fiscale con gli artt. 3 e 24" della Costituzione;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, il
 quale,  nel  sostenere   l'infondatezza   della   questione,   chiede
 pregiudizialmente  che  la  stessa  sia  dichiarata inammissibile per
 difetto di rilevanza, in quanto nel giudizio principale non pende  la
 controversia  di  maggior  valore  la  cui chiusura agevolata sarebbe
 impedita dalla  norma  impugnata,  bensi'  un  distinto  procedimento
 avente  ad  oggetto  un  ricorso del contribuente avverso l'avviso di
 liquidazione emesso dall'ufficio fiscale, in via provvisoria, ex art.
 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637;
   Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta  una  questione
 fondata  su  una  alternativa  interpretativa in ordine alla quale il
 giudice a quo non  prende  posizione,  sicche'  la  medesima  risulta
 sollevata  in forma eventuale, per l'ipotesi in cui si ritenga che la
 dizione letterale della norma censurata sia  esaustiva  di  tutte  le
 ipotesi di liti fiscali pendenti;
     che,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di  questa Corte, e'
 "compito  del  giudice  rimettente  di  individuare   con   esattezza
 l'oggetto  della  questione,  effettuare  la scelta interpretativa e,
 quindi, proporre il quesito di costituzionalita'" (ordinanze nn.  227
 del  1994; 207 del 1993; 285 del 1992; sentenze nn. 473 del 1989; 472
 del 1989);
     che non sono quindi ammissibili questioni poste in via  meramente
 ipotetica,  quale  quella sollevata dal giudice rimettente (ordinanze
 nn. 227 e 45 del 1994; sentenze nn. 166 del 1992 e 242 del 1990);
     che,  pertanto,  la  questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile  (risultando cosi' assorbito l'esame della eccezione di
 inammissibilita' della  stessa  per  le  ulteriori  ragioni  indicate
 dall'Avvocatura dello Stato);
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  2-quinquies  del  d.-l.   30
 settembre  1994,  n.  564  (Disposizioni urgenti in materia fiscale),
 convertito nella legge  30  novembre  1994,  n.  656,  sollevata,  in
 riferimento  agli artt.  3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Belluno con  le  ordinanze  indicate  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C1896