N. 428 ORDINANZA 12 - 27 dicembre 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario - Previsione della pena minima edittale della reclusione di sei mesi - Identica questione gia' dichiarata infondata dalla Corte con sentenza n. 313/1995 - Manifesta infondatezza. (C.P., art. 342). (Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma).(GU n.2 del 8-1-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:, dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 342 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Bussoni Ilaria ed altri, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 342 del codice penale "in relazione alla misura del minimo edittale della pena"; che nella ordinanza di rimessione il giudice a quo si e' limitato, nella sostanza, a richiamare le considerazioni svolte nella sentenza n. 341 del 1994, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 341 del codice penale nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi sei; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 313 del 1995, peraltro del tutto trascurata dalla Corte rimettente, ha gia' dichiarato non fondata l'identica questione rilevando che l'offesa all'onore o al prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una pubblica autorita' costituita in collegio non puo' affatto ricondursi, sul piano della lesivita', ad una mera ipotesi di oltraggio plurimo, giacche' nella fattispecie descritta dall'art. 342 del codice penale e' la specifica qualita' dell'organo e delle attribuzioni che esso esprime a rappresentare la connotazione tipizzante e, dunque, un valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del prestigio, per i naturali riverberi negativi che l'offesa puo' in se' determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il corpo o il collegio e' chiamato a esercitare; che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 342 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C1901