N. 623 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 1996
N. 623 Ordinanza emessa il 6 marzo 1996 dalla pretura di Crotone, sezione distaccata di Petilia Policastro nel procedimento penale a carico di Manfreda Vincenzo Processo penale - G.I.P. che abbia restituito gli atti al p.m. per espletare ulteriori indagine ex art. 554 del cod. proc. pen. - Incompatibilita' dello stesso a partecipare al dibattimento - Omessa previsione - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 76 e 77 in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 103).(GU n.28 del 10-7-1996 )
IL PRETORE Vista la richiesta di dichiarazione di incompatibilita' al giudizio ex art. 34 c.p.p., avanzata dal difensore di Manfreda Vincenzo, avv. Luigi Arabia, in relazione al provvedimento del 2 settembre 1994 adottato da questo magistrato nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari; Rilevato che con il provvedimento succitato il g.i.p. ha ordinato al p.m. di svolgere ulteriori indagini ai sensi dell'art. 554, secondo comma, c.p.p., integrato dalla sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 1995, n. 445; O s s e r v a La Corte costituzionale con sentenza n. 502/1991 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, dello stesso codice. La Corte ha ritenuto che "con l'ordine di formulare l'imputazione il giudice per le indagini preliminari compie una valutazione contenutistica dei risultati di queste e da' anzi ex officio l'impulso determinante alla procedura che condurra' all'emanazione di una sentenza. Di conseguenza ... non puo' essere lo stesso giudice che ha gia' compiuto una cosi' incisiva valutazione di merito ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilita' dell'imputato". Occorre, pertanto, valutare se anche nell'ipotesi in cui il g.i.p. ordina al p.m. il compimento di ulteriori indagini, l'organo giudicante compia una "valutazione contenutistica dei risultati di queste" tale da determinare - nel caso di partecipazione al dibattimento dello stesso magistrato con funzioni di pretore - una situazione d'incompatibilita' riconducibile all'art. 34 c.p.p. L'ordine diretto al p.m. di svolgere ulteriori indagini e' fondato sul presupposto - differente da quello che determina l'ordine di formulare l'imputazione - che il materiale probatorio acquisito dal p.m. non sia sufficiente ne' a giustificare un provvedimento di archivazione ne' la formulazione dell'imputazione. Il g.i.p. compie anche nel caso di specie una "valutazione contenutistica" dei risultati delle indagini preliminari, ma di carattere non definitivo in quanto rimane impregiudicta ogni successiva valutazione (da parte del p.m. o del g.i.p.) in ordine alle fonti di prova acquiste. Occorre considerare se tale elemento di differenziazione sia sufficiente ad impedire che la valutazione effettuata dal giudicante "sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento" (sentenza Corte costituzionale n. 432/1995). Questo pretore ritiene che, anche nel caso di cui trattasi - seppure la valutazione effettuata dal g.i.p. non rivesta il carattere della definitivita' - occorra garantire rigorosamente, in attuazione dei principi del sistema accusatorio, la terzieta' del giudice. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale si pone in relazione alla violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, per essere stata violata la direttiva n. 103 dell'art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81, che impone la "distinzione delle funzioni di p.m. e di giudice". La questione prospettata appare certamente non manifestamente infondata, considerando che nel caso concreto il giudice dovrebbe adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilita' penale dell'imputato dopo avere, in altra fase del medesimo procedimento, "indirizzato" il p.m. alla ricerca di specifici elementi probatori che hanno concorso a fondare l'imputazione oggetto della cognizione dibattimentale. La questione appare altresi' rilevante in quanto, se accolta, comporterebbe l'incompatibilita' di questo pretore quale giudice del dibattimento con conseguente prosecuzione dello stesso innanzi ad altro magistrato.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio, nella fase dibattimentale, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice, integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990, in relazione alla violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con riferimento all'art. 2, punto n. 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione al principio di terzieta' del giudice; Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Petilia Policastro, addi' 6 marzo 1996 Il pretore: Scalise 96E0906