N. 623 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 1996

                                N. 623
 Ordinanza emessa il 6 marzo 1996 dalla pretura  di  Crotone,  sezione
 distaccata  di Petilia Policastro nel procedimento penale a carico di
 Manfreda Vincenzo
 Processo penale - G.I.P. che abbia restituito gli atti  al  p.m.  per
 espletare  ulteriori  indagine  ex  art.  554  del  cod. proc. pen. -
 Incompatibilita' dello stesso a partecipare al dibattimento -  Omessa
 previsione  - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi nella
 sentenza n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., artt. 76 e 77 in relazione alla legge 16  febbraio  1987,  n.
 81, art. 2, direttiva 103).
(GU n.28 del 10-7-1996 )
                              IL PRETORE
   Vista la richiesta di dichiarazione di incompatibilita' al giudizio
 ex  art. 34 c.p.p., avanzata dal difensore di Manfreda Vincenzo, avv.
 Luigi Arabia, in relazione al  provvedimento  del  2  settembre  1994
 adottato  da  questo  magistrato  nell'esercizio  delle  funzioni  di
 giudice per le indagini preliminari;
   Rilevato che con il provvedimento succitato il g.i.p.  ha  ordinato
 al  p.m.  di  svolgere  ulteriori  indagini  ai  sensi dell'art. 554,
 secondo  comma,  c.p.p.,  integrato  dalla   sentenza   della   Corte
 costituzionale 12 ottobre 1995, n. 445;
                             O s s e r v a
   La  Corte  costituzionale  con  sentenza  n. 502/1991 ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  34,  secondo  comma,  del
 c.p.p.,  nella  parte in cui non prevede che non possa partecipare al
 giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso
 la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554,  secondo
 comma, dello stesso codice.
   La  Corte  ha ritenuto che "con l'ordine di formulare l'imputazione
 il  giudice  per  le  indagini  preliminari  compie  una  valutazione
 contenutistica  dei  risultati  di  queste  e  da'  anzi  ex  officio
 l'impulso determinante alla procedura che condurra' all'emanazione di
 una sentenza.
   Di conseguenza ... non puo' essere lo stesso giudice  che  ha  gia'
 compiuto  una  cosi'  incisiva  valutazione  di merito ad adottare la
 decisione conclusiva in ordine alla responsabilita' dell'imputato".
   Occorre, pertanto, valutare se anche nell'ipotesi in cui il  g.i.p.
 ordina   al  p.m.  il  compimento  di  ulteriori  indagini,  l'organo
 giudicante compia una "valutazione contenutistica  dei  risultati  di
 queste"   tale  da  determinare  -  nel  caso  di  partecipazione  al
 dibattimento dello stesso magistrato con funzioni di  pretore  -  una
 situazione d'incompatibilita' riconducibile all'art. 34 c.p.p.
   L'ordine  diretto al p.m. di svolgere ulteriori indagini e' fondato
 sul presupposto - differente da  quello  che  determina  l'ordine  di
 formulare  l'imputazione  - che il materiale probatorio acquisito dal
 p.m. non sia sufficiente  ne'  a  giustificare  un  provvedimento  di
 archivazione ne' la formulazione dell'imputazione.
   Il  g.i.p.  compie  anche  nel  caso  di  specie  una  "valutazione
 contenutistica" dei  risultati  delle  indagini  preliminari,  ma  di
 carattere   non   definitivo  in  quanto  rimane  impregiudicta  ogni
 successiva valutazione (da parte del p.m. o  del  g.i.p.)  in  ordine
 alle fonti di prova acquiste.
   Occorre  considerare  se  tale  elemento  di  differenziazione  sia
 sufficiente ad impedire che la valutazione effettuata dal  giudicante
 "sia,  o  possa  apparire,  condizionata dalla cosiddetta forza della
 prevenzione, e cioe' da  quella  naturale  tendenza  a  mantenere  un
 giudizio  gia'  espresso  o  un  atteggiamento  gia' assunto in altri
 momenti  decisionali  dello  stesso  procedimento"  (sentenza   Corte
 costituzionale n. 432/1995).
   Questo  pretore  ritiene  che,  anche  nel  caso  di cui trattasi -
 seppure la valutazione effettuata dal g.i.p. non rivesta il carattere
 della definitivita' - occorra garantire rigorosamente, in  attuazione
 dei principi del sistema accusatorio, la terzieta' del giudice.
   Pertanto  la  questione  di  legittimita' costituzionale si pone in
 relazione alla violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, per
 essere stata violata la direttiva n.  103  dell'art.  2  della  legge
 delega  del 16 febbraio 1987, n. 81, che impone la "distinzione delle
 funzioni di p.m. e di giudice".
   La  questione  prospettata  appare  certamente  non  manifestamente
 infondata,  considerando  che  nel  caso concreto il giudice dovrebbe
 adottare la  decisione  conclusiva  in  ordine  alla  responsabilita'
 penale   dell'imputato   dopo  avere,  in  altra  fase  del  medesimo
 procedimento,  "indirizzato"  il  p.m.  alla  ricerca  di   specifici
 elementi probatori che hanno concorso a fondare l'imputazione oggetto
 della cognizione dibattimentale.
   La  questione  appare  altresi'  rilevante  in  quanto, se accolta,
 comporterebbe l'incompatibilita' di questo pretore quale giudice  del
 dibattimento  con  conseguente  prosecuzione  dello stesso innanzi ad
 altro magistrato.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  34 del c.p.p. nella parte in
 cui non prevede che non possa  partecipare  al  successivo  giudizio,
 nella  fase  dibattimentale,  il  giudice per le indagini preliminari
 presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui  all'art.  554,
 secondo  comma,  del  medesimo codice, integrato dalla sentenza della
 Corte costituzionale n. 445/1990, in relazione alla violazione  degli
 artt.  76  e 77 della Costituzione, con riferimento all'art. 2, punto
 n. 103, della  legge  16  febbraio  1987,  n.  81,  in  relazione  al
 principio di terzieta' del giudice;
   Sospende  il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente  ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
 cancelleria  al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Petilia Policastro, addi' 6 marzo 1996
                          Il pretore: Scalise
 96E0906