N. 236 SENTENZA 26 giugno - 4 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Brevetti - Certificato complementare di protezione per i  medicamenti
 o  i  relativi  componenti,  oggetto  di  brevetto - Previsione della
 presentazione della domanda, per il  rilascio  di  tale  certificato,
 esclusivamente  presso  l'Ufficio  centrale  brevetti, direttamente o
 tramite  il servizio postale - Mancata previsione della presentazione
 di detta  domanda  anche  per  il  tramite  dell'Ufficio  provinciale
 industria,  commercio  e  artigianato  territorialmente  competente -
 Lesione del principio di liberta' di iniziativa  economica privata  -
 Non fondatezza.
 
 (Legge 19 ottobre 1991, n. 349, art. 2, primo comma).
 
 (Cost., art. 41).
(GU n.29 del 17-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: avv. Mauro FERRI;
  Giudici:  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,
 della  legge 19 ottobre 1991, n. 349 (Disposizioni per il rilascio di
 un certificato complementare di protezione  per  i  medicamenti  o  i
 relativi  componenti,  oggetto  di  brevetto), promosso con ordinanza
 emessa il 18 febbraio 1995 dalla Commissione  dei  ricorsi  contro  i
 provvedimenti  dell'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi sul ricorso
 proposto da Kirin-Amgen  Inc.  contro  Ufficio  italiano  brevetti  e
 marchi,  iscritta  al n. 932 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
 dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  costituzione  della  societa'  Kirin-Amgen  Inc.
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore
 Cesare Ruperto;
   Uditi gli avvocati Giovanni Pellegrino e Carlo  Fiammenghi  per  la
 societa'  Kirin-Amgen Inc. e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per
 il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Una societa' statunitense aveva depositato, nell'ultimo giorno
 utile consentitole  dalla  normativa,  presso  l'Ufficio  provinciale
 industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.) di Milano la domanda
 volta  ad  ottenere il "certificato complementare di protezione per i
 medicamenti" che la legge 19 ottobre 1991, n. 349  (Disposizioni  per
 il  rilascio  di  un  certificato  complementare  di protezione per i
 medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto) ha previsto
 onde consentire al titolare di brevetto farmaceutico  di  prolungarne
 la  durata oltre il limite ventennale. Ma l'Ufficio italiano brevetti
 e marchi aveva respinto la richiesta, perche' pervenutagli  oltre  il
 termine  di  legge,  in  quanto,  a  norma  dell'art.  2  della legge
 predetta, la domanda puo'  essere  presentata  esclusivamente  presso
 l'Ufficio   centrale  stesso,  direttamente  o  tramite  il  servizio
 postale.
   Adita  con  ricorso  avverso  tale  provvedimento  dalla   societa'
 richiedente,  la  Commissione  dei  ricorsi  contro  i  provvedimenti
 dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con ordinanza emessa  il  18
 febbraio  1995,  ha  sollevato  -  in  riferimento  all'art. 41 della
 Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2,
 primo  comma,  della citata legge n. 349 del 1991, nella parte in cui
 non prevede che detta domanda possa essere presentata  anche  per  il
 tramite   dell'Ufficio   provinciale   territorialmente   competente.
 L'esclusione  di  tale  possibilita'  non  appare  ragionevole   alla
 rimettente  Commissione,  in  quanto  il  deposito  presso  l'Ufficio
 provinciale  fornirebbe  garanzie  di  certezza  circa  la  data   di
 presentazione,  non  meno  adeguate  di  quelle  offerte dal servizio
 postale. Essa si tradurrebbe quindi in una ingiustificata limitazione
 della scelta dei  mezzi  preordinati  all'attuazione  dell'iniziativa
 economica, costituzionalmente garantita.
   2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che  ha  concluso
 per   l'infondatezza   della  questione,  osservando  come  la  norma
 impugnata si ispiri alle generali finalita' di  accertamento  proprie
 della  legislazione  brevettuale,  riconducibile alla riserva con cui
 all'art. 41 della Costituzione consente alla legge di  determinare  i
 programmi  ed i controlli opportuni perche' l'attivita' economica sia
 indirizzata  e  coordinata  a  fini   sociali.   Le   formalita'   di
 presentazione  descritte dal censurato art.  2 risulterebbero chiare,
 normali e di impegno per nulla gravoso.
   3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si e' costituita la  parte
 privata,    che   ha   chiesto   la   declaratoria   d'illegittimita'
 costituzionale, rilevando anzitutto come il  deposito  dell'ordinaria
 domanda  di  brevetto  presso  l'U.P.I.C.A.  sia previsto dalla legge
 quale  alternativa  a  quello  effettuato  presso  l'Ufficio centrale
 brevetti (oggi  Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi).  Gli  Uffici
 provinciali  in  argomento,  che  sono  i  rappresentanti  periferici
 dell'amministrazione interessata, offrono - osserva la parte -  tutte
 le  necessarie garanzie di regolarita' delle operazioni e la certezza
 della data. La denunciata esclusione  del  deposito  presso  di  essi
 della  domanda  relativa  al certificato complementare limiterebbe in
 modo ingiustificato il diritto del cittadino di scegliere i mezzi per
 l'attuazione dell'iniziativa  economica,  penalizzando  oltretutto  i
 brevettanti  non  residenti  in Roma, ove ha sede l'Ufficio citato, i
 quali "devono investire energie per fargli pervenire le domande".
                         Considerato in diritto
   1. - La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio
 italiano brevetti e marchi dubita della  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  2, primo comma, della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nella
 parte in cui prevede che la domanda volta ad ottenere il rilascio del
 certificato complementare di protezione per il  brevetto  di  farmaco
 debba  essere presentata, direttamente o tramite il servizio postale,
 soltanto presso l'Ufficio centrale brevetti  (oggi  Ufficio  italiano
 brevetti  e marchi) con sede in Roma, e non possa invece essere anche
 depositata presso l'Ufficio provinciale dell'industria, commercio  ed
 artigianato  territorialmente  competente.  A parere della rimettente
 commissione,  dall'omessa  previsione  di  tale  ultima  possibilita'
 deriverebbe una lesione della liberta' d'iniziativa economica privata
 garantita dall'art. 41 della Costituzione.
   2. - La questione non e' fondata.
   2.1.  - L'art. 4-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Disposizioni
 in  materia  di  brevetti  per  invenzioni  industriali),  introdotto
 dall'art.    1  della  legge  19  ottobre  1991,  n.  349, prevede la
 possibilita'  del  rilascio  di  un  "certificato  complementare   di
 protezione  per  i  medicamenti  o  i relativi componenti, oggetto di
 brevetto". Tale certificato ha lo scopo di  assicurare  un  ulteriore
 periodo  di  tutela  dopo  la  scadenza  ventennale  della protezione
 brevettuale: periodo corrispondente a quello intercorso tra  la  data
 di  deposito  della domanda di brevetto e la data del decreto con cui
 viene concessa la prima autorizzazione  all'immissione  in  commercio
 del medicamento.
   Quest'ultimo lasso di tempo puo' infatti, nel settore farmaceutico,
 protrarsi   a  lungo,  per  via  del  succedersi  di  sperimentazioni
 obbligatorie  ed  autorizzazioni   amministrative,   cosi'   da   non
 consentire  al  titolare un adeguato sfruttamento del brevetto e, con
 esso, anche un completo ammortamento degli elevati costi  solitamente
 connessi alla ricerca ed alla produzione dei farmaci.
   Il  citato  art.  4-bis prevede nel secondo comma che la domanda di
 certificato complementare debba essere presentata  dal  titolare  del
 brevetto   all'Ufficio   centrale  brevetti  (oggi  Ufficio  italiano
 brevetti e marchi ex art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n.  540,  come
 modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480). E l'art.
 2  della  legge  n.  349 del 1991, nel secondo comma denunciato dalla
 rimettente Commissione, precisa a  sua  volta  che  la  domanda  puo'
 essere    presentata    "esclusivamente"    presso   detto   Ufficio,
 "direttamente o tramite servizio postale".
   2.2.  -  Quest'ultima  previsione  e'  evidentemente  da  porre  in
 relazione con l'obbligo, sancito dal  terzo  comma  del  citato  art.
 4-bis  a  carico  dell'Ufficio  stesso,  di  rendere  noti,  mediante
 pubblicazione di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali sia
 stato richiesto il rilascio del certificato complementare; bollettino
 che  dev'essere  "reso  disponibile  al  pubblico"  entro   il   mese
 successivo  a  quello  durante  il  quale  sono  state  depositate le
 domande, alle quali - e' da sottolineare - il successivo quinto comma
 attribuisce in via provvisoria "gli stessi  effetti  del  certificato
 complementare  di  protezione",  ove  questo  non  sia  stato  ancora
 concesso al momento della scadenza del brevetto.
   Trattasi dunque di  un  onere  che  si  ricollega  all'esigenza  di
 garantire  uno  stretto  rapporto  tra  richiesta  del  certificato e
 relativo sistema  di  pubblicita',  in  vista  dei  predetti  effetti
 sostanziali.  Come  tale  esso  trova,  in  definitiva, una razionale
 giustificazione  nella   necessaria   tutela   delle   regole   della
 concorrenza   (secondo  la  ratio  illustrata  nella  relazione  alla
 proposta di legge n. 4653 presentata il 9 marzo 1990 alla Camera  dei
 deputati).
   Non  si  vede  allora in qual senso l'adempimento dell'onere stesso
 possa  risolversi  "in  una  limitazione  ingiustificata  dei   mezzi
 preordinati all'attuazione dell'iniziativa economica", secondo quanto
 asserito viceversa dalla Commissione rimettente.
   La  ratio della garanzia ex art. 41 della Costituzione, invero, non
 si estende certo alle mere modalita' di comunicazione degli atti  che
 hanno  l'esclusiva  funzione  di  portare  gli stessi a conoscenza di
 terzi, e la cui eventuale onerosita' troverebbe comunque un suo  piu'
 che  congruo  bilanciamento nell'utilita' sociale, individuabile, con
 riguardo alla presente specie, nel corretto funzionamento del mercato
 (cfr. sentenze n. 110 del 1995 e n. 389 del 1992).
   L'attivita' produttiva del titolare del brevetto di farmaco  impone
 una  serie  di  complessi  rapporti  con  il Ministero della sanita',
 relativi  al  metodo   di   fabbricazione,   alle   varie   fasi   di
 sperimentazione,  fino  all'emissione del decreto autorizzativo della
 immissione in commercio; cui seguono ulteriori incombenze, implicanti
 la necessita' di rivolgersi ad autorita' centrali, come la fissazione
 del prezzo e l'eventuale  inclusione  del  farmaco  nella  lista  dei
 prodotti  rimborsabili dal Servizio sanitario. Appunto in tale quadro
 - ispirato alle evidenti finalita' di  interesse  pubblico  che  sono
 proprie  della  materia e che danno specificita' a questa nell'ambito
 della generale disciplina dei brevetti - viene ad  inserirsi  l'onere
 di  presentare  la  domanda all'Ufficio centrale: il cui adempimento,
 oltretutto,  rimane  facilitato  dalla   prevista   possibilita'   di
 avvalersi del servizio postale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 2, primo  comma,  della  legge  19  ottobre  1991,  n.  349
 (Disposizioni  per  il  rilascio  di  un certificato complementare di
 protezione per i medicamenti o  i  relativi  componenti,  oggetto  di
 brevetto),  sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione,
 dalla Commissione dei ricorsi  contro  i  provvedimenti  dell'Ufficio
 italiano brevetti e marchi, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Ruperto
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.
                        Il cancelliere: Malvica
 96E1133