N. 913 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 1996

                                N. 913
  Ordinanza emessa l'11 giugno 1996 dal pretore di Sondrio sul ricorso
 proposto da Menegola Angela contro l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e 240/1994 - Previsione  della  estinzione  dei  giudizi  pendenti
    nonche'  della  perdita  di efficacia dei provvedimenti giudiziali
    non ancora passati in giudicato, alla data di  entrata  in  vigore
    della  normativa  impugnata  -  Incidenza  sul diritto di difesa e
    sulla garanzia previdenziale - Violazione delle  attribuzioni  del
    potere  giurisdizionale  - Abuso dello strumento del decreto-legge
    in assenza dei presupposti di necessita' ed urgenza.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e 240/1994 - Esclusione  dal  rimborso  degli  interessi  e  della
    rivalutazione   monetaria   -   Contrasto  con  la  giurisprudenza
    costituzionale  circa  la  natura  di  componenti  essenziali   ed
    integranti  del credito previdenziale di detti accessori (sent. n.
    156/1991) - Disparita' di trattamento di situazioni  omogenee  con
    incidenza sulla garanzia previdenziale.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino  al
    31  dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei
    annualita' - Violazione  del  principio  di  uguaglianza  e  della
    garanzia previdenziale.
 (D.-L.  28 marzo 1996 n.  166, art.  1, primo, secondo e terzo comma;
    d.-l. 28 marzo 1996 n.  166).
 (Cost., artt.  3, 24, 25 primo comma, 102, 113, 36, 38 e 77).
(GU n.39 del 25-9-1996 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in  materia
 di   previdenza  n.  1031/1995  fra  Menegola  Angela  e  l'I.N.P.S.,
 sciogliendo la riserva,  vista  l'eccezione  di  incostituzionalita',
 sollevata  dal  dr.  proc.  Sandro  Bravo  e dott. proc. M. Regazzoni
 dell'art. 1 d.-l.  28 marzo 1996, n. 166, in relazione agli artt.  3,
 24,  primo  e  secondo  comma,  25,  primo comma, 38, 102 e 113 della
 Costituzione nei seguenti termini:
     A) il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 nella
 parte in cui prevede che "il rimborso delle somme, maturate  fino  al
 31  dicembre  1995,  sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti
 previdenziali interessati, ..... e' effettuato mediante assegnazione
  ... di titoli di Stato .... in sei annualita'" e' in  contrasto  con
 gli artt. 3 e 38 della Costituzione;
     B)  il  secondo  comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996,
 nella parte in cui prevede che "...nella determinazione  dell'importo
 maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono  gli interessi e la
 rivalutazione monetaria" e' in contrasto con gli artt. 3 e  38  della
 Costituzione;
     C)  il  secondo  comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996,
 nella parte in cui prevede che "Il diritto al  rimborso  delle  somme
 arretrate di cui al primo comma spetta ai soli soggetti interessati e
 ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita'" con
 esclusione  di  ogni  altra  categoria di superstiti che rivestano la
 qualita' di eredi, e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
     D) il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n.  166/1996,  in
 quanto prevede che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto  avente  ad  oggetto  le  questioni  di cui al
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle spese tra le  parti.  I  provvedimenti  giudiziali  non  ancora
 passati  in  giudicato restano privi di effetto", e' in contrasto con
 gli artt.  3, 24, 25, primo comma, 102 e 113 della Costituzione.
   E per i seguenti motivi: "E' evidente che la disposizione contenuta
 al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, con  palese
 violazione  degli  artt.  24  e  25, primo comma, della Costituzione,
 vanifica il  diritto  alla  tutela  giurisdizionale  con  riferimento
 all'esercizio  di una azione resa necessaria, a fronte del perdurante
 inadempimento dell'Istituto di previdenza, per la difesa di posizioni
 soggettive  che  la  Corte  costituzionale  ha  ritenuto direttamente
 garantite dalla Costituzione e che,  cio'  nonostate,  l'I.N.P.S.  ha
 sempre rifiutato di riconoscere in fase amministrativa e nel presente
 giudizio, opponendo una resistenza pervicace e non giustificata.
   La  compromissione  del diritto di difesa appare tanto piu' grave e
 clamorosa considerato che la dichiarazione di estinzione dei  giudizi
 pendenti    consentirebbe   all'amministrazione   di   rimettere   in
 discussione, caso per caso, la  misura  della  prestazione  dovuta  e
 l'esistenza  stessa  di  una  pretesa giusta fatta valere dall'avente
 diritto  e  riconosciuta   dall'orientamento   della   giurisprudenza
 risalente  e  consolidata  dalla  Corte di cassazione, recepito dalla
 sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale.
   L'Ente previdenziale, convenuto per l'inadempimento di  obblighi  e
 di  compiti  istituzionali.  sarebbe  assolto dal giudizio e lasciato
 arbitro di decidere del tutto discrezionalmente e secondo valutazioni
 di  mera  convenienza,  gia'  espresse  nelle  pretestuose  eccezioni
 sollevate  in  corso  di  causa,  dell'esistenza e dell'entita' delle
 proprie obbligazioni nei confronti di soggetti che verrebbero privati
 dei normali rimedi giurisdizionali.
   La violazione delle garanzie espresse negli artt.  24  e  25  della
 Carta   costituzionale   investe  il  terzo  comma  dell'art.  1  del
 decreto-legge n. 166/1996,  altresi',  per  la  parte  relativa  alla
 compensazione  delle  spese,  sottraendo  al  giudice  naturale,  e a
 qualsiasi   possibilita'   di   giudizio,   anche   tale   componente
 "accessoria" della controversia.
   Nel   caso   di  specie  la  lesione  di  posizioni  soggettive  si
 accompagna, inoltre,  all'illegittima  interferenza  (nell'esercizio)
 del  potere  legislativo  nella  sfera  di  attribuzioni  del  potere
 giurisdizionale,  in  contrasto  con  gli  artt.  102  e  113   della
 Costituzione.
   L'estinzione  dei giudizi pendenti precluderebbe l'esame del merito
 e, dunque, la  pronuncia  di  una  sentenza  di  condanna  avente  un
 contenuto  rispetto  al  quale  e'  ostativo, in misura rilevante, il
 dettato delle altre norme censurate.
   Secondo il principio  accolto  dalla  Corte  costituzionale  (Corte
 costituzionale  10  dicembre  1981,  n,  185, Foro it., 1982, I, 346;
 Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 123, Foro it., 1987, I, 1351;
 Corte costituzionale 31 marzo 1995, n. 103, Foro It., 1995, I,  1731)
 e'  evidente,  dunque, che la disposizione del terzo comma, dell'art.
 1 del decreto-legge n.   166/1996 non puo'  sottrarsi  a  censura  di
 illegittimita'   costituzionale,  in  quanto  appartiene  a  un  atto
 normativo che non solo non ha per effetto di  ampliare  o  arricchire
 l'ambito  di  situazioni  giuridiche  gia' tutelate, ne' ha contenuto
 innovativo nel senso di riconoscere ex novo diritti o  pretese  fatte
 valere  nei  giudizi  di  cui si predica l'estinzione, bensi' limita,
 pone nel nulla  e  nega  piena  soddisfazione  a  diritti  soggettivi
 preesistenti.
   La   previsione   di   una  indiscriminta  estinzione  dei  giudizi
 instaurati per la tutela di tali  diritti  impedisce,  infine,  senza
 rimedio,  l'esercizio  del  diritto  di  denunciare l'illeggittimita'
 dell'ius superveniens contenuto nelle norme sostanziali del  medesimo
 atto  legislativo,  che  erodono diritti gia' entrati a far parte del
 patrimonio dei ricorrenti.
   D'altra  parte,  si  possono avanzare riserve, benche' non decisive
 per l'accoglimento delle questioni di illeggittimita'  sollevate  nel
 presente  giudizio, sulla ratio del criterio discretivo che induce la
 Corte costituzionale a ritenere conformi a principi disposizioni  che
 prevedono   l'estinzione  di  giudizi  pendenti  e  l'inefficacia  di
 decisioni non passate in giudicato "allorche' la  legge  sopravvenuta
 abbia  soddisfatto,  anche  se  non  integralmente,  le ragioni fatte
 velere  nei  giudizi   di   quali   imponeva   l'estinzione"   (Corte
 costituzionale 31 marzo 1995, n. 103, Foro It., 1995, I, 1731).
   Infatti,    disposizioni    di    tale   tenore   impediscono   che
 sull'interpretazione e applicazione della norma (quand'anche nuova  e
 favorevole) si pronunci il giudice naturale precostituito per legge e
 non  consentono al titolare della pretesa fatta valere in giudizio di
 ottenere un provvedimento avente efficacia esecutiva e attitudine  al
 giudicato,   suscettibile  di  attazione  coattiva  sia  nelle  forme
 dell'esecuzione ordinaria, sia trattandosi  di  contenzioso  pendente
 nei    confronti    di    pubbliche    amministrazioni,    attraverso
 l'instaurazione di un giudizio di ottemperanza.
   Norme come quella censurata rimettono all'arbitrio del debitore  di
 determinarsi  in  ordine all'effettivo adempimento dell'obbligazione,
 precludendo  al  creditore  l'accesso  al   rimedio   dell'esecuzione
 forzata,  che  rappresenta la garanzia dell'effettivita' della tutela
 giurisdizionale.    Ogni  valutazione  in  merito  all'esistenza,  al
 contenuto  e  alle  modalita' di esecuzione della prestazione dovuta,
 viene infatti abbandonata a considerazioni discrezionali della  parte
 onerata.   L'eventuale   riproponibilita'  dell'azione,  sulla  quale
 incidono, peraltro, gli effetti negativi di decadenze e prescrizioni,
 non esclude ne' attenua il contrasto con gli artt. 3, 24 e  25  della
 Costituzione  dell'artificio  congegnato  nella  disposizione  di cui
 all'art. 1, terzo comma, d.-l. n. 166/1996, che "impedisce o comunque
 rende particolarmente oneroso ogni ulteriore tentativo di  difesa  da
 parte  degli  interessati"  (Corte cost. 10 aprile 1987, n. 123, Foro
 It, 1987, 1, 1351). Con riferimento  alle  eccezioni  sub  a)  e  b),
 risulta  evidente  che  le disposizioni contenute nel primo e secondo
 comma, dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996 sono in  contrasto  con  gli
 artt.  3  e 38 della Costituzione in quanto sottopongono i crediti di
 cui e' causa ad un trattamento risarcitorio che appare, sotto diversi
 profili, deteriore rispetto a quello previsto per ogni altro credito,
 e cancellano parte del credito coseguente all'inadempimento di cui e'
 responsabile  l'Istituto  di  Previdenza.  I  medesimi   rilievi   in
 relazione all'art. 3 della Costituzione, possono ripetersi, a maggior
 ragione, con riferimento alla disposizione considerata sub c), con la
 quale  si  pone nel nulla un diritto patrimoniale perfetto, acquisito
 jure hereditatis.
   Le  considerazioni   svolte   confermano   i   rilievi   di   grave
 illeggittimita'  delle  norme  in  esame,  siano  esse  singolarmente
 considerate, siano riguardate nel loro complesso, in  quanto  operano
 una  sostanziale vanificazione della via giurisdizionale intesa quale
 mezzo per l'attuazione di diritti preesistenti.
   Ritenuto che l'eccezione e' rilevante ai fini  della  decisione  in
 quanto  appare  evidente  l'interesse  dei  ricorrenti  e  non vedesi
 dichiarato estinto il giudizio e la pregiudizialita' dell'estinzione,
 rispetto ad ogni questione di merito (punto d);
   Ritenuto altresi' rilevante ai fini della decisione le eccezioni di
 cui  ai  punti  a),  b) e c), nemmeno sul merito della domanda; e per
 quanto riguarda il punto c) essendo stata la domanda  proposta  dalla
 erede della assicurata;
   Rilevato  che la questione di cui al punto d) non e' manifestamente
 infondata in quanto in contrasto con  gli  artt.  3,  24,  25,  primo
 comma,  102  e 113 della Costituzione vanifica il diritto alla tutela
 giurisdizionale prevedendo l'estinzione  dei  giudizi  pendenti,  con
 preclusione  peraltro  dell'esame  di  tutte  le  numerose  eccezioni
 preliminari avanzate  dall'Ente  convenuto  (prescrizione  di  legge,
 decadenza  ex  art.  6  legge n. 166/1991 e art. 4 d.-l. n. 384/1992,
 estinzione dell'obbligazione per intervenuto  inadempimento,  carenza
 di  reddito,  rigetto  nel merito nel caso di decesso del dante causa
 del ricorrente da lavoratore e non da pensionato);
     che di fatto quindi alla dichiarazione di estinzione del giudizio
 non conseguirebbe comunque riconoscimento e soddisfacimento (anche se
 parziale) delle  aspettative  del  ricorrente  in  quanto  lo  stesso
 potrebbe  vedersi  opporre  le medesime eccezioni da parte dell'Ente,
 dopo essere stato privato della tutela giurisdizionale;
     che anche  per  quanto  riguarda  la  compensazione  delle  spese
 manifestamente  non infondato e' il rilievo di incostituzionalita nei
 confronti degli artt. 24 e 25 della  Costituzione,  in  quanto  viene
 sottratto  a  qualsi'asi  giudizio  tale  componente accessoria della
 controversia;
     che inoltre questo pretore rileva altresi' sul punto  profili  di
 incostituzionalita'  anche  in relazione all'art. 36 Cost., in quanto
 per consuetudine le cause in oggetto vengono  trattate  gratuitamente
 dai  difensori  nei  confronti dei clienti inviati dai patronati e la
 compensazione  delle  spese  condurrebbe  alla  perdita  delle  somme
 anticipate e degli onorari dovuti;
   Rilevato  che  la  questione sub a) non e' manifestamente infondata
 con riferimento agli artt. 3 e 38 della  Costituzione,  che  infatti,
 pur   considerati   i   giudizi   espressi   nella   sentenza   Corte
 costituzionale 31 marzo 1995, n. 103,  sussistono  seri  dubbi  sulla
 adeguatezza  e  la  sufficiente tempestivita' della risposta data dal
 legislatore alle aspettative dei ricorrenti costituenti diritti degli
 stessi a seguito delle sentenze n.  489/1993  e  n.  240/1994,  anche
 sotto  il  profilo  della  eta'  avanzata  dei pensionati, per cui la
 rateizzazione  delle  somme  in  sei  annualita  appare   inadeguata,
 rischiando  addirittura  di giungere dopo il decesso dell'interessato
 (e peraltro nulla potrebbe essere dovuto neanche agli eredi ai  sensi
 della  prima  parte  del  secondo  comma  dell'art.  1 della legge n.
 116/1996), privando cosi' il pensionato del proprio diritto;
   Considerato non manifestamente infondato il profilo sub  b)  tenuto
 conto  della  considerevole  perdita  che subirebbe il ricorrente con
 trattamento deteriore e differenziato e cancellazione in concreto  di
 parte   del  credito.  Parimenti  non  infondato  il  motivo  sub  c)
 considerato  che  con  la  disposizione  viene  negato   un   diritto
 patrimoniale perfetto, acquisito jure hereditatis;
   Ritenuta,  d'ufficio,  rilevante  per  quanto  sopra espresso e non
 manifestamente   infondata   l'eccezione    di    incostituzionalita'
 dell'intero  d.-l. 28 maggio 1996, n. 166 con riferimento all'art. 77
 della Costituzione, potendosi ben non ravvisare  il  presupposto  del
 caso  straordinario  di necessita' ed urgenza per il quale il Governo
 poteva  adottare  la  forma  del  decreto-legge,  tenuto  conto   del
 trascinarsi  per  anni del contenzioso e del rimborso disposto in ben
 sei annualita'.
                                P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11  marzo  1953  n.  87,
 dichiara   rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le  seguenti
 questioni di legittimita' costituzionali:
     A) primo comma, dell'art. 1 del decreto-legge n.  166/1996  nella
 parte  in  cui prevede che "il rimborso delle spese, maturati fino al
 31 dicembre 1995, nei trattamenti pensionistici  erogati  dagli  Enti
 previdenziali interessati, ... e l'effettuato mediante assegnazione
  ..  di  titoli  di Stato ... in sei annualita, per contrasto con gli
 artt. 3 e 38 della Costituzione;
     B) secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996  nella
 parte  in  cui  prevede  che  "...nella  determinazione  dell'importo
 maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrano  gli  interessi   e
 rivalutazione  monetaria,  per  contrasto  con gli artt. 3 e 38 della
 Costituzione";
     C) secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, nella
 parte in  cui  prevede  che  "il  diritto  al  rimborso  delle  somme
 arretrate  di  cui al primo comma spetta ai soli soggetti interessati
 ed   ai   loro   superstiti   aventi   diritto   alla   pensione   di
 reversibilita'", con esclusione di ogni altra categoria di superstiti
 che  rivestono  la qualita' di eredi, per contrasto con l'art 3 della
 Costituzione;
     D) terzo comma dell'art.  1  del  decreto-legge  n.  166/1996  in
 quanto prevede che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto  aventi  ad  oggetto  le  questioni  di cui al
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle spese fra le  parti.  I  provvedimenti  giudiziali  non  ancora
 passati  in giudicato restano privi di effetto, per contrasto con gli
 artt.  3, 4, 25, primo comma, 102 e 113 e 36 della Costituzione;
     dell'intero d.-l. 28 marzo 1996 n. 116, per contrasto con  l'art.
 77   della   Costituzione,  in  assenza  del  caso  straordinario  di
 necessita' ed urgenza;
   Dispone, a cura della cancelleria, la immediata trasmissione  degli
 atti  del  processo  alla  Corte  costituzionale,  la  notifica della
 presente ordinanza al presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  la
 comunicazione della stessa ai Presidenti delle due camere;
   Sospende il presente processo sino alla decisione della Corte.
    Sondrio, addi' 11 giugno 1996
              Il consigliere dirigente: Nobile De Santis
 96E1329