DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1995, n. 582 

  Regolamento  di  cui  all'art.  4, comma 3, della legge 28 dicembre
1993, n. 561, recante trasformazione  di  reati  minori  in  illeciti
amministrativi.
(GU n.32 del 8-2-1996)
 
 Vigente al: 23-2-1996  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23  agosto  1988,
n. 400;
  Vista  la legge 28 dicembre 1993, n. 561, recante trasformazione di
reati minori in illeciti amministrativi;
  Considerato che l'art. 4, comma 3, della citata legge  n.  561  del
1993  prevede la individuazione degli uffici periferici ai quali deve
essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689;
  Considerata la necessita' di procedere alla  suddetta  indicazione,
in  relazione ai reati minori trasformati in illeciti amministrativi,
di cui agli articoli 1 e 3 della citata legge n. 561 del 1993;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 9 novembre 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere inviato
il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24  novembre  1981,  n.
689, e dall'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, in relazione
alle  violazioni di cui agli articoli 1 e 3 della citata legge n. 561
del 1993, sono individuati come segue:
    a) Ministero dell'interno: prefetto, in relazione alle violazioni
di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), g), i)  e  m),  della  citata
legge n. 561 del 1993;
    b)  Ministero  delle finanze: direzione regionale delle entrate e
direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette,  in
relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, rispettivamente
lettera  b),  e  lettere  e), f) ed l), della citata legge n. 561 del
1993;
    c) Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato:
ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in  relazione alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
della citata legge n. 561 del 1993;
    d) Ministero del lavoro e della previdenza  sociale:  ispettorato
del  lavoro, in relazione alla violazione di cui all'art. 1, comma 1,
lettera d), della citata legge n. 561 del 1993;
    e) Ministero dei trasporti e della navigazione:  uffici  speciali
per i trasporti e impianti fissi (U.S.T.I.F.) e capitanerie di porto,
rispettivamente in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma
1, lettera h), ed all'art. 3, della citata legge n. 561 del 1993.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
  Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1996
  Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 9
          AVVERTENZA:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.