Regolamento recante la rideterminazione del numero delle sedi e delle zone di competenza territoriale degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.(GU n.60 del 12-3-1996)
Vigente al: 27-3-1996
IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 64 e, in particolare, l'art. 5 con il quale e' previsto che, con proprio decreto il Ministro della difesa puo' disporre la variazione del numero delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli e degli uffici di leva, in relazione alle esigenze del servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191; Considerata la necessita' di rideterminare il numero e le sedi degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995; Vista la raccomandazione del Consiglio di Stato sulla opportunita' di mantenere nella sede ove l'ufficio di leva e' soppresso uno "sportello" che consenta di evitare eccessivi disagi all'utenza locale; Considerato che e' stata accertata la possibilita' di mantenere aperto uno "sportello" per l'utenza presso ogni ufficio leva soppresso; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 20 ottobre 1995, n. 3041; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le funzioni e le competenze territoriali dei sottoelencati uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono trasferiti all'ufficio a fianco di ciascuno indicato: a) ufficio di leva di Imperia all'ufficio di leva di Savona; b) ufficio di leva di Portoferraio all'ufficio di leva di Livorno; c) ufficio di leva di Castellammare di Stabia all'ufficio di leva di Napoli; d) ufficio di leva di Torre del Greco all'ufficio di leva di Napoli; e) ufficio di leva di Rimini all'ufficio di leva di Ravenna; f) ufficio di leva di Chioggia all'ufficio di leva di Venezia; g) ufficio di leva di Monfalcone all'ufficio di leva di Trieste. 2. Presso i sopraindicati uffici soppressi verra' mantenuto aperto uno "sportello" per le esigenze dell'utenza locale. Il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 novembre 1995 Il Ministro: CORCIONE Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1996 Registro n. 1 Difesa, foglio n. 301