DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 469
Regolamento recante modificazione al regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni.(GU n.213 del 11-9-1996)
Vigente al: 26-9-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei bliglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, ed in particolare l'art. 30 nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di modificare, in relazione ad esigenze di efficiente organizzazione dei servizi del Tesoro, l'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 811 del 1981; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 30. - 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, il personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte valori e la cassa speciale dell'istituto di emissione e' tenuto ad osservare l'orario di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti. 2. In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, la Banca d'Italia versa all'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, in via anticipata, in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, le somme previste per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre indennita' accessorie al personale del Tesoro comunque addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto medesimo. 3. Le somme di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della spesa del bilancio dello stesso Dicastero. 4. La liquidazione delle competenze di cui al comma 2 avviene nella misura tabellare oraria, stabilita dalle norme sul trattamento economico dei singoli impiegati e dirigenti, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 5. Eventuali somme risultanti, a fine esercizio, versate in eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite dal personale di cui al comma 1, sono rimborsate alla Banca d'Italia a carico del capitolo di spesa del Ministero del tesoro di cui al comma 3.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1996 Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 3 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.