DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 560
Regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione.(GU n.254 del 29-10-1996)
Vigente al: 13-11-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto; Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modifiche alla citata legge n. 528 del 1982 e, in particolare l'art. 7, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione della legge n. 528 del 1982; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e' sostituito dal seguente: "Titolo V NORME PER LA GESTIONE DEL GIOCO DEL LOTTO IN CONCESSIONE Art. 28. O g g e t t o 1. Nel caso in cui la gestione del gioco del lotto sia affidata in concessione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, per l'esercizio delle attivita' inerenti ai poteri pubblici trasferiti al concessionario, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 15, 16, 17, 23 e 24 si applicano le disposizioni che seguono. Art. 29. Estratti conto settimanali dei raccoglitori 1. Il mercoledi' successivo all'estrazione, il concessionario consegna ad ogni raccoglitore, a mezzo del sistema automatizzato, il relativo estratto conto contenente: a) il numero e l'importo delle giocate relative all'ultimo concorso; b) l'aggio corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore; c) il numero e l'importo delle vincite pagate; d) il numero e l'importo delle giocate escluse dal concorso dal concessionario e rimborsate; e) il numero e l'importo delle giocate annullate; f) l'importo netto a debito, da versare al concessionario, o a credito, da conguagliare nell'estratto conto della settimana successiva. Art. 30. Termini per i versamenti effettuati dai raccoglitori 1. I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedi' della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o piu' aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale. Art. 31. Riscossioni del concessionario 1. Il concessionario riscuote dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'art. 29. Art. 32. Riepilogo annuale dei raccoglitori 1. Il concessionario, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmette via terminale ad ogni raccoglitore un riepilogo relativo a tutte le settimane di concorso di competenza contabile dell'anno precedente. Art. 33. Versamenti del concessionario 1. Il concessionario, entro il lunedi' seguente la settimana successiva a quella di versamento da parte dei raccoglitori, versa alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme accreditategli dai raccoglitori, al netto di quanto da lui stesso prelevato per il pagamento delle vincite di propria competenza e per il compenso spettantegli previsto dall'atto di concessione, nonche' dell'importo delle ritenute dovute ai fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze (1%) e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (2%) relative alle vincite pagate dai raccoglitori. L'estratto della relativa quietanza viene inviato, a cura della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato. 2. Qualora il versamento di cui al comma 1 venga omesso in tutto o in parte, oppure venga effettuato in ritardo, nei confronti del concessionario si applicano le penalita' per inadempimento previste dall'atto di concessione. 3. Entro la prima settimana di ciascun mese il concessionario provvede al versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo delle ritenute, relative alle vincite pagate dai raccoglitori nel mese precedente, da destinarsi al fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze (1%) ed al fondo di previdenza del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (2%). Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riassegnazione delle predette ritenute ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero delle finanze e dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato. Art. 34. Pagamento delle vincite da parte dei raccoglitori 1. Per le vincite di importo non superiore a lire 4.500.000, lo scontrino deve essere presentato al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrita' e completezza dello stesso, nonche' previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione. 2. Nell'ultimo giorno utile per la richiesta di pagamento, e' consentito al vincitore di presentare lo scontrino direttamente al concessionario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che provvedera' al pagamento della vincita. 3. Il raccoglitore deve inviare, ogni venerdi', al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento al concessionario del saldo a debito dell'importo pagato e gli originali degli scontrini annullati o rimborsati. 4. Il concessionario settimanalmente trasmette, al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli, ai fini dei necessari controlli amministrativi, un tabulato contenente gli estratti conto di ciascun raccoglitore, i relativi versamenti effettuati nonche' la segnalazione dei casi di ritardato, parziale od omesso versamento per le determinazioni che dovranno essere assunte dallo stesso Ispettorato. Art. 35. Pagamento delle vincite da parte del concessionario 1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 34, comma 2, il concessionario provvede direttamente al pagamento delle vincite di importo superiore a quello di competenza dei raccoglitori, nonche' di quelle di importo inferiore autorizzate dall'Amministrazione finanziaria in caso di vincite eccezionalmente numerose. 2. Per le vincite fino a lire 20.000.000 gli scontrini vanno presentati entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, presso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto. Il raccoglitore ritira lo scontrino, richiede al concessionario di validare la vincita tramite terminale di gioco e consegna, in nome e per conto del concessionario, attestazione di vincita. Il pagamento viene effettuato dal concessionario, dopo la validazione della vincita, mediante ordine bancario o postale reso disponibile entro il quindicesimo giorno successivo alla consegna dello scontrino presso lo sportello bancario o postale indicato nella attestazione di vincita. Ogni venerdi' il raccoglitore provvede a rimettere al concessionario gli scontrini di gioco ritirati dai vincitori, a mezzo plico assicurato o secondo altre modalita' stabilite dal concessionario stesso, da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. 3. Per le vincite eccezionalmente numerose di cui al comma 1, il pagamento e' eseguito dal concessionario previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, che provvede al contestuale accredito dei necessari fondi di cui al successivo art. 36, comma 2. Gli scontrini vanno presentati entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, presso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto. Si applicano le disposizioni del comma 2 per quanto concerne la convalidazione e l'attestazione delle vincite, il pagamento delle stesse, nonche' l'invio al concessionario degli scontrini ritirati dai vincitori. Il decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene autorizzato il pagamento delle vincite eccezionalmente numerose, e' comunicato al concessionario per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale di zona. 4. Per le vincite di importo superiore a lire 20.000.000, gli scontrini vanno presentati, entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, al concessionario. Il concessionario ritira lo scontrino e consegna apposita ricevuta. Si applicano per il pagamento le disposizioni del comma 2. 5. Scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, il concessionario chiude la contabilita' delle vincite relative all'estrazione e provvede alla produzione del rendiconto ed al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'eventuale saldo per le vincite non reclamate, entro i trenta giorni successivi. Art. 36. Fondi per il pagamento delle vincite 1. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite di sua competenza utilizzando le somme a tal fine prelevate dalle disponibilita' di cassa relative ai versamenti di cui al precedente art. 31. 2. Per il pagamento delle vincite eccezionalmente numerose, di cui al precedente art. 35, comma 1, il concessionario provvede con i fondi accreditati dall'Amministrazione, ai sensi dello stesso art. 35, comma 3. 3. Il concessionario, per il pagamento delle vincite, si puo' avvalere di una o piu' aziende di credito, che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale. Art. 37. Flussi finanziari 1. La gestione finanziaria e' effettuata utilizzando un conto corrente bancario acceso dal concessionario presso un istituto bancario in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni di mercato. 2. Al conto corrente bancario affluiscono gli importi netti a debito risultanti dagli estratti conto settimanali dei raccoglitori del gioco del lotto, versati al concessionario a norma dell'art. 30. Da detto conto il concessionario preleva: a) l'importo delle vincite da pagare a cura del concessionario stesso ed il compenso a quest'ultimo spettante; b) l'importo da versare allo Stato a norma dell'art. 33, comma 1; c) l'importo delle ritenute di cui all'art. 33, comma 3. 3. Gli interessi prodotti dal conto corrente bancario sono versati all'erario il giorno successivo alla data di accreditamento dell'importo netto sul conto corrente medesimo. Art. 38. Adempimenti contabili del concessionario 1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi del lotto ed al pagamento delle vincite, mediante la produzione degli elaborati contabili e della documentazione come segue: a) prospetto complessivo settimanale contenente l'importo delle giocate, il numero delle giocate, l'importo dell'aggio ai raccoglitori, l'importo del compenso al concessionario, l'importo lordo delle vincite con la disaggregazione per sorte, l'importo a favore dell'erario. Tale prospetto e' trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il martedi' successivo ad ogni estrazione; b) prospetto estratto conto raccoglitori contenente il saldo a debito e a credito di ciascun raccoglitore, l'importo a debito versato al concessionario con l'indicazione dell'eventuale ritardato, parziale od omesso versamento. Tale prospetto e' trasmesso al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato ogni mercoledi' seguente la settimana successiva a quella di versamento dei raccoglitori; c) rendiconto settimanale delle vincite pagate dal concessionario comprendente l'importo delle giocate vincenti da pagare, l'importo delle giocate pagate, l'importo dei versamenti destinato ai fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo dell'eventuale saldo per vincite non reclamate alla scadenza del sessantesimo giorno dall'affissione del Bollettino ufficiale di zona. Tale rendiconto e' trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato nei trenta giorni successivi alla scadenza del sessantesimo giorno dalla suddetta affissione del Bollettino ufficiale di zona, con allegati gli scontrini pagati in originale e gli attestati di versamento in conto corrente postale o con la quietanza di tesoreria provinciale relativi alle eventuali vincite non reclamate; d) contabilita' bimestrale contenente l'analisi della gestione finanziaria delle riscossioni e dei pagamenti di ciascun bimestre, e cioe': nella sezione "carico" le riscossioni dai raccoglitori, gli aggi da loro trattenuti, i pagamenti dagli stessi effettuati, l'importo delle ritenute per i fondi di previdenza trattenuti sulle vincite pagate; nella sezione "scarico" i pagamenti delle vincite di competenza del concessionario, il compenso spettantegli, il versamento degli utili erariali, il versamento delle ritenute destinate ai fondi di previdenza, con l'evidenziazione dei resti da versare alla fine di ogni bimestre e dei pagamenti e versamenti in conto residui all'inizio dell'esercizio. Ogni contabilita' riporta le totalizzazioni relative ai bimestri precedenti e quelle di tutto il bimestre di riferimento. Detto prospetto e' trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre; e) conto giudiziale delle somme riscosse e dei pagamenti attinenti al gioco del lotto contenente l'analisi della gestione finanziaria delle riscossioni e dei pagamenti dell'intero anno, con l'indicazione, nelle sezioni "carico" e "scarico" dei flussi finanziari di cui al prospetto del punto d), con allegati gli attestati di versamento in conto corrente postale o le quietanze di tesoreria provinciale relativi al versamento degli utili erariali, nonche' gli attestati di versamento delle ritenute destinate ai fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (1%) e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (2%). Il prospetto di cui al presente punto e) e' trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilita' generale dello Stato. 2. Tutti gli elaborati di cui al comma 1 devono essere trasmessi dal concessionario, entro gli stessi termini per ciascuno di essi previsti, anche all'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, con esclusione del conto giudiziale che deve pervenire allo stesso ufficio, in doppia copia, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato. 3. Il concessionario rende disponibile il proprio sistema informativo per il costante controllo, a mezzo terminali installati presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'ufficio centrale di ragioneria, dei flussi finanziari relativi alle riscossioni, ai pagamenti ed ai versamenti. 4. Il concessionario trasmette all'Amministrazione finanziaria i dischi ottici immodificabili delle giocate e delle vincite, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Art. 39. Operazioni di estrazione 1. Le estrazioni settimanali, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, sono eseguite pubblicamente dal concessionario, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia sede di ruota, oppure in Roma, per alcune o tutte le ruote, qualora in tal senso disponga il Ministro delle finanze con proprio decreto. 2. Le estrazioni avvengono a cura del concessionario, alla presenza di una commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze e presieduta da un dirigente generale dell'Amministrazione finanziaria o da un ufficiale superiore della Guardia di finanza; la commissione ministeriale sottoscrive il verbale delle operazioni di estrazione. 3. Le estrazioni possono essere effettuate anche mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica dei numeri vincenti. Art. 40. Determinazione e convalida delle vincite, redazione del Bollettino ufficiale di zona e dichiarazione delle esclusioni 1. Il concessionario, nella giornata dell'estrazione, provvede, sotto la propria responsabilita', alla determinazione e convalida delle vincite, alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto, contenente le vincite distinte per punto di raccolta, nonche' alla dichiarazione di esclusione dall'estrazione, nei casi di cui al precedente art. 11, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona, dandone apposita documentazione all'Amministrazione per l'esercizio del potere di vigilanza di cui al successivo art. 42. 2. Il Bollettino suddetto deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare al netto delle ritenute di legge. 3. Il giorno lavorativo successivo all'estrazione, il concessionario provvede ad affiggere al pubblico, nella sua sede, il Bollettino ufficiale di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a sessanta giorni. Da tale affissione decorrono i termini per la richiesta di pagamento delle vincite. 4. Il concessionario rende disponibile il Bollettino ufficiale di cui sopra il giorno lavorativo successivo all'estrazione, anche via terminale, presso i centri di elaborazione di zona delle dieci ruote per un periodo non inferiore a sessanta giorni. 5. Ad ogni punto di raccolta viene trasmesso a cura del concessionario, e quindi esposto al pubblico, il Bollettino contenente le vincite conseguite presso il punto stesso. 6. In relazione alle operazioni di cui ai precedenti commi, il concessionario fornira' all'Amministrazione finanziaria la documentazione per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza. Art. 41. R e c l a m i 1. Avverso la dichiarazione di esclusione del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino puo' proporre reclamo in carta semplice spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario stesso entro otto giorni decorrenti da quello di affissione del Bollettino ufficiale di zona. 2. Ai fini della tempestivita' del reclamo si ha riguardo alla data di spedizione postale. 3. Sul reclamo il concessionario decide entro il termine di quindici giorni comunicandone l'esito con raccomandata all'opponente. In caso di omessa decisione del concessionario nel termine predetto, il reclamo si intende respinto ed il giocatore puo' proporre ricorso alla commissione centrale con le modalita' e nei termini di cui al successivo comma 4. 4. Avverso il mancato accoglimento del reclamo puo' essere proposto ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 11 della legge 2 agosto 1982, n. 528. 5. E' fatta salva la possibilita' di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della citata legge n. 528/1982. Art. 42. Vigilanza sulla gestione 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita la vigilanza sulla gestione del gioco del lotto, anche mediante ispezioni negli uffici del concessionario e controlli sulle procedure. A tali fini il concessionario e' tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richiesta". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 settembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISCO, Ministro delle finanze CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1996 Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 18