MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 20 agosto 1996, n. 585 

  Regolamento recante i criteri di valutazione per la  revisione  dei
riconoscimenti delle acque minerali naturali in commercio.
(GU n.271 del 19-11-1996)
 
 Vigente al: 4-12-1996  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,  recante
disposizioni  per  l'attuazione  della  direttiva 80/777/CEE relativa
alla utilizzazione e alla commercializzazione  delle  acque  minerali
naturali;
  Visti  in  particolare  il primo e il secondo comma dell'art. 2 del
citato  decreto,  che   prevedono   l'emanazione   di   provvedimenti
concernenti  i  criteri  di  valutazione  delle caratteristiche delle
acque minerali naturali, ed il primo comma dell'art. 21  che  prevede
la  revisione  dei  riconoscimenti  delle  acque minerali naturali in
vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
  Visto l'art. 6, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332,
in materia  di  differimento  di  termini  previsti  da  disposizioni
legislative;
  Ritenuto  di dover procedere alla modifica del decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, al punto 4) dell'art. 16  per  riportare  a
coerenza  normativa  i  criteri  di  valutazione per la revisione dei
riconoscimenti delle acque minerali naturali  in  commercio,  fruendo
del  differimento  del  termine  gia'  fissato  (3 marzo 1995) per la
revisione delle acque minerali;
  Considerato,  pertanto   che   il   testo   della   norma   vigente
("documentazione  bibliografica  accompagnata  dalla  relazione di un
esperto  clinico  e/o  farmacologo")  puo'  essere   convenientemente
sostituito  con il contenuto dell'art. 13 del decreto ministeriale n.
542/1992;
  Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto l'art. 6, lettera l), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n.  1856,  e
successive integrazioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  parere  del  Consiglio superiore di sanita' in data 11
aprile 1995 - III sezione e 12 luglio 1995 assemblea generale;
  Udito il Consiglio di Stato che si e' espresso nella seduta del  14
dicembre 1995;
  Vista  la  comunicazione fatta in data 20 agosto 1996 al Presidente
del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il testo del punto 4) dell'art. 16 del decreto  ministeriale  12
novembre 1992, n. 542, e' sostituito dal seguente:
   "4)  studi  clinici, farmacologici e tossicologici condotti presso
strutture ospedaliere o universitarie nel rispetto  delle  regole  di
buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 20 agosto 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1996
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 317
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.