MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 12 settembre 1996, n. 605 

  Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 9  giugno
1983  concernente norme igienico-sanitarie concernenti la produzione,
il commercio e l'impiego delle proteine plasmatiche.
(GU n.279 del 28-11-1996)
 
 Vigente al: 13-12-1996  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto il decreto 9 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 173 del 25 giugno  1983,  recante  norme
igienico-sanitarie  concernenti  la  produzione,   il   commercio   e
l'impiego delle proteine plasmatiche; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive  modifiche,  ed
in particolare gli articoli 7 e 22; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994,  n.  286,  concernente
attuazione  delle  direttive  91/497/CEE  e  91/498/CEE  relative   a
problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul  mercato
di carni fresche; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537,  concernente
attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi  sanitari  in
materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; 
  Vista la richiesta dell'impresa Nestle' italiana S.p.a., tendente a
rimuovere il divieto di congelare il plasma destinato alla produzione
di prodotti alimentari; 
  Considerato che non esistono motivi  di  ordine  igienico-sanitario
che ostino all'accoglimento di tale richiesta; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere  favorevole  del  Consiglio  superiore  di  sanita'
espresso in data 13 settembre 1995; 
  Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza  generale
del 25 luglio 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto 9 giugno 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  173  del  25
giugno 1983, e' abrogato. 
  2. L'ultimo  comma  dell'art.  7  del  decreto  9  giugno  1983  e'
sostituito dal seguente: 
  "Come legante nella preparazione di prodotti carnei,  limitatamente
agli insaccati cotti, alla dose massima del 2%  riferito  a  sostanza
secca del plasma". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 12 settembre 1996 
                                                   Il Ministro: BINDI 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
  Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1996 
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 339