MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 12 settembre 1996, n. 620 

  Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 13 luglio
1989, n. 270, concernente il regolamento per l'impiego  di  caseinati
alimentari  e  di  maltodestrine  e di proteine di soia isolate nella
produzione di carni preparate comunque conservate.
(GU n.289 del 10-12-1996)
 
 Vigente al: 25-12-1996  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto   il   decreto   24   febbraio   1988,  n.  106,  concernente
l'autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di  farina
di   soia   ristrutturata,   di   proteine   di  soia  concentrate  e
ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate;
  Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1989, n.  270,  concernente
il   regolamento   per   l'impiego   di  caseinati  alimentari  e  di
maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni
preparate comunque conservate;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537,  concernente
attuazione  della  direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in
materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
  Vista   la   richiesta    dell'Unione    importatori    esportatori
commissionari  grossisti ingrassatori macellatori spedizionieri carni
bestiame prodotti derivati (Uniceb);
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive  modifiche,  ed
in particolare l'articolo 7;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  favorevole  del  Consiglio  superiore di sanita'
espresso in data 17 gennaio 1996;
  Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza  generale
del 25 luglio 1996;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 luglio 1989,
n. 270, e' sostituito dal seguente:
  " 2. Il  comma  4  dell'articolo  6  del  decreto  ministeriale  24
febbraio 1988, n. 106, e' sostituito dal seguente:
  '4. L'aggiunta di caseinati alimentari di sodio e di potassio, e di
maltodestrine,  quali sciroppo di glucosio, e' vietata per i seguenti
alimenti:
    a) insaccati crudi, freschi o stagionati;
    b) carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate;
    c) preparazioni di sole carni crude'".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 12 settembre 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 342
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.