LEGGE 9 dicembre 1996, n. 617
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.(GU n.288 del 9-12-1996)
Vigente al: 10-12-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, 17 maggio 1996, n. 269, 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477; sono altresi' fatte salve le cause di non punibilita' e di estinzione dei reati, quelle che escludono l'applicazione di sanzioni amministrative e civili e quelle che escludono gli effetti di provvedimenti amministrativi previste dai medesimi decreti. 2. I procedimenti avviati sulla base delle disposizioni del capo IV dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, e 17 maggio 1996, n. 269, e sulla base delle disposizioni del capo III dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477, sono conclusi applicando le disposizioni del capo III del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno FLICK, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: FLICK