Modifica art. 61 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.26(GU n.19 del 18-5-1996)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 22 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 61 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici) e' sostituita' dalla presente: "c) un dirigente della regione ovvero un dirigente di altra pubblica amministrazione o, subordinatamente, un libero professionista, nominato dal Presidente della Giunta regionale". 2. Dopo la lettera d) dello stesso comma 3 e' aggiunta la seguente lettera: "e) un dirigente dell'ente pubblico ovvero, in mancanza delle specifiche figure professionali richieste dalla tipologia dell'opera e della controversia, un libero professionista nominato dall'Ente pubblico parte della controversia". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 19 dicembre 1995 DISTASO