REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 91 

Integrazione  dell'articolo  9 della legge regionale 24 gennaio 1995,
n. 14 "Nuova classificazione delle aziende alberghiere".
(GU n.14 del 13-4-1996)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52
                        del 27 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. All'articolo 9 della legge regionale  24  gennaio  1995,  n.  14
(Nuova  classificazione  delle  aziende  alberghiere)  e' aggiunto il
seguente comma:
  "4. E' consentito alle aziende alberghiere in esercizio di adeguare
entro il 31 dicembre 1996 le proprie  caratteristiche  agli  standard
qualitativi  minimi previsti nell'allegato A alla presente legge alle
voci: aria condizionata o impianto di raffrescamento, ascensore per i
clienti,   locali   di   ricevimento   e   soggiorno.   Nelle    more
dell'adeguamento,  le  aziende  alberghiere  mantengono la classifica
alberghiera in  atto  nel  1995,  sempre  che  rispettino  gli  altri
standard qualitativi minimi previsti per la classe di appartenenza".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
  Data a Torino, addi' 19 dicembre 1995
                                GHIGO