Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 "Nuova classificazione delle aziende alberghiere".(GU n.14 del 13-4-1996)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) e' aggiunto il seguente comma: "4. E' consentito alle aziende alberghiere in esercizio di adeguare entro il 31 dicembre 1996 le proprie caratteristiche agli standard qualitativi minimi previsti nell'allegato A alla presente legge alle voci: aria condizionata o impianto di raffrescamento, ascensore per i clienti, locali di ricevimento e soggiorno. Nelle more dell'adeguamento, le aziende alberghiere mantengono la classifica alberghiera in atto nel 1995, sempre che rispettino gli altri standard qualitativi minimi previsti per la classe di appartenenza". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 19 dicembre 1995 GHIGO