REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1995, n. 52 

Riapertura  dei  termini  per  l'approvazione   delle   progettazioni
esecutive,  da  parte  delle  province,  di  cui all'art. 3, comma 6,
lettera a), della legge regionale 5 aprile  1994,  n.  7.  Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione.
(GU n.14 del 13-4-1996)

      (Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 29 del 27 ottobre 1995)
 
                       IL CONSIGLlO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GlUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il termine per l'approvazione delle progettazioni esecutive,  da
parte  delle  province, di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della
legge regionale 5 aprile 1994, n. 7, modificato dalla legge regionale
9 maggio 1995, n. 26, e' riaperto fino al 31 ottobre 1995.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
  Data a Roma, addi' 24 ottobre 1995
                              BADALONI
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto i1 19 ottobre
1995.