REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1995, n. 109 

Proroga   durata   della   Consulta    regionale    dell'Immigrazione
extracomunitaria di cui all'art. 6 della L.R. 22 marzo 1990, n. 22
(GU n.19 del 18-5-1996)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 81
                        del 29 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  In  attesa  della  modifica  della  L.R.  22  marzo  1990,  n.  22,
"interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in
Toscana"  e  in  particolare  dell'art.  6,  la  Consulta   regionale
dell'immigrazione  extracomunitaria  costituita con deliberazione del
Consiglio regionale n. 22 del 7 febbraio 1991 continua  ad  espletare
le proprie funzioni fino al 31 marzo 1996.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ai sensi dello art. 28
dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in  vigore  il
giorno stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 21 dicembre 1995
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 15
novembre 1995 ed ΓΏ stata vistata dal Commissario del  Governo  il  18
dicembre 1995.