REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 98 

L.R.  27  luglio  1995,  n.  83:  Istituzione  dell'Azienda Regionale
"Agricola di Alberese". Modifiche dell'art. 11
(GU n.20 del 17-5-1997)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1
                         del 7 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1. Il termine di 30 giorni attribuito dall'art. 11, 1  comma  della
L.R.  27  luglio  1995,  n.  83 al Consiglio regionale per provvedere
all'approvazione della relazione previsionale  programmatica  annuale
e' sostituito con il termine di 45 giorni.
  2.  Il  termine di 30 giorni attribuito dall'art. 11, 2 comma della
L.R. 27 luglio 1995, n. 83, al Consiglio regionale per l'approvazione
del bilancio dell'Azienda e' sostituito con il termine di 45 giorni.
  3. L'art. 11, 3 comma della L.R. 27 luglio 1995, n. 83 e' abrogato.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge dichiarata urgente ai sensi  dell'art.  28  dello
Statuto  e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 27 dicembre 1996
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta  del  27  novembre  1996, e' stata vistata dal Commissario del
Governo il 23 dicembre 1996.