REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1996, n. 3 

Interpretazione  autentica  del  comma  2  dell'art.  9  della  legge
regionale  9 maggio 1994, n. 17: "Rilascio del nullaosta regionale ai
sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno  1971,  n.  426  e
indicazioni programmatiche per la redazione dei piani comunali per il
commercio"
(GU n.25 del 29-6-1996)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 11
                        del 1 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La riserva del 40 per cento di cui al comma 2 dell'art. 9 della
legge regionale 9 maggio 1994, n.  17  deve  intendersi  riferita  al
trasferimento  o  accorpamento  di esercizi con tabelle merceologiche
relative  a  generi  di  largo  e  generale  consumo  finalizzato   a
realizzare  un'unica  struttura  di  distribuzione  o un unico centro
commerciale nelle seguenti ipotesi:
   a) esercizi la cui superficie complessiva sia pari o  superiore  a
quella  prevista  per  il  rilascio  del nullaosta regionale ai sensi
degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
   b) esercizi gia' dotati del nullaosta  regionale  ai  sensi  degli
articoli 26 e 27 della legge 426/1971.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 23 gennaio 1996
                             D'AMBROSIO