REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1996, n. 2 

Integrazione  dell'art.  19  della  legge regionale 24 marzo 1980, n.
18, concernente: "Norme per il recepimento dell'accordo  relativo  al
personale  delle  Regioni a Statuto ordinario", cosi' come sostituito
dall'art. 27 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.
(GU n.20 del 25-5-1996)

      (Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 24 marzo 1980,  n.
18,  cosi'  come  sostituito  dall'art.  27  della legge regionale 21
aprile 1988, n. 24, dopo le  parole:  "responsabilita'  civile"  sono
inserite le parole: "amministrativa, contabile".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 3 gennaio 1996
                              BADALONI
  Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto il 28
dicembre 1995.