Ulteriore modificazione del regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 3 - Disciplina dell'attivita' di pesca nelle acque interne.(GU n.23 del 15-6-1996)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 6 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. All'art. 3 lettera b) n. 1 del regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 3, le parole: "E' consentita la pesca a strascico" sono soppresse. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria. Perugia, 26 febbraio 1996. BRACALENTE