Integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 e successive modificazioni: "Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino, gestione commissariale"(GU n.25 del 29-6-1996)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 28 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico All'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, gia' modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 1993, n. 77, e' aggiunto il seguente terzo comma: "Il Commissario e' incaricato, altresi', della temporanea gestione, sorveglianza e manutenzione dell'invaso e delle altre opere realizzate in attesa della loro presa in carico da parte degli enti competenti". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obblligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 19 febbraio 1996 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 16 gennaio 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 13 febbraio 1996.