REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1996, n. 14 

Sostegno all'attivita' musicale dell'Orchestra Filarmonica di  Udine,
con sede in Udine
(GU n.26 del 6-7-1996)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 13 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Contributo a favore dell'Orchestra Filarmonica di Udine
                          con sede in Udine
 
  1.  Nell'ambito  delle  previsioni  di cui al titolo II della legge
regionale 8 settembre 1981, n.  68,  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata  a concedere all'Orchestra Filarmonica di Udine, con sede
in Udine, un contributo annuo  a  sostegno  dell'atttivita'  musicale
programmata.
  2.  Per  le  finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa
complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in  ragione  di  lire  600
milioni per l'anno 1996 e lire 300 milioni per l'anno 1997.
  3.  A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno  1996  -
alla  rubrica  n.  22 - programma 2.4.3. - spese correnti - categoria
1.6.- sezione VI e' istituito il capitolo 5361 (1.1.162.2.06.06)  con
denominazione   "Contributo   all'Opera   Filarmonica  di  Udine  per
attivita' musicale programmata" e con lo stanziamento complessivo  in
termini  di  competenza, di lire 900 milioni, suddivisi in ragione di
lire 600 milioni per l'anno 1996 e di lire 300 milioni l'anno 1997.
  4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale  20
gennaio   1982,  n.  10,  il  precitato  capitolo  5361  e'  inserito
nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10,
approvata del Consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 1995.
  5. Al predetto onere complessivo di lire 900  milioni  si  provvede
mediante  prelevamento  in  termini di competenza di lire 600 milioni
dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del  precitato
stato di previsione della spesa (partita n. 45 dell'elenco 5 allegato
ai  bilanci  predetti) e di lire 300 milioni mediante prelevamento di
pari importo dall'apposito fondo globale iscritto  al  capitolo  8920
del  precitato  stato  di  previsione  della  spesa  (partita  n.  33
dell'elenco 5 allegato ai bilanci predetti).
  6.  Sul  precitato  capitolo  5361  viene  altresi'   iscritto   lo
stanziamento  in  termini  di  cassa  di  lire  600  milioni mediante
prelevamento di pari importo dal  capitolo  8842,  fondo  riserva  di
cassa,  dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
1996.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Data a Trieste, addi' 8 marzo 1996.
                               CECOTTI