REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1996, n. 7 

Modifica  alla  legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del
volontariato)
(GU n.26 del 6-7-1996)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4
                         del 13 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
      Modifica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale
         28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato)
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 maggio  1992
n. 15 (disciplina del volontariato) e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volonariato costituite
da non meno di diciotto mesi ed iscritte da almeno dei sei  mesi  nel
registro di cui all'articolo 3".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
   Data a Genova, addi' 27 febbraio 1996.
                                MORI