N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1996

                                N. 299
   Ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal tribunale  di  Livorno  nel
 procedimento penale a carico di Nesti Fabrizio ed altro
 Processo  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale componente del
    tribunale  della  liberta',   ha   concorso   a   pronunciare   un
    provvedimento  sulla liberta' personale nei confronti dello stesso
    imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni  di  giudice
    del  dibattimento  -  Omessa previsione - Lesione del principio di
    eguaglianza dei cittadini dinanzi  alla  legge  -  Violazione  dei
    principi del giusto processo e del diritto di difesa - Richiamo ai
    principi  espressi  dalla  Corte  costituzionale nella sentenza n.
    432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.15 del 10-4-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Decidendo sull'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata
 dal  difensore di Nesti Fabrizio con riferimento all'art. 34, secondo
 comma,  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  non  possa
 partecipare   al   giudizio  dibattimentale  il  giudice  che,  quale
 componente del tribunale del riesame, abbia confermato  ex  art.  310
 c.p.p.  la  sussistenza  di gravi indizi di colpevolezza poste a base
 dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca di  misura  cautelare
 personale,  per  contrasto con gli artt. 3, primo comma e 24, secondo
 comma della Costituzione;
   Sentite le parti;
   Premesso che il presidente  del  turno  giudicante  ha  concorso  a
 pronunciare  l'ordinanza  del  tribunale  della  liberta'  in data 15
 novembre 1995 nei confronti  di  Nesti  Fabrizio  con  cui  e'  stata
 confermata  l'ordinanza  del g.i.p. del 19 ottobre 1995 di rigetto di
 revoca di misura cautelare;
   Premesso inoltre che lo stesso  presidente  e  uno  dei  giudici  a
 latere  hanno  concorso  a  pronunciare l'ordinanza del tribunale del
 riesame  in  data  11  luglio  1995  con  cui  e'  stata   confermata
 l'ordinanza  di  custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. sede
 il 17 giugno 1995 nei confronti di Nesti Stefano;
                             O s s e r v a
     che la questione sollevata dal difensore  di  Nesti  Fabrizio  e'
 fondata  in quanto dalla soluzione della stessa deriva l'affermazione
 ovvero l'esclusione di un obbligo  di  astensione  di  un  membro  di
 questo   Collegio   e   di  una  facolta'  di  ricusazione  da  parte
 dell'imputato Nesti Fabrizio;
     che analoga questione si pone per  l'imputato  Nesti  Stefano  in
 relazione  alla succitata ordinanza del tribunale del riesame dell'11
 luglio 1995 alla cui adozione hanno  concorso  due  dei  Giudici  del
 Collegio;
     che infatti, circa la fondatezza della stessa, occorre richiamare
 i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza in data
 15 settembre 1995 n. 432 con la quale, mutando opinione con quanto in
 precedenza  affermato  relativamente  all'esercizio  di  funzioni  di
 giudice del dibattimento da parte del  g.i.p.  che  ha  adottato  una
 misura  cautelare  nei  confronti  dell'imputato,  la stessa Corte ha
 evidenziato la possibilita' che "alcuni apprezzamenti  sui  risultati
 delle  indagini  preliminari determinino un'anticipazione di giudizio
 suscettibile di minare l'imparzialita' del giudice, in quanto i gravi
 indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. si  sostanziano
 pur  sempre  in  una  serie  di  elementi probatori individuati nelle
 indagini preliminari ed idonei a fornire una consistente  ragionevole
 probabilita' di colpevolezza dell'indagato";
     che  nella  parte  conclusiva  della  stessa sentenza la Corte ha
 inoltre chiarito quali sono gli effetti che l'art. 34 c.p.p. mira  ad
 impedire e cioe' "che la valutazione conclusiva sulla responsabilita'
 dell'imputato  sia,  o  possa apparire, condizionata dalla cosiddetta
 forza della prevenzione";
     che s'impone l'applicazione dei su esposti principi  anche  nelle
 ipotesi  in  esame, posto che il tribunale della liberta', in sede di
 riesame e di appello, quando le impugnazioni concernono  la  gravita'
 del  quadro  indiziario e' chiamato proprio a valutare la consistenza
 degli  indizi  e la loro idoneita' a fondare la misura cautelare ed a
 emettere  dunque  un  giudizio  anticipato  sulla  consistenza  degli
 acquisiti elementi di prova;
     che pertanto la questione di incostituzionalita' dianzi delineata
 appare  rilevante  e non manifestamente infondata, prospettandosi con
 riferimento alla formulazione dell'art. 34 c.p.p. la  violazione  dei
 valori  costituzionali  tutelati  dagli  artt.  3, primo comma, e 24,
 secondo comma  della  Costituzione,  dell'uguaglianza  dei  cittadini
 dinanzi  alla  legge, del giusto processo e del diritto di difesa che
 ne e' componente essenziale.
                               P. Q. M.
   Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3
 e 24 della Costituzione la questione di illegittimita' costituzionale
 dell'art.  34,  secondo  comma,  del  c.p.p.,  nella parte in cui non
 prevede che non possa partecipare al giudizio il  giudice  che  abbia
 proceduto  al riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari
 personali, ovvero all'appello  di  ordinanze  in  materia  di  misure
 cautalari personali;
    Dispone  a  cura  della cancelleria l'immediata trasmissione degli
 atti del  processo  alla  Corte  costituzionale,  la  notifica  della
 presente  ordinanza  al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche'
 la comunicazione della stessa ai presidenti delle due Camere;
    Sospende il giudizio nei confronti di entrambi gli imputati.
     Livorno, addi' 19 gennaio 1996
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 96R0428