REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 40 

Integrazione  dell'art.  19  della legge regionale 19 luglio 1995, n.
77  concernente:  Sistema  delle   autonomie   in   Toscana:   Poteri
Amministrativi e norme generali di funzionamento
(GU n.43 del 2-11-1996)

Titolo I
TRASPORTO SANITARIO
DI INFERMI E INFORTUNATI

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34
                         del 20 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1.  Al  comma  3  dell'articolo  19 della legge regionale 19 luglio
1995, n. 77,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "In  tale  ambito
promuove, realizza ed incentiva interventi formativi finalizzati.".
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto  e  dell'art.  127  della  Costituzione ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 10 giugno 1996
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  il  7
maggio  1996  ed  e'  stata  vistata dal Commissario del Governo il 3
giugno 1996.