REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1996, n. 22 

Rifinanziamento  della  legge  regionale  2  giugno  1992,   n.   20.
"Interventi  per  la  predisposizione  da  parte dei comuni dei Piani
Regolatori degli orari in applicazione  dell'articolo  36,  comma  3,
della legge 8 giugno 1990, n. 142"
(GU n.45 del 16-11-1996)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39
                         del 13 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Per le finalita' previste dalla l.r 2  giugno  1992,  n.  20  e'
autorizzata per l'anno 1996 l'ulteriore spesa di lire 200 milioni.
  2.  Alla  copertura  degli  oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto  a  carico del capitolo 5100101 dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  per  l'anno  1996   all'uopo
utilizzando  quota  parte  dell'apposito  accantonamento  di cui alla
partita 12 dell'elenco 1.
  3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per
effetto del comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta
regionale e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno 1996 con la seguente denominazione e  i
controindicati  stanziamenti  di competenza e di cassa "Contributi ai
Comuni nelle spese per attivita' di ricerca sulla organizzazione  dei
tempi,  propedeutica  alla  definizione  dei  piani  regolatori degli
orari,  nonche'  per  iniziative  volte  alla  documentazione,   alla
diffusione di informazione al pubblico", lire 200 milioni.
  4.  Gli  stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101
dello stato di previsione della spesa del bilancio  per  l'anno  1996
sono ridotti di lire 200 milioni.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della
Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 4 giugno 1996
                             D'AMBROSIO