Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 agosto 1992 concernente "Riforma e riordino delle comunita' montane"(GU n.3 del 18-1-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 12 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. L'articolo 35 della legge 18 agosto 1992, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Art. 35 (Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle spese generali di funzionamento). - 1. Le risorse del bilancio regionale destinate alle spese generali di funzionamento delle comunita' montane e a quelle dei comuni non ricompresi in comunita' montane e a quelle dei comuni non ricompresi in comunita' montane ma classificati parzialmente o totalmente montani, elencati nell'allegato n. 1 della presente legge, cosi' come risulta modificato dall'art. 1, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1995, n. 53, sono cosi' ripartite: a) per sei decimi, in proporzione diretta alla superficie territoriale classificata montana; b) per quattro decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente nei territori classificati montani, determinata sulla base della piu' recente pubblicazione dell'Istat per i comuni interamente montani, e sulla base dei dati comunicati ufficialmente dal comune agli uffici competenti della Regione, per i comuni parzialmente montani. 2. Alla spesa di cui al comma precedente si fa fronte, per l'anno 1996, con le disponibilita' recate dal capitolo 25020 del bilancio del corrente esercizio. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 2 agosto 1996 BARBINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 3 luglio 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 30 luglio 1996.