REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 26 

Modifiche ed  integrazioni  alla  legge  19  dicembre  1995,  n.  41,
recante:    "Ricostituzione  Commissione  regionale consiliare per le
riforme istituzionali"
(GU n.51 del 28-12-1996)

      (Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 87 del 20 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  L'articolo  5  della  legge  regionale  19  dicembe  1995, n. 41 e'
sostituito dal seguente:
                               Art. 5.
                        Personale e strutture
 
  1. E' istituita una struttura di supporto  della  Commissione,  cui
compete  la predisposizione dell'ordine del giorno e la redazione dei
verbali, la cura dei rapporti  con  la  Giunta  regionale,  le  altre
regioni   e  gli  enti  interessati,  l'assicurazione  dei  necessari
rapporti con il Governo e le Camere; la raccolta, la  classificazione
e  l'istruzione  del  materiale  legislativo o documentale necessario
allo  svolgimento  dell'attivita'   propria   della   Commissione   e
l'assistenza  dei  consiglieri  nell'attivita'  di  ricerca  e  nella
formulazione delle proposte.
  2. L'Ufficio di presidenza provvede:
   alla costituzione della struttura di supporto  con  personale  del
ruolo  del  Consiglio  regionale,  nonche' all'assegnazione di idonei
locali ed attrezzature;
   alla costituzione di una struttura di diretta collaborazione  alla
presidenza  della  Commissione,  composta  da due unita' di personale
tratte dal ruolo del Consiglio regionale o della Giunta  o  di  altre
amministrazioni pubbliche;
   previa   intesa   con   almeno  i  due  terzi  dei  componenti  la
Commissione, a chiamare a far parte  della  stessa,  in  qualita'  di
consulenti, esperti di particolare qualificazione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
   Catanzaro, 12 agosto 1996.
                              NISTICO'