Modificazione della legge regionale 1 aprile 1996, n. 9, recante: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane - e modificazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 - Testo unico dell'artigianato(GU n.4 del 25-1-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 39 del 28 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1, dell'art. 32 della legge regionale 1 aprile 1996, n. 9, le parole "150 giorni" sono sostituite con le parole "15 mesi". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 20 agosto 1996 BRACALENTE