REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 21 

Modificazione  della  legge  regionale  1 aprile 1996, n. 9, recante:
Ulteriori modificazioni  ed  integrazioni  della  legge  regionale  7
novembre  1988,  n.  42  - Norme per il funzionamento degli Organi di
rappresentanza e di tutela dell'artigianato e  per  la  tenuta  degli
Albi  provinciali  delle  imprese  artigiane  - e modificazione della
legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 - Testo unico dell'artigianato
(GU n.4 del 25-1-1997)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 39
                         del 28 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al comma 1, dell'art. 32 della legge regionale 1 aprile 1996, n.
9, le parole "150 giorni" sono sostituite con le parole "15 mesi".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 20 agosto 1996
                             BRACALENTE