Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 22.
Revisione dell'organizzazione, della dotazione organica
e accesso agli organici regionali
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione
della propria organizzazione, secondo i criteri di cui agli articoli
2 e 11.
2. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione
della propria dotazione organica, secondo i seguenti criteri:
a) assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane, in
relazione alle funzioni da