REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 29 

Modificazioni  all'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1977, n.
9 e successive modificazioni concernente "disciplina dell'orario  dei
turni e delle ferie delle farmacie delle Marche".
(GU n.51 del 28-12-1996)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 55
                         del 1 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della L.R. 28 marzo  1977,
n.  9,  cosi'  come  modificato  dalla  L.R.  29 marzo 1991, n. 9, e'
aggiunto il seguente comma:
   "Il Sindaco puo' altresi' autorizzare deroghe  alla  chiusura  per
ferie  delle farmacie rurali o uniche o di frazione per assicurare un
adeguato servizio farmaceutico in  ambito  territoriale  comprendente
piu' comuni limitrofi appartenenti ad un bacino di utenza omogeneo, a
condizione  che  sia  garantito  il  diritto alle ferie del personale
dipendente".
  La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino  ufficiale  della
Regione Marche; sara' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 23 luglio 1996
                             D'AMBROSIO