Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1977, n. 9 e successive modificazioni concernente "disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie delle Marche".(GU n.51 del 28-12-1996)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 55 del 1 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della L.R. 28 marzo 1977, n. 9, cosi' come modificato dalla L.R. 29 marzo 1991, n. 9, e' aggiunto il seguente comma: "Il Sindaco puo' altresi' autorizzare deroghe alla chiusura per ferie delle farmacie rurali o uniche o di frazione per assicurare un adeguato servizio farmaceutico in ambito territoriale comprendente piu' comuni limitrofi appartenenti ad un bacino di utenza omogeneo, a condizione che sia garantito il diritto alle ferie del personale dipendente". La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Marche; sara' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 23 luglio 1996 D'AMBROSIO