Finanziamenti delle campagne antincendi ai Comuni e agli enti locali(GU n.7 del 15-2-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 29 del 16 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Gli enti locali possono assumere impegni e adottare pagamenti fino al 31 dicembre 1996 sui fondi, ad essi accreditati, a carico del capitolo 05043-02 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente - del bilancio della Regione per il 1995. 2. Sono fatti salvi gli impegni assunti, negli anni successivi a quello di accreditamento, dagli enti locali sui fondi ad essi accreditati, fino al 1994, a carico del capitolo 05041 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente - dei bilanci della Regione. I fondi devono essere stati utilizzati per l'attuazione delle campagne antincendio ai sensi della legge regionale 18 maggio 1982, n. 11. 3. E' fatto salvo l'utilizzo dei fondi indicati nel comma 2 mediante l'accreditamento a favore delle campagne barracellari, delle associazioni di volontariato e delle Comunita' Montane a condizione che: a) tali fondi siano stati utilizzati esclusivamente per l'attuazione delle campagne antincendio; b) l'utilizzo di tali fondi sia rendicontato da parte delle campagne barracellari, delle associazioni di volontariato e delle Comunita' Montane; c) esistessero motivazioni che non consentivano agli enti locali di provvedere dirrettamente all'attuazione delle campagne antincendio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addi' 6 settembre 1996 PALOMBA