REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 14 

Protezione  degli  animali  negli  allevamenti  e  degli  animali  da
macello:  sanzioni amministrative
(GU n.50 del 21-12-1996)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86
                         del 7 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Sanzioni amministrative
 
  1.  La  Regione  Puglia,  in  esecuzine  dell'art. 5 della legge 14
ottobre 1985, n. 623, approva le sanzioni amministrative  di  seguito
indicate:
   a)  da  lire  150  mila  a  lire  900 mila a chiunque procuri agli
animali sofferenze e dolori inutili in violazione dell'art.  6  della
convenzione  sulla  protezione  degli  animali  negli allevamenti o a
chiunque contravvenga alle norme dell'art. 3, comma 2,  dell'art.  4,
comma  2,  dell'art.    7,  comm1  2,  3 e 8, della convenzione sulla
protezione degli animali da macello;
   b) da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila a chiunque  trascuri
di  assicurare  agli  animali le condizioni ambientali di allevamento
previste all'art. 5 della convenzione sulla protezione degli  animali
negli  allevamenti  o  a  chiunque  contravvenga  alle norme previste
dall'art.  3, comma 1, dall'art. 4, comma 1, dall'art.  6,  dall'art.
7,  commi 1, 4, 5, 6 e 7, dall'art. 8 e dall'art. 9 della convenzione
sulla produzione degli animali da macello;
   c) da lire 700 mila a lire 4  milioni  200  mila  a  chiunque  non
assicuri  agli  animali  da allevamento la liberta' di movimenti e lo
spazio appropriati  in  relazione  ai  loro  bisogni  fisiologici  ed
etologici  considerati  dall'art. 4, comma 3 e dagli artt. 5, 12, 13,
14, 15 e 16 della  convenzione  sulla  protezione  degli  animali  da
macello.
  2. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma saranno
riscosse dalla Regione con le modalita' di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 31 luglio 1996
                               DISTASO