REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 18 

Modifica  alla legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 "Misure urgenti
nel settore del trasporto pubblico locale". Differimento di termini
(GU n.50 del 21-12-1996)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86
                         del 7 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  I  termini del 30 giugno 1996 e del 31 marzo 1996, previsto dal
comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 sono
prorogati rispettivavente al 30 novembre 1996 e al 30 settembre 1996.
  2. Sono nulli gli eventuali atti o provvedimenti adottati ai  sensi
dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37.
  3.  Alla  maggiore  spesa  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
stimata in lire  2,5  miliardi,  si  provvede  mediante  la  seguente
variazione al bilancio previsione per l'esercizio finanziario 1996:
  (Omissis).
  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60  dello
Statuto   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione  Puglia.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 5 agosto 1996
                               DISTASO