REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1996, n. 22 

Modifiche  ed  integrazioni  alla Legge Regionale 25 ottobre 1994, n.
72: Piano Sanitario Regionale 1994/1996
(GU n.2 del 11-1-1997)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8
                         del 21 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         Si intende apposto per decorso del termine di legge
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Allegato "A" P.S.R.
 
  1. Al paragrafo 2.2. (pag. 45 P.S.R.), punto 10  dopo  il  4  comma
inserire:  "Nelle Aziende U.S.L. ove insiste il triennio formativo in
Medicina  e'  prevista,  nel  Consiglio  dei  Sanitari,  una   idonea
rappresentanza universitaria".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione".
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 27 aprile 1996
                              FALCONIO