Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 2, della L.R. 13 aprile 1996, n. 22 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 marzo 1990, n. 7, concernente l'ordinamento e la disciplina del sistema formativo regionale(GU n.12 del 22-3-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 55 del 16 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. La prescrizione del comma 2, art. 4, della L.R. 13 aprile 1996 che la struttura tecnica esterna convenzionata per la valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, "non partecipi ad attivita' o progettazione formativa in ambito regionale e nazionale", deve intendersi riferita alla partecipazione ad attivita' e progettazione formativa nell'ambito di iniziative e progetti di f.p. rientranti in programmi e piani regionali di iniziativa diretta o indiretta dell'Ente o in programmi e piani nazionali di iniziativa di altri soggetti pubblici e privati ai quali in qualsivoglia forma e qualsiasi titolo partecipi, sia interessato o comunqe coinvolto l'Ente medesimo. La sussistenza di tale incompatibilita' e' condizione preclusiva della partecipazione di soggetti esterni specializzati alla selezione per l'individuazione della struttura tecnica di cui all'art. 4, comma 2. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 11 novembre 1996 DINARDO