DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 1997 

  Disposizioni   transitorie   sull'utilizzo   delle  autovetture  in
dotazione alle amministrazioni pubbliche.
(GU n.2 del 3-1-1997)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 2, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
  Visto,  in  particolare, il comma 121 dell'articolo stesso, secondo
cui con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
individuate  categorie  di soggetti cui e' consentito l'uso esclusivo
di autovetture di servizio;
  Considerato a tal fine indispensabile procedere ad  una  preventiva
ricognizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle attuali
modalita' di utilizzo del parco autovetture;
  Considerato,  altresi',  che  le modalita' di predisposizione della
analisi tecnico-economica di cui all'art. 2, comma 119,  della  legge
23  dicembre  1996, n. 662, e quelle relative all'utilizzo temporaneo
delle  autovetture  ed  alla  successiva  dismissione  delle  stesse,
nonche'  delle  attrezzature  e  strutture di supporto, devono essere
stabilite con apposito regolamento;
  Ritenuta  la  necessita'  di  garantire,   nelle   more   di   tali
adempimenti, il regolare funzionamento dei servizi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Sino  al compimento della ricognizione di cui alle premesse del
presente decreto e, comunque, per non oltre due mesi decorrenti dalla
sua pubblicazione, l'uso esclusivo  delle  autovetture  in  dotazione
alle  amministrazioni pubbliche e' provvisoriamente riconosciuto alle
categorie di soggetti gia' titolari del medesimo.
  Il presente decreto sara'  sottoposto  a  controllo  da  parte  dei
competenti  organi  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Campolongo, 2 gennaio 1997
                                                 Il Presidente: PRODI