DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 1997
Disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche.(GU n.2 del 3-1-1997)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 2, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; Visto, in particolare, il comma 121 dell'articolo stesso, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate categorie di soggetti cui e' consentito l'uso esclusivo di autovetture di servizio; Considerato a tal fine indispensabile procedere ad una preventiva ricognizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle attuali modalita' di utilizzo del parco autovetture; Considerato, altresi', che le modalita' di predisposizione della analisi tecnico-economica di cui all'art. 2, comma 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quelle relative all'utilizzo temporaneo delle autovetture ed alla successiva dismissione delle stesse, nonche' delle attrezzature e strutture di supporto, devono essere stabilite con apposito regolamento; Ritenuta la necessita' di garantire, nelle more di tali adempimenti, il regolare funzionamento dei servizi; Decreta: Articolo unico 1. Sino al compimento della ricognizione di cui alle premesse del presente decreto e, comunque, per non oltre due mesi decorrenti dalla sua pubblicazione, l'uso esclusivo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche e' provvisoriamente riconosciuto alle categorie di soggetti gia' titolari del medesimo. Il presente decreto sara' sottoposto a controllo da parte dei competenti organi e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Campolongo, 2 gennaio 1997 Il Presidente: PRODI